Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29270 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29270 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
sul ricorso 27234/2021 proposto da:
Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,
– intimato –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2280/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 da COGNOME NOME;
RITENUTO CHE
1.- Il sig. NOME COGNOME ha acquistato una imbarcazione prodotta dal cantiere tedesco RAGIONE_SOCIALE. L’acquisto è avvenuto in leasing, in quanto il bene è stato acquistato da MPS leasing presso la fornitrice società RAGIONE_SOCIALE, che lo ha consegnato ad NOME COGNOME.
2.Costui, alla prima crociera in barca, si è accorto che l’imbarcazione non solo presentava vizi rilevanti di costruzione, ma altresì che non aveva la certificazione CE, che è requisito necessario per poter commercializzare e far navigare la b arca, tanto che i documenti dell’imbarcazione vennero sequestrati dalla Guardia Costiera di Rimini.
2.1.- Il COGNOME, a seguito di ciò, ha iniziato un accertamento tecnico preventivo, che ha confermato l’esistenza dei vizi.
3.-Ne è seguita una causa presso il Tribunale di Forlì, il quale ha ritenuto che la mancata certificazione CE rendesse il contratto nullo, in quanto quella certificazione era imposta da norme imperative, con conseguente nullità anche del leasing, che era collegato alla vendita.
3.1.- Questa ricostruzione è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna, che ha ribadito trattarsi non già di inadempimento dell’ obbligazione del venditore, quanto piuttosto di nullità della vendita per contrarietà del suo oggetto RAGIONE_SOCIALE norme imperative.
4.- La decisione della Corte di Appello è qui impugnata da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con due motivi e ulteriore memoria. Hanno notificato separati controricorsi il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
5.Va premesso che l’accertamento della nullità del contratto di vendita non è messo in discussione, né qui si contesta che anziché di nullità avrebbe dovuto discutersi di inadempimento, con la conseguenza che la affermazione che il contratto è nullo è ormai insindacabile.
6.-Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c.
Sostiene la società ricorrente che il giudice di appello è incorso in un errore di percezione, nel senso che, nell’assumere un collegamento negoziale tra il leasing e la vendita, avrebbe trascurato del tutt o l’evidenza dei documenti contrattuali che invece deponevano per il contrario.
Ritiene cioè che in base alla documentazione offerta- sostanzialmente quella contrattuale- avrebbe dovuto evincersi che tra i due contratti non vi era in realtà alcun collegamento, e che la mancata considerazione di tale aspetto costituisce errore percettivo.
Il motivo è inammissibile.
Come è evidente, non si tratta di un errore percettivo, ma semmai di un errore di interpretazione del contratto, o meglio della operazione contrattuale. Alla Corte di Appello non si contesta di avere male inteso o percepito un fatto, bensì di avere male interpretato il rapporto giuridicamente rilevante tra i due contratti (collegamento).
Intesa in tali termini, la censura è inammissibile in quanto contesta ai giudici una erronea ricostruzione della volontà delle parti, ossia di avere erroneamente attribuito RAGIONE_SOCIALE parti la volontà di collegare due contratti (finanziamento e venduta) che in realtà essi avevano voluto tenere autonomi.
Il motivo è inammissibile in quanto è principio di diritto che <> (Cass. 15603/ 2021; Cass. 9996/ 2019; Cass. 14355/ 2016).
Da questo punto di vista, la questione se due o più contratti siano o meno collegati tra loro costituisce, per l’appunto, attività di interpretazione e come tale incensurabile in sede di legittimità se non per difetto assoluto di motivazione (Cass. 20634/ 2018). Ossia <> (Cass. 24792/ 2008).
Ma anche a prescindere da ciò, la censura non è specifica, in quanto si limita a richiamare il testo contrattuale (si riportano gli articoli relativi) ma senza indicare gli argomenti in base ai quali quel testo dovrebbe intendersi in senso diverso da come lo ha inteso la corte di merito.
Senza considerare ancora che, come risulta proprio da quel testo, le parti hanno previsto invece un collegamento, per l’appunto, tra la vendita ed il finanziamento: circostanza questa riconosciuta altresì da RAGIONE_SOCIALE, ossia dal fornitore, che significativamente ha chiesto il rigetto del ricorso.
7.-Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.
Deduce che la Corte di Appello non ha tenuto conto della domanda fatta sin dal primo grado e volta ad evitare la restituzione dei canoni già corrisposti, in ragione del fatto che MPS aveva comunque effettuato una copertura finanziaria dell’acquisto.
Il motivo è inammissibile.
La pronuncia di restituzione dei canoni, che evidentemente è assunta dai giudici di appello, è conseguenza della dichiarata nullità della vendita.
Come si è precisato prima, i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenuto che la consegna del bene, privo delle certificazioni CE, non costituisse inadempimento del venditore, quanto piuttosto rendesse la vendita del tutto nulla, per contrarietà del suo oggetto RAGIONE_SOCIALE norme imperative: questa ratio decidendi non è stata impugnata in appello, ed è dunque qui incontestabile.
Con la conseguenza che, se di nullità si deve trattare, per regola generale, le prestazioni vanno ripetute, e dunque non si può dire che vi sia stata omessa pronuncia.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nella misura di 6000,00 euro, oltre a 2300,00 per esborsi ed oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti,
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Roma 10.7.2023
Il Presidente