Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8670 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 34705/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE presso di lui nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
REGIONE LAZIO, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Presidente pro tempore RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
OGGETTO:
compravendita –
nullità di contratti collegati
NUMERO_DOCUMENTO
P.U. 7-3-2024
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE presso di lui negli uffici dell’avvocatura dell’ente in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
ROMA CAPITALE, c.f. P_IVA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE presso di lei negli uffici dell’avvocatura capitolina in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
intimati avverso la sentenza n. 5235/2019 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 1-8-2019, udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 7-32024 dal consigliere NOME COGNOME, udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, uditi l’AVV_NOTAIO per la ricorrente, l’AVV_NOTAIO per il controricorrente RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
FATTI DI CAUSA
1.Per quanto interessa nel presente giudizio, nella causa R.G. 31162/2003 avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, riunita ad altre due cause anche tra altre parti, RAGIONE_SOCIALE, già denominata RAGIONE_SOCIALE, ha proposto in via riconvenzionale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE domande volte ad accertare che il contratto avente a oggetto il trasferimento di proprietà del
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ stipulato dalle due parti il 19-102000 rientrava nell’operazione negoziale attuativa di protocollo di intesa sottoscritto il 13-7-2000 tra le due società, il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dopo la conclusione di accordo programmatico il 14-4-2000 tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; l’operazione era finalizzata a consentire il subentro dell’acquirente RAGIONE_SOCIALE nella titolarità dell’azienda ospedaliera ceduta, per cui l’operazione si sostanziava in due atti collegati, il contratto di compravendita e l’accordo I -8-2000 con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva formalmente affidato in convenzione alla società la gestione di alcuni servizi; aveva chiesto di accertare la natura simulata dell’accordo I -82000, il cui reale obiettivo era quello dell’assorbimento da parte di RAGIONE_SOCIALE, ente pubblico, del personale allora alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE società, nonché di dichiarare la nullità dell’accordo per violazione del principio del pubblico concorso posto dall’art. 97 co.3 Cost.; aveva chiesto, stante il collegamento negoziale per la funzione unitaria ass olta tra la compravendita e l’accordo di assorbimento del personale, di dichiarare che la nullità dell’accordo I -8-2000 si estendeva al contratto di compravendita, con conseguente obbligo di RAGIONE_SOCIALE di restituire a RAGIONE_SOCIALE l’azienda ospedaliera ceduta.
Con sentenza n. 4004 del 24 febbraio 2011 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato le predette domande.
2.Avverso la sentenza ha proposto appello RAGIONE_SOCIALE, che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato con sentenza n. 5235/2019, compensando le spese del grado.
La sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello ha considerato che RAGIONE_SOCIALE aveva censurato avanti al giudice tributario la qualificazione del contratto di vendita come atto di cessione di azienda
e ciò costituiva indice per determinare la comune intenzione delle parti al momento RAGIONE_SOCIALE stipulazione del contratto sulla base del canone interpretativo riferito al comportamento posto in essere successivamente alla stipulazione del contratto; ha dichiarato che tale prospettazione era rilevante al fine dell’interpretazione del contratto ed era incompatibile con le deduzioni svolte in giudizio, perché la rivendicazione RAGIONE_SOCIALE qualificazione come compravendita del contratto recideva logicamente il collegamento negoziale con l’accordo di affidamento in convenzione alla società RAGIONE_SOCIALE gestione di alcuni servizi, che era necessario per qualificare il contratto come cessione di azienda. Ha dichiarato che, escluso il collegamento negoziale, era irrilevante esaminare la questione relativa alla nullità dell’accordo per violazione dell’art. 97 Cost., in quanto tale nullità non avrebbe inciso sul contratto del 19-10-2000; ha altresì escluso la nullità, in quanto era stata emanata la legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 22 aprile 2002 n.11 che, al co. 1 dell’unico articolo, per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali relative all’assistenza sanitaria nell’ambito delle finalità perseguite con l’intesa sottoscritta il 13 -7-2000, aveva riconosciuto al personale non medico di cui all’allegato B) dell’accordo attuativo dell’intesa di data I -8-2000 in servizio presso la struttura ospedaliera San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Eur acquisita in proprietà da RAGIONE_SOCIALE il diritto a essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti degli RAGIONE_SOCIALE stessi.
3.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, chiedendo anche la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ. e dichiarando di reiterare le domande riconvenzionali dichiarate assorbite in primo e secondo grado e di riproporre le istanze istruttorie.
Hanno depositato controricorso anche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Capitale.
Sono rimasti intimati RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec con consegna dei messaggi il 19-11-2019, al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato all’indirizzo EMAIL, a RAGIONE_SOCIALE al difensore domiciliatario all’indirizzo EMAIL e alla contumace in appello RAGIONE_SOCIALE al suo indirizzo EMAIL.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 7-3-2024 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con le sue conclusioni e ha depositato memoria la ricorrente.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Con il primo motivo, rubricato ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.)’ , la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia qualificato come mera compravendita il contratto stipulato il 19-10-2000 da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE attribuendo valore dirimente al comportamento tenuto dalle parti nel contenzioso tributario relativo alla tassazione dell’operazione . Rileva che in questo modo la sentenza ha fatto riferimento al criterio del comportamento complessivo delle parti richiamato dall’art. 1362 co.2 cod. civ., mentre tale canone era meramente sussidiario rispetto a quello letterale di cui al co.1 dello stesso art. 1362 cod. civ., la cui applicazione invece è stata del tutto pretermessa. Evidenzia, facendo riferimento al contenuto dell’art.1 del contratto, che a RAGIONE_SOCIALE non sono stati ceduti singoli cespiti, ma una universalità di beni funzionale all’esercizio dell’attività di impresa nel settore sanitario e rile va che ciò
è confermato dal contenuto dell’art. 2 del contratto, laddove la società venditrice aveva dichiarato che i beni le erano pervenuti per conferimento, avvenuto solo dieci mesi prima, di ramo di azienda da RAGIONE_SOCIALE. Aggiunge che il testo dell’accordo attuativo del protocollo di intesa di data I -8-2000 dava atto dell’accordo delle parti in ordine al subentro dell’acquirente nei ‘contratti di fornitura, appalto, lavori e servizi in essere’ e dell’impegno formale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli RAGIONE_SOCIALE ad assorbire il personale. Evidenzia che la chiarezza del dato testuale era stata confermata dalla pronuncia del 6-9-2004 RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale del RAGIONE_SOCIALE, che aveva ritenuto che l’atto aveva natura giuridica di cessione di azienda e aggiunge che la violazione dell ‘art. 1362 cod. civ . si è concretizzata anche nell’avere fatto riferimento al comportamento complessivo delle parti, nonostante il contratto fosse negozio avente forma scritta ad substantiam e perciò la volontà comune dei contraenti dovesse essere consacrata per iscritto. Aggiunge che l’unica circostanza valorizzata dalla sentenza impugnata, riferita al fatto che le parti avevano insistito in sede tributaria per la qualificazione del contratto come mero atto di compravendita, non rientrava nel comportamento valorizzabile ai sensi dell’art. 1362 co. 2 cod. civ., in quanto il comportamento era stato tenuto dai difensori delle parti nel contesto del giudizio tributario.
2.Con il secondo motivo, rubricato ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.)’, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia qualificato il contratto del 19-10-2000 come compravendita omettendo di esaminare una serie di fatti decisivi allegati dalla società. In primo luogo evidenzia che la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria aveva trovato conferma in molte sentenze del giudice del lavoro del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, in relazione a controversie
sorte con i lavoratori, aveva dichiarato vi era stata cessione di azienda; aggiunge che già l’accordo programmatico del 13 -7-2000 prevedeva il trasferimento dell’intera struttura ospedaliera. La ricorrente sostiene che si trattava di fatti decisivi in quanto, se fossero stati esaminati, avrebbero condotto alla qualificazione del contratto come trasferimento di azienda.
3. Con il terzo motivo, rubricato ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. (art. 360, comma 1. n .3, c.p.c.)’, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui ha ritenuto che il contratto avente a oggetto il dissimulato trasferimento del personale già impiegato presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ceduto a RAGIONE_SOCIALE non si ponesse in contrasto con l’art. 97 co.3 Cost., stante la previsione dell’art. 1 legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.11/2022 che aveva provveduto a fornire copertura legislativa all’assunzione da parte dell’ente pubblico dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE società. Evidenzia che la legge era intervenuta in un momento successivo alla conclusione del contratto con il quale è stato eseguito il trasferimento del personale RAGIONE_SOCIALE e pertanto il contratto era nullo per violazione di norma imperativa, in quanto non poteva ammettersi una validità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE fattispecie.
4. Con il quarto motivo, rubricato ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 117 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)’ , la ricorrente, per il caso in cui si ritenga possibile che la legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.11/2002 possa avere provocato il perfezionamento successivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie invalida con il trasferimento del personale RAGIONE_SOCIALE a una pubblica amministrazione senza concorso, rileva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 117 Cost. e perciò chiede che sia sollevata la relativa questione di costituzionalità.
5.I motivi, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione logica, sono infondati.
La ricorrente censura la sentenza impugnata sulla base del presupposto che sia acquisito in causa il dato che l’accordo I-8-2000 relativo alla prestazione di servizi in convenzione dissimulasse il trasferimento del personale già impiegato presso il RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, nonché sulla base del presupposto che sussistesse il collegamento negoziale tra tale accordo I-8-2000 e la successiva cessione di proprietà del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 19-10-2000; ritenendo acquisiti in causa questi presupposti, la ricorrente si limita a censurare la sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato il contratto del 19-10-2000, per avere erroneamente escluso la violazione dell’art. 97 Cost. in ragione delle previsioni RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 22 aprile 2002 n.11, nonché sostenendo l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE legge regionale . Al contrario, il giudice di primo grado aveva specificamente esaminato la questione RAGIONE_SOCIALE simulazione dell’accordo I-8-2000 avente a oggetto lo svolgimento dei servizi in convenzione e aveva espressamente escluso tale simulazione, sulla base del dato di fatto che i servizi erano stati eseguiti in piena autonomia gestionale da RAGIONE_SOCIALE e sul pagamento del relativo corrispettivo era anche sorta la controversia che aveva determinato l’instaurazione del giudizio. La Corte d’appello ha dichiarato che l’impossibilità di qualificare come cessione di azienda la vendita del 1910-2000 escludeva il collegamento negoziale e di conseguenza rendeva irrilevante esaminare la questione relativa alla nullità dell’accordo I-82000, di seguito escludendo la nullità dell’accordo sulla base RAGIONE_SOCIALE previsione RAGIONE_SOCIALE legge regionale che aveva disciplinato il passaggio del personale dalla società all’ente pubblico . In questo modo la sentenza impugnata non ha pronunciato neppure implicitamente in ordine alla simulazione dell’accordo I-8-2000, in quanto si è limitata a escludere sulla base RAGIONE_SOCIALE prospettazione dell’appellante la violazione del principio costituzionale dell’accesso al pubblico impiego per concorso in forza
RAGIONE_SOCIALE previsione sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE disposizione regionale. Quindi, non è vero quanto ha dedotto la ricorrente in memoria illustrativa, in ordine al fatto che la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello sia quella dell’effetto sanante RAGIONE_SOCIALE sopravvenuta legge regionale, che la qualificazione quale negozio di trasferimento del personale affetto da nullità dell’accordo I -8-2000 non sia mai stata posta in dubbio e sia definitivamente accertata in causa: la sentenza impugnata si è limitata a dichiarare che l’esclusione del collegamento negoziale rendeva irrilevante la questione relativa alla nullità dell’ accordo e la circostanza che abbia aggiunto che non si ravvedevano ragioni di nullità in considerazione RAGIONE_SOCIALE normativa regionale sopravvenuta non comporta un accertamento implicito RAGIONE_SOCIALE nullità, ma si concreta esclusivamente nel l’esposizione di una argomentazione fondata sulla mera ipotesi RAGIONE_SOCIALE nullità non accertata.
La ricorrente non allega nel suo ricorso le deduzioni necessarie a sostenere la simulazione relativa dell’accordo I-8-2000 e a sostenere il collegamento negoziale di tale accordo con il contratto che interpreta quale cessione di azienda. Quindi, seppure gli argomenti RAGIONE_SOCIALE ricorrente sull ‘erronea interpretazione del contratto del 19-10-2000 come compravendita e sull’ impossibilità RAGIONE_SOCIALE disposizione regionale sopravvenuta a sanare la nullità già verificatasi fossero fondati, rimangono insuperabili i dati RAGIONE_SOCIALE mancanza di qualsiasi accertamento da parte del giudice di merito sulla simulazione e sul collegamento negoziale e RAGIONE_SOCIALE mancata proposizione nel ricorso per cassazione di deduzioni volte a fare emergere l’esistenza di tale simulazione e di tale collegamento negoziale. Non può sostenersi che sussistano i presupposti per applicare il principio secondo il quale, non riferendosi al giudizio di cassazione l’art. 346 cod. proc. civ. relativo alla rinuncia alle domande non accolte in primo grado, le domande esplicitamente o implicitamente assorbite possono essere riproposte e decise nel
giudizio di rinvio (Cass. Sez. 5 26-5-2023 n. 14813 Rv. 667877-01, per tutte); ciò in quanto la questione RAGIONE_SOCIALE simulazione dell’accordo I -82000 e la relativa domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE simulazione non è domanda non esaminata avente una propria autonomia che ne consenta la riproposizione nel giudizio di rinvio, essendo l’ esistenza RAGIONE_SOCIALE simulazione e del collegamento negoziale il dato sul quale si fonda l’intero contenuto del ricorso. Infatti, solo nel caso in cui sussistesse la simulazione dell’accordo I -8-2000 in quanto quell’accordo dissimula sse il passaggio del personale dalla società all’ente pubblico in violazione del principio dell’accesso al pubblico impiego per pubblico concorso potrebbe ritenersi la nullità del negozio dissimulato per violazione dell’art. 97 Cost. e quindi sarebbero rilevanti le deduzioni RAGIONE_SOCIALE ricorrente in ordine all’impossibilità RAGIONE_SOCIALE sanatoria RAGIONE_SOCIALE nullità in forza RAGIONE_SOCIALE legge regionale entrata in vigore successivamente al l’accordo ; se l’accordo I -8-2000 non era simulato ma disciplinava esclusivamente secondo il suo contenuto- la prestazione di servizi in convenzione, senza prevedere l’immediato e automatico passaggio di personale dalle dipendenze RAGIONE_SOCIALE società alle dipendenze dell’ente pubblico, non si pone alcuna questione di violazione dell’art. 97 Cost. e di conseguente nullità dell’accordo medesimo , nonché di esistenza e incidenza del collegamento con il successivo contratto 19-10-2000.
Ne consegue, in via assorbente rispetto a ogni altra questione, che la mancanza di allegazione RAGIONE_SOCIALE situazione di fatto RAGIONE_SOCIALE quale si chiede valutazione giuridica diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata rende irrilevante sia la questione dell’erronea interpretazione del contratto di trasferimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia la questione RAGIONE_SOCIALE nullità del negozio di prestazione dei servizi in convenzione. La correttezza di tale conclusione è confermata dal richiamo al contenuto dei poteri attribuiti al giudice del rinvio: è acquisito il principio secondo il quale, nel caso in cui la sentenza RAGIONE_SOCIALE
Cassazione accolga il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 co.1 cod. proc. civ. , al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. Sez. 3 15-6-2023 n. 17240 Rv. 667851-01, Cass. Sez. 2 14-1-2020 n. 448 Rv. 656830-02, Cass. Sez. 1 7-8-2014 n. 17790 Rv. 632551-01). Ciò significa che, se fossero accolti i motivi di ricorso come proposti dalla ricorrente, così escludendo che la disposizione RAGIONE_SOCIALE legge regionale sopravvenuta potesse sanare la precedente nullità dell’accordo dissimulato, rimarrebbe accertat a e acquisita al processo quella simulazione sulla quale, al contrario, non vi è stato in causa alcun accertamento.
6.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, la società ricorrente è condannata alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate tenendo conto dell’attività svolta e d ella difesa da parte dell’avvocatura interna per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Capitale (cfr. Cass. Sez. 2 5-2-2024 n. 3242 Rv. 669998-02). Si esclude che ricorrano i presupposti per la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente ex art.96 cod. proc. civ. chiesta dal controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di RAGIONE_SOCIALE in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 15.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege, a favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 15.000,00 per compensi e a favore di RAGIONE_SOCIALE Capitale in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per compensi.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione