Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13408 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13408 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18984/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difeio dall’avvocato COGNOME (NFRMRC59E05D612T)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 650/2021 depositata il 29/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1. -Le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno concluso dei contratti con la società pubblicità editoriale e digitale spa (SPED), con i quali quest’ultima si è impegnata a pubblicare settimanalmente un annuncio pubblicitario a vantaggio delle controparti, ossia delle società immobiliari.
All’interno di quel gruppo, la RAGIONE_SOCIALE aveva il ruolo di affiliante, mentre le altre erano affiliate.
-E’ sorta tra le parti controversia, e le società immobiliari hanno notificato a SPED due atti di citazione: l’uno a nome di RAGIONE_SOCIALE, e l’altro a nome delle altre società affiliate.
Ciò per far accertare l’inadempimento di SPED all’obbligo assunto con il contratto di cui si è detto: secondo le attrici, Sped non avrebbe onorato l’impegno di far pubblicare ogni settimana l’annuncio pubblicitario dedotto in contratto.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa eccependo l’inadempimento delle affiliate, che avrebbero omesso di saldare i conti.
-Le cause, come si è detto proposte separatamente, sono state poi riunite.
Il Tribunale di Bologna ha rigettato le domande, osservando che i contratti stipulati da RAGIONE_SOCIALE da una parte, e dalle altre società dall’altra, erano chiaramente collegati e che dunque
l’eccezione di inadempimento fatta da RAGIONE_SOCIALE in uno dei due contratti aveva efficacia anche per l’altro.
3. -Questa tesi è stata confermata anche dalla Corte di Appello di Bologna, avverso la cui decisione propongono ricorso per cassazione le predette società immobiliari con due motivi di ricorso e memoria.
Ne chiede il rigetto la SPED con controricorso.
Ragioni della decisione
1. -Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 1322 e ss. c.c.
La tesi delle ricorrenti è che la corte di merito ha errato nel ravvisare un collegamento negoziale tra i due contratti.
Invece, alcuni precisi indici indicavano l’autonomia di quei contratti l’uno dall’altro. In particolare, il fatto che l’impegno verso RAGIONE_SOCIALE era di pubblicare ogni settimana un annuncio, mentre quello verso le altre di farlo ogni domenica; il fatto che sono state emesse fatture distinte e non un’unica fattura per tutti; il fatto che i contratti sono stati stipulati in tempi diversi e che hanno una causa a se stante.
Inoltre, la Corte di Appello si sarebbe contraddetta nell’ affermare, da un lato, che le società, pur affiliate, erano soggetti distinti, e, nell’altro, a ravvisare invece un collegamento tra i contratti.
Il motivo è inammissibile.
E’ inammissibile in quanto è principio di diritto che ‘ In tema di collegamento negoziale cd. funzionale, l’accertamento del giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale deve investire l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l’interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto
apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità ‘ (Cass. 20634/ 2018; Cass. 22353/ 2021; Cass. 28324/ 2023).
Inoltre, qui è denunciata l’erronea interpretazione della volontà delle parti (volontà diretta a collegare o meno i due contratti), senza però indicare in base a quali criteri ermeneutici l’errore si è prodotto e quali in alternativa avrebbero dovuto essere quei criteri. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è infatti sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (Cass. 4178/ 2007; Cass. 19044/2010).
In sostanza, il ricorso si limita a prospettare una diversa rilevanza dei presupposti di fatto, ma senza indicare in base a quali specifici criteri ermeneutici avrebbe dovuto quella rilevanza portare ad escludere il collegamento negoziale.
Si tenga infine presente che il fatto che le parti siano autonome (e non già una parte unica) è perfettamente compatibile con il collegamento negoziale, anzi quest’ultimo presuppone quella autonomia, poiché presuppone la pluralità di contratti, ed eventualmente la diversità delle parti tra l’uno e l’altro.
2. -Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 116 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c.
Secondo le ricorrenti il giudice di appello avrebbe invertito l’onere della prova ponendolo a carico del creditore, che agiva per l’inadempimento, anziché dire che doveva essere il debitore convenuto a dimostrare la non imputabilità o l’esatto adempimento.
Il motivo è inammissibile.
Non coglie la ratio decidendi né è specifico.
La corte di merito ha applicato la regola della eccezione di inadempimento: la RAGIONE_SOCIALE, infatti, chiamata a rispondere della sua mancata prestazione, aveva eccepito che alcune parti del contratto erano inadempienti, non avendo saldato le fatture.
E, di conseguenza, ritenuta fondata in fatto tale eccezione, l’ha applicata nel suo significato proprio: quale fatto impeditivo della pretesa altrui. Non c’è in tale ratio alcuna inversione dell’onere della prova, che presuppone che si faccia gravare su una parte l’onere che incombe all’altra. Era onere della Sped provare la sua eccezione di inadempimento, e la corte di merito ha ritenuto che tale prova era stata offerta.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali come da legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 17/03/2025.
Il Presidente
NOME TRAVAGLINO