Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4090 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4090 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22076/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende.
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME e COGNOME, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che le rappresenta e difende.
–
contro
ricorrenti –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE. e COGNOME
COGNOME domiciliati all’indirizzo Pec del difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 74/2022 depositata il 15/2/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME in data 8/12/2009 sottoscriveva ‘scrittura privata di compravendita’ con RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto porzione dell’immobile della società sito in Norcia, costituit o da piano primo e mansarda.
1.1. Dopo la stipula del contratto l’immobile risultava gravato da iscrizioni ipotecarie di ingente importo, tra cui, in particolare, ipoteca legale di primo grado iscritta per euro 539.000,00 su debito di euro 275.000,99 a favore di Equitalia.
1.2. A causa dei vincoli e pregiudizi sottaciuti dalla società COGNOME in sede di preliminare, in data 3 febbraio 2010 le parti sottoscrivevano una scrittura privata di transazione con la quale: a) si dava atto dell’essere risultato che l’immobile era gravato da vincoli, tra cui l’ipoteca sopra indicata; b) la società COGNOME conferiva al COGNOME procura a vendere l’immobile in favore di sé stesso; c) il COGNOME si impegnava irrevocabilmente a versare ad Equitalia per conto della società COGNOME la somma – da detrarsi dal prezzo finale di acquisto- di euro 76.500,00 in acconto sul maggior credito di Equitalia di euro 275.000,00, al fine di ottenere la rateizzazione del debito residuo, la cancellazione della ipoteca iscritta sull’immobile compravenduto e l’iscrizione di ipoteca su altro immobile, sempre in Norcia, identificato in quello di proprietà delle figlie di NOME COGNOME, legale rappresentante della società COGNOME, previo nulla osta di
Equitalia; d) in ogni caso, la cancellazione di tutte le iscrizioni pregiudizievoli a quella data esistenti costituiva condizione di validità della transazione medesima; e) qualora la società Giannelli non fosse riuscita ad ottenere le cancellazioni, essa si impegnava a restituire al COGNOME tutte le somme versate nonché a risarcire i danni, costituendo la scrittura riconoscimento del debito; f) venivano modificate le modalità di pagamento del prezzo convenuto per l’acquisto dell’immobile: tutte le somme versate dal COGNOME sino alla data della transazione erano da ritenersi in conto prezzo, mentre il saldo doveva essere corrisposto alla stipula dell’atto definitivo di compravendita; g) al punto 10, inoltre, si prevedeva come segue: ‘Tutte le pattuizioni contenute nel presente accordo sono da considerarsi essenziali e il mancato rispetto anche di una sola di esse costituirà motivo di risoluzione ipso iure del contratto …’.
1.3. Contestualmente alla sottoscrizione della transazione, il COGNOME, quale legale rappresentante della società COGNOME, effettivamente conferiva al COGNOME procura a vendere l’immobile in favore di sé stesso; successivamente, le di lui figlie NOME e NOME COGNOME incaricavano il COGNOME di effettuare le variazioni catastali di classamento, categoria e rendita sull’immobile di loro proprietà sito in Norcia al fine di assicurare e garantire lo spostamento di ipoteca di Equitalia su di esso dall’immobile di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE
1.4. Dopo aver eseguito il frazionamento dell’immobile di proprietà COGNOME, il COGNOME, in forza della procura rilasciatagli, vendeva a sé stesso tutte le suindicate porzioni immobiliari e dichiarava nell’atto di avere già versato diversi acconti per la complessiva somma di euro 83.000 e che la residua somma di euro 76.500 sarebbe stata versata ‘su espressa delegazione in tal senso da parte della parte venditrice direttamente ad Equitalia Perugia s.p.a., allo scopo di ottenere un piano di rateizzazione del
debito e il trasferimento dell’ipoteca legale’.
Poiché tuttavia persistevano le iscrizioni ipotecarie sull’immobile compravenduto, in data 14 giugno 2010 veniva conclusa altra scrittura privata tra il COGNOME da un lato e i tre COGNOME dall’altro, in esecuzione della quale il COGNOME versava la somma di euro 30.000 in ulteriore acconto sul prezzo, ritenuta necessaria alla società RAGIONE_SOCIALEper il pagamento di tasse e imposte arretrate non rateizzabili dall’Ente riscossore e quindi per poter ottenere l’approvazione del piano di rateizzazione’; veniva quindi presentata istanza di rateizzazione del debito ad Equitalia, istanza che questa approvava.
1.5. In data 17 giugno 2010 le sorelle COGNOME rilasciavano una prima procura irrevocabile per la iscrizione di ipoteca volontaria sugli immobili, la quale, tuttavia, non risultava del tutto conforme al contenuto della scrittura privata del 14 giugno 2010; veniva dunque rilasciata, in data 6 settembre 2010, una ulteriore procura speciale irrevocabile con la quale, ferme restando le precedenti condizioni, si precisava che le eventuali iscrizioni ipotecarie in favore del COGNOME sarebbero potute avvenire ‘… a garanzia delle obbligazioni contratte dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dello stesso procuratore COGNOME e/o altri soggetti per debiti esistenti e gravanti sulla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dello stesso COGNOME NOME e/o di terzi …’, con l’espressa dizione che la procura veniva ‘conferita anche nell’interesse della parte mandataria e quindi è da ritenersi irrevocabile ai sensi dell’art. 1723 c.c.’.
1.6. Il COGNOME pagava alcune rate del debito e quindi veniva annotata la restrizione di ipoteca da parte di Equitalia, che tuttavia svincolava soltanto una porzione immobiliare; per ottenere restrizione ipotecaria con liberazione dal vincolo della porzione oggetto di compromesso tra le parti, Equitalia comunicava che il residuo da pagare ammontava ad euro
43.886,75.
A questo punto, poiché il residuo prezzo da saldare al momento del contratto definitivo copriva gli importi da versare al fine della restrizione ipotecaria, la società COGNOME invitava il COGNOME a prendere appuntamento presso il notaio per l’atto definitivo di compravendita, mentre le sorelle COGNOME revocavano entrambe le procure conferite al COGNOME.
1.7. NOME COGNOME conveniva allora in giudizio avanti al Tribunale di Spoleto NOME e NOME COGNOME adducendo che illegittimamente le convenute avevano revocato le procure irrevocabili a lui conferite, per iscrivere ipoteca, nel suo interesse, sull’immobile di loro proprietà, sito in Norcia, INDIRIZZO a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dal loro genitore in relazione all’alienazione dell’immobile sito in Norcia, INDIRIZZO chiedeva la dichiarazione di nullità e/o inefficacia della revoca oltre al risarcimento del danno quantificato in misura pari al limite massimo delle ipoteche iscrivibili. In subordine, chiedeva dichiararsi l’inadempimento delle convenute in relazione agli obblighi contrattuali assunti con scrittura privata di transazione tra le parti, sempre con condanna al risarcimento del danno.
Si costituivano le convenute, resistendo e chiedendo la chiamata in causa di NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, che si costituiva chiedendo la risoluzione della scrittura privata intercorsa tra le parti, in via principale per inadempimento contrattuale dell’attore, in subordine per effetto della clausola risolutiva espressa contenuta all’art. 10 della transazione.
Con sentenza n. 324/2019 Tribunale di Spoleto accoglieva la domanda di risoluzione, in forza di clausola risolutiva espressa, dell’atto di transazione del 3 febbraio 2010 formulata dai terzi chiamati, rigettava la domanda dell’attore di accertamento della
inefficacia della revoca delle procure da parte delle convenute COGNOME, ritenendo sussistente la giusta causa di revoca, e rigettava le altre domande propos te dall’attore nei confronti delle convenute COGNOME in relazione agli obblighi assunti con la scrittura privata del 14 giugno 2010.
Il COGNOME proponeva appello; si costituivano, resistendo al gravame, sia le sorelle COGNOME sia NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 74 del 15 febbraio 2022 la Corte d’Appello di Perugia rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.
Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME.
Resiste con controricorso NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE proponendo anche ricorso incidentale condizionato.
Il ricorrente ha depositato memoria, come pure RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME in proprio, mentre le sorelle COGNOME si sono limitate ad insistere sulle conclusioni assunte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per omesso utilizzo del criterio di interpretazione letterale nella verifica della volontà dei contraenti di addivenire ad un operazione contrattuale complessa’.
Censura la sentenza poiché, nell’indagine svolta per l’individuazione dell’intenzione dei contraenti sulla base dell’esame degli atti intercorsi, non sarebbe stato osservato il criterio di interpretazione letterale, con palese violazione dell’art. 1362 cod. civ. in favore di criteri complementari non espressi, a
scapito della chiarezza delle previsioni contrattuali, che escludono qualsivoglia nesso funzionale, per pervenire a dichiarare il collegamento negoziale tra la scrittura privata di transazione del 3 febbraio 2010 – indirizzata a regolamentare unicamente i rapporti contrattuali tra il COGNOME, acquirente, e il venditore NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della società COGNOME – e la scrittura privata del 14 giugno 2010, di concessione del diritto ad iscrivere ipoteca su bene immobile di proprietà di NOME e NOME COGNOME e relative procure rilasciate a tale scopo.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che, nella interpretazione del contratto, effettuata ‘anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio ‘ , si compie ‘un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito ‘ , il cui accertamento ‘ è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione, nel caso in cui … la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche’ (v. tra le tante Cass. n. 7605/2022).
Orbene, l’ accertamento della natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito; e un tale apprezzamento non è appunto sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (v. pure la recente Cass. n. 5365/2024, che richiama altresì Cass. n. 11974/2010), ovviamente nei limiti in cui il sindacato motivazionale è consentito (Cass., Sez. Un., 7/4/2014 n. 8053).
Nel caso di specie è allora sufficiente osservare che, nel
confermare la sentenza del tribunale, la corte di merito ha debitamente scrutinato il testo delle varie pattuizioni – sulla base di argomenti coerenti e razionali, fondati su una interpretazione non solo letterale ma anche coordinata e sistematica, in relazione allo scopo perseguito dalle parti – ed è pervenuta ad accertare il collegamento negoziale tra l’atto di transazione del 3 febbraio 2010 e la successiva scrittura privata del 14 giugno 2010 tra il COGNOME e le sorelle COGNOME, allo scopo di consentire la liberazione dall’ipoteca gravante sulle porzioni immobiliari promesse in vendita al COGNOME medesimo e con obbligo di questi di pagare rate in favore di Equitalia ai fini della restrizione dell’ipoteca e conseguente svincolo dell’immobile, obbligo cui tuttavia il COGNOME era rimasto inadempiente.
Siffatto accertamento di merito è insindacabile in questa sede, neppure assumendo rilievo la formale invocazione, da parte del ricorrente, della violazione dei canoni ermeneutici di interpretazione, stante il costante orientamento di questa Suprema Corte per cui ‘ posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata’ (v. ex multis Cass. n. 9461/2021).
Inoltre, il motivo ignora che, come risulta all’inizio di pagina 11 dell’impugnata sentenza, il giudice d’appello, lungi dall’omettere la considerazione del criterio di interpretazione letterale e comportamentale, ha espressamente affermato: ‘La volontà contrattuale delle parti deve ricavarsi dal complesso di atti succedutisi e dal comportamento successivo delle parti, in quanto il tenore letterale delle singole pattuizioni è in parte ridondante o poco chiaro, ovvero fa espressamente riferimenti a precedenti pattuizioni’, indicando i corretti criteri ermeneutici nel caso di specie adottati.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 1723 comma 2 c.c. in relazione all’art. 360 n. 4 – nullità della sentenza derivante dalla motivazione irriducibilmente contraddittoria in punto di rilevazione dell’inadempimento giustificativo delle revoca delle procure ad iscrivere ipoteca’.
Censura la sentenza, denunciando error in procedendo , per avere il giudice di appello, argomentando mediante una motivazione apparente, perplessa e irriducibilmente contraddittoria nonché violando l’art. 1723, comma 2, cod. civ., ritenuta esistente una giusta causa di revoca delle procure ad iscrivere ipoteca, nonostante l’adempimento contrattuale dell’attore e l’assenza di pregiudizio per le convenute nel mantenere le procure suddette.
2.1. Il motivo è infondato.
Evoca, invero, una contraddittorietà intrinseca dell’impugnata sentenza che non sussiste, posto che il giudice di appello espressamente rileva ch e ‘il mancato versamento dell’intera somma prevista nella transazione del 3 febbraio abbia condotto alla omessa cancellazione della ipoteca da parte di Equitalia sull’intero immobile, così che l’attore deve reputarsi inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nella
transazione citata, da reputarsi risolta ai sensi dell’art. 10′ (v. p. 17 ed anche p. 19 della sentenza d’appello). Per il resto, la censura è ictu oculi direttamente di merito, e quindi inammissibile.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: ‘Violazione dell’art. 1456 c.c. e 112 c.p.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 e n 4 c.p.c. – nullità della sentenza per omesso esame del terzo motivo di appello svolto avverso la sentenza di primo grado’.
Critica la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso l’esame del terzo motivo di appello, con il quale è stata impugnata la pronuncia di risoluzione contrattuale della scrittura privata del 3 febbraio 2010 per effetto della clausola risolutiva espressa ed in assenza di colposo inadempimento dell’attore.
3.1. Il terzo motivo, stante la loro stretta connessione, va scrutinato congiuntamente al quinto motivo, con il quale si denuncia ‘Violazione dell’art. 1455 c.c. ed art. 132 comma 2 n. 4 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.’ e si lamenta la nullità della sentenza, in quanto sarebbe manifestamente illogica ed irriducibilmente contraddittoria nel dichiarar e l’inadempimento del COGNOME e conseguentemente la risoluzione contrattuale, pur dando atto che il COGNOME aveva provveduto al versamento della somma convenuta di euro 30.000, che costituiva la condizione necessaria e sufficiente per ottenere la rateizzazione e la restrizione ipotecaria.
3.2. Entrambi i motivi sono infondati.
La corte territoriale ha espressamente accertato in fatto l’inadempimento del COGNOME alle obbligazioni assunte nella stipulata transazione, incorrente così risoluzione in forza della clausola risolutiva espressa ivi contenuta.
Le ulteriori censure, in particolare relative al pagamento della somma di euro 30.000 quale condizione necessaria e sufficiente per la restrizione ipotecaria, sollecitano – oltretutto a fronte della
motivazione con cui il giudice di appello evidenzia che l’inadempimento del COGNOME ha, appunto, consentito la sola restrizione e non la auspicata e pattuita cancellazione dell’ipoteca – un riesame del fatto e quindi dell’esito della prova, precluso in sede di legittimità (v. tra le tante Cass., 10/9/2020, n. 18774; Cass., 21/1/2015, n. 961; Cass., 28/11/2014, n. 25332; Cass., 7/1/2014, n. 91; Cass., 20/10/2005, n. 20322; Cass., 5/3/2002, n. 3161).
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: ‘Violazione dell’art. 112 c.c. 329 comma 2 c.c. e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.; nullità della sentenza per essersi pronunciata sulla risoluzione contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c., svolta con domanda riconvenzionale principale coperta da giudicato interno in quanto, implicitamente rigettata per l’accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata ex art. 1456 c.c., non riproposta mediante appello incidentale’.
Lamenta che il giudice d’appello avrebbe violato il principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., poiché è pervenut o a pronunciare la risoluzione per inadempimento dell’atto di transazione, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., anziché ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., così come si era pronunciato il Tribunale, con statuizione su cui si era formato il giudicato interno, in difetto di proposizione di appello incidentale da parte degli appellati.
4.1. Il motivo merita rigetto.
Non risulta, invero, correlato alla motivazione della sentenza d’appello e per di più, per come formulato, non risulta sorretto da concreto ed attuale interesse ad agire del ricorrente.
Infatti la corte territoriale ha prima affermato che il mancato adempimento, da parte di COGNOME, dell’impegno di versare euro 76.500,00 ad Equitalia ha frustrato l’accordo contrattuale ed ha impedito alla RAGIONE_SOCIALE di poter conseguire in tempi rapidi e certi l’invocata restrizione ipotecaria, poi ha espressamente
rilevato: ‘Infine, quanto alla dedotta inoperatività della clausola risolutiva riferita genericamente a più obbligazioni dedotte in contratto, si osserva che il COGNOME ha chiesto pronunciarsi sentenza costitutiva ex art. 1453 e 1455 cod. civ. deducendo il grave inadempimento della controparte. La sentenza gravata ha verificato la sussistenza di un grave inadempimento. Tale valutazione va confermata in questa sede’ (v. p. 15 dell’impugnata sentenza).
Pertanto, a prescindere dal difetto di interesse del ricorrente dato che il preteso giudicato interno formatosi in relazione alla statuizione sulla clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione avrebbe sostanzialmente lo stesso contenuto, cioè attribuire al COGNOME la risoluzione della transazione stipulata inter partes per grave inadempimento -, la corte territoriale ha confermato l’esistenza di un grave inadempimento del COGNOME, già rilevato in prime cure, accertamento, questo, anche per il principio di conservazione, che vale pure ad integrare l’operatività della clausola risolutiva espressa pattuita tra le parti, in relazione al profilo del mancato adempimento dell’obbligazione ‘secondo le modalità pattuite’ cui si riferisc e l’art. 1456 cod. civ.
5. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato e il ricorso incidentale, essendo condizionato, rimane assorbito.
6. Per la peculiarità della vicenda si stima equo compensare le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, compensando le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza