Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5620 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5620 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 5753/2025 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE (INDIRIZZO), al INDIRIZZO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione rag. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Milano, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che la rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al ricorso.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Milano, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso.
-controricorrente –
e
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME PRIMA, IMPERIALI NOME e TERPIN NOME, tutti elettivamente domiciliati in Como, alla via
INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che li rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, giusta procura speciale allegata al controricorso.
-controricorrenti –
e
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi legittimi di NOME COGNOME, tutti elettivamente domiciliati in Como, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al controricorso.
-controricorrenti – avverso la SENTENZA, n. cron. 3609/2024, emessa dalla CORTE D’APPELLO di MILANO il giorno 30/12/2024.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/02/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente notificato il 24 luglio 2019, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME citarono la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche, breviter , RAGIONE_SOCIALE o BCC) dinanzi al Tribunale di Como per sentir accertare e dichiarare: i ) la nullità dei contratti di conto corrente da loro accesi presso la filiale di Como della convenuta, in quanto collegati ai contratti di gestione in cambi dagli stessi attori stipulati con la RAGIONE_SOCIALE, parimenti viziati da nullità; ii ) il grave inadempimento contrattuale della RAGIONE_SOCIALE per la violazione degli obblighi contrattualmente assunti. Ne domandarono, inoltre, per l’effetto, la condanna alle conseguenti restituzioni ( € 64.970,27 in favore di COGNOME; € 25.000,00 in favore di COGNOME e COGNOME; € 56.784,64 in favore di COGNOME e COGNOME) .
Con altro atto ritualmente notificato il 26 luglio 2019, anche NOME COGNOME citò la stessa RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Como formulando, nei suoi confronti, le medesime domande in relazione al contratto di conto
corrente da lui sottoscritto e chiedendone la condanna alla restituzione di € 489.998,00.
Costituendosi in entrambi i giudizi, la RAGIONE_SOCIALE convenuta eccepì il difetto di legittimazione attiva e la prescrizione del credito azionato e concluse per il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
L ‘adito tribunale, riunite le cause, le decise con sentenza dell’11 dicembre 2023, n. 1376, con cui accolse le domande dei correntisti e condannò BCC alla restituzione, da maggiorarsi degli interessi come ivi specificati, di € 64.970,27 in favore del COGNOME ; di € 25.000,00 in favore delle RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE; di € 56.784,64 in favore d ell’ COGNOME e della COGNOME; di € 489.998,00 in favore di NOME COGNOME.
In particolare, quel giudice: i ) rigettò l’eccezione di prescrizione svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, osservando che il dies a quo doveva dirsi decorrente dal momento in cui gli attori avevano avuto piena contezza del danno subito (nel caso in esame, la dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE nell’ottobre 2009); ii ) accertò che i contratti tra gli attori e la RAGIONE_SOCIALE erano collegati con i rapporti di c/c accesi presso BCC e che la predetta società di intermediazione in cambi aveva posto in essere un’attività di i nvestimenti in strumenti finanziari derivati non autorizzata; iii ) dichiarò la nullità dei contratti di conto corrente e condannò la RAGIONE_SOCIALE convenuta alle relative restituzioni.
Pronunciando sul gravame promosso contro quella decisione da RAGIONE_SOCIALE, l’adita Corte di appello di Milano lo respinse con sentenza del 30 dicembre 2024, n. 3609, resa nel contraddittorio con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, questi ultimi quali eredi legittimi di NOME COGNOME, medio tempore deceduto.
Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, disattesa l’eccezione di prescrizione ivi ribadita dall’appellante, rimarcò, in primis , che quest’ultima non aveva mosso specifici rilievi in ordine al capo della sentenza gravata con cui il tribunale lariano , accertata la natura abusiva dell’attività svolta da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in violazione dell’art. 18 Tuf, aveva dichiarato la nullità dei contratti di gestione in cambi sottoscritti dalla predetta società con gli appellati. Il corrispondente capo della sentenza, dunque, doveva considerarsi passato in giudicato.
Ritenne, poi, che non potesse validamente negarsi l’esistenza di un collegamento negoziale tra i contratti di gestione in cambi di cui si discute e i rapporti di conto corrente accesi dagli appellati presso BCC, fornendo un’ampia motivazione delle ragioni del proprio convincimento e degli elementi istruttori a tal fine valorizzati, ed affermò che « la RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto sostiene, era pienamente consapevole che i rapporti di conto corrente di cui si discute non erano affatto equiparabili a contratti di c/c ordinari, essendo caratterizzati da una documentazione contrattuale predisposta ad hoc per garantire ad RAGIONE_SOCIALE l’autonoma ed esclusiva gestione delle somme che su tali conti transitavano ».
Concluse, infine, nel senso che, « accertata la sussistenza di un collegamento negoziale -sotto il profilo sia oggettivo, sia soggettivo -tra i contratti per cui è causa e i negozi di gestione in cambi stipulati dalle parti appellate con RAGIONE_SOCIALE, la cui invalidità è stata accertata dal primo giudice con statuizione passata in giudicato, va confermata la declaratoria di nullità dei contratti di conto corrente stipulati dai sigg.ri COGNOME, COGNOME e COGNOME, COGNOME e COGNOME, nonché dal sig. NOME COGNOME e la conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore degli odierni appellati degli importi versati su tali conti (euro 64.970,27 in favore di COGNOME NOME; € 25.000,00 in favore di COGNOME NOME; € 56.784,64 in favore di COGNOME e COGNOME; euro 489.998,00 in favore degli eredi di COGNOME NOME) ».
3. Per la cassazione di questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidandosi a due motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi, NOME COGNOME; NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali eredi legittimi di NOME COGNOME.
In data 22 luglio 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 29/30 settembre 2025, RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la decisione del loro ricorso.
Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale , sono state depositate memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 113 cod. civ. per la violazione dell’obbligo di pronunciare secondo diritto ». Si ascrive alla corte territoriale di avere erroneamente ritenuto sussistente il collegamento negoziale tra i contratti di gestione in cambio stipulati da IBS RAGIONE_SOCIALE s.p.a. con i suoi clienti (attori in primo grado) ed i contratti di conto corrente stipulati da questi ultimi con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
II) « Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: nullità della sentenza per difetto di motivazione, perché illogica, contraddittoria e carente su un punto decisivo della controversia» . Si assume che il ragionamento svolto dalla corte distrettuale, come risultante dalla sentenza impugnata, si rileva incompleto, incoerente ed illogico con riferimento alla ricerca della volontà dell’odierna ricorrente di collegare funzionalmente e teleologicamente i contratti di gestione in cambio stipulati da RAGIONE_SOCIALE con i suoi clienti (attori in primo grado) ed i contratti di conto corrente stipulati da questi ultimi con la RAGIONE_SOCIALE
Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:
« 1. Il primo motivo di ricorso si rivela complessivamente inammissibile.
1.1. Invero, giova premettere che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. nn. 16908 e 14017 del 2025; Cass. nn. 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto , la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
1.2. Fermo quanto precede, va rilevato che la corte distrettuale, dopo aver rimarcato che l’appellante, odierna ricorrente, ‘ non ha mosso specifici rilievi in ordine al capo della sentenza gravata con cui il Tribunale di Como, accertata la natura abusiva dell’attività svolta da RAGIONE_SOCIALE in violazione dell’art. 18 Tuf ‘ , sicché ‘ il predetto capo della sentenza è passato in giudicato ed è preclusa ogni pronunzia in sede di gravame in ordine a tale questione ‘ , ha ritenuto che, nella specie, ‘ non possa validamente ne garsi l’esistenza di un collegamento negoziale tra i contratti di gestione in cambi di cui si discute e i rapporti di conto corrente accesi dagli odierni appellati presso Bcc ‘ , fornendo ampia ed esaustiva giustificazione di tale sua conclusione (cfr., amplius , pag. 14 e ss. della sentenza impugnata).
La censura in esame, invece, benché formalmente denunciante una violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in realtà è volta ad ottenere, sostanzialmente, una rivisitazione della conclusione (fondata, evidentemente, su accertamenti di natura fattuale) della corte distrettuale circa la configurabilità, nella specie, del collegamento negoziale predetto, così dimenticando che: i) come si è già detto in precedenza, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. dev e essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assertivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l”interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16908, 14107 e 2115 del 2025; Cass. nn. 27328, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020,
a tenore della quale, ‘ in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa ‘ ); ii) alla stregua di Cass. n. 22216 del 2018 (poi ribadita, in motivazione, dalle più recenti Cass. nn. 5719 ed 11075 del 2025), qui parimenti condivisa, ‘ Affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l’effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento tra tale eterogeneo complesso di atti (negoziali, autoritativi, ecc.) rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici ‘ (in senso sostanzialmente conforme, sulla prima parte, vedasi anche Cass. n. 14561 del 2023, in cui si è affermato pure che ‘Il fatto che l’operazione nel suo complesso esibisse una funzione economica unitaria non implica, però, che i singoli negozi fossero privi di una loro specifica causa ‘ ). Nella specie,
tuttavia, salvo quanto appresso si dirà in relazione al secondo motivo, nessuna censura motivazionale, seppur nei limiti ancora consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., -nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 30 dicembre 2024 -è stata formulata dalla odierna ricorrente su questo specifico punto (né avrebbe potuto esserlo, essendosi al cospetto di una fattispecie di cd. ‘doppia conforme’ e tenuto conto di quanto sancito dall’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.); iii) come puntualizzato da Cass. nn. 14102, 12466, 8671 e 16908 del 2025 (cfr. in motivazione), ‘Il compito di questa Corte, , non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.) ‘ ; iv) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 14595, 17578,
27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 19423, 25495, 26871, 27328 e 35012 del 2024; Cass. nn. 2040, 3229, 3284, 8671 ed 11055 del 2025).
1.4. A tanto deve solo aggiungersi che, nella misura in cui la doglianza lamenta il mancato accertamento della concreta volontà delle parti, essa mostra di non considerare che, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn. 33778, 26383, 18079, 13621, 10786 e 2607 del 2024; Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione, qui assolutamente mancata, dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo dell’atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015,
Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. nn. 30878, 13408 e 7978 del 2023; Cass. nn. 2607, 10786, 13621 e 18079 del 2024). In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016).
Parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo di ricorso, che denuncia la ‘nullità della sentenza per difetto di motivazione, perché illogica, contraddittoria e carente su un punto decisivo della controversia’.
2.1. Esso, invero, mostra di non considerare minimamente che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 14102 e 8671 del 2025 e da Cass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo -qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 30 dicembre 2024 -modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), ha ormai ridotto al ‘minimo costituzionale’ il sindacato d i legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggi denunciabile in RAGIONE_SOCIALEzione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n.
7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua ‘contraddittorietà’ (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella ‘insanabile’ e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella ‘insuperabile’. Tutte ipotesi, nella specie, insussistenti (neppure è configurabile alcuna motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, o perplessa o incomprensibile), posto che la corte distrettuale ha spiegato, affatto esaustivamente, le ragioni cui ha ritenuto configurabile il collegamento negoziale predetto. Né rileva, in relazione ad una siffatta contestazione, la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022).
2.2. A tanto deve soltanto aggiungersi, da un lato, quanto si è già detto, disattendendosi il precedente motivo, circa lo spettare al giudice di merito l’accertamento, in concreto, di un collegamento negoziale tra due o più contratti; dall’altro, che nessu na censura motivazionale, seppur nei limiti ancora consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e qui applicabile ratione temporis stante la già indicata data di pubblicazione della sentenza -sarebbe stata concretamente proponibile dalla odierna ricorrente, essendosi al cospetto di una fattispecie di cd. ‘doppia conforme’ e tenuto conto di quanto sancito dall’art. 360, comma 4, cod. proc . civ.» .
Il Collegio reputa affatto esaustive e condivisibili tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che le stesse nemmeno sono state efficacemente confutate dalla ricorrente nella
propria memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. depositata il 10 febbraio 2026.
In essa, invero, richiamati i principi di Cass. n. 2911 del 2017 (peraltro parimenti invocati in ricorso. Cfr. pag. 11 e ss.), si insiste nell’affermare, tra l’altro, che la RAGIONE_SOCIALE non ha inteso contestare la ricerca della comune volontà delle parti, costituente accertamento di fatto riservato al giudice di merito, bensì l’inquadramento d i quella volontà nello schema legale, « che integra attività di diritto pienamente sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.». In altri termini, « posto che i fatti storici e i documenti sono quelli accertati dal giudice di merito », il dedotto vizio di violazione di legge consiste, a dire della RAGIONE_SOCIALE medesima, « nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta e, dunque, in un’errata operazione di sussunzione giuridica », nella misura in cui « La sentenza impugnata ha affermato l’esistenza di un collegamento negoziale basandosi sulla nullità dei contratti di gestione sottoscritti con IBS (soggetto non abilitato), senza accertare il requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, né il requisito soggettivo costituito dal comune intento pratico delle parti, violando l’art. 1362 cod. civ. Il vizio ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. consiste proprio nel fatto che la Corte d’appello ha sussunto una fattispecie concreta (i contratti in esame) nell’istituto del collegamento negoziale, il quale se correttamente interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità -non è configurabile in assenza degli elementi strutturali che lo caratterizzano . . La nullità di un singolo negozio per difetto di un requisito soggettivo di una parte (la mancata abilitazione di IBS) è una sanzione che colpisce il rapporto specifico e non può trasformarsi nel presupposto giuridico per unificare contratti diversi, se manca la prova del nesso teleologico unitario tra i medesimi. La Corte di merito ha omesso di verificare se le parti avessero effettivamente inteso i di versi contratti come un’operazione economica inscindibile. L’aver desunto tale volontà solo dalla patologia di uno dei negozi (la nullità) e solo dalla condotta di IBS, senza tenere conto della volontà e del comportamento di BCC RAGIONE_SOCIALE, integra una palese violazione dei criteri di qualificazione giuridica . . La decisione impugnata è altresì inficiata da una
contraddittorietà manifesta: l’accertamento del collegamento negoziale è privo di supporto logico-giuridico, poiché gli elementi di fatto richiamati depongono, al contrario, per l’assoluta autonomia dei negozi, rendendo la motivazione dubbia ed obiettivamente incomprensibile » ( cfr., amplius , pag. 2-4 della menzionata memoria).
Si tratta, tuttavia, di argomentazioni che non meritano seguito, se solo si considera che, in realtà, la corte distrettuale ha desunto l’esistenza del collegamento negoziale di cui si discute, non già valorizzando soltanto la nullità dei contratti di gestione sottoscritti con RAGIONE_SOCIALE (come mostra di volere intendere la ricorrente), ma anche, e soprattutto ( cfr ., amplius , pag. 14 e ss. della sentenza impugnata), rimarcando, quanto ai contratti di conto correnti stipulati con la RAGIONE_SOCIALE da ciascuno degli attori originari: i ) la loro natura di conti dedicati e vincolati , funzionale esclusivamente all’operatività di RAGIONE_SOCIALE, tanto che erano conti correnti anomali e privi di operatività ordinaria (senza carte, assegni o bancomat), come ricavato dalle loro clausole contrattuali; ii ) l ‘esistenza dei ‘ Vincoli A e B ‘ che spogliavano il correntista di ogni facoltà dispositiva, rimettendo la gestione della liquidità a RAGIONE_SOCIALE; iii ) la piena consapevolezza della RAGIONE_SOCIALE circa le finalità dei rapporti, comprovata dalla richiesta di parere alla RAGIONE_SOCIALE e dalle risultanze della prova testimoniale.
È chiarissimo, dunque, come la corte distrettuale abbia compiutamente accertato entrambi i requisiti, oggettivo (cioè il nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario) e soggettivo (vale a dire il comune intento pratico delle parti di volere, non solo l’effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale), che la costante giurisprudenza di legittimità richiamata nella proposta del consigliere delegato individua quali presupposti indispensabili per la configurabilità di un collegamento negoziale.
Quella corte, invero: i ) ha ravvisato il primo nel nesso teleologico e funzionale che legava i conti correnti alle attività di gestione patrimoniale. I conti non erano ordinari rapporti bancari, ma gli strumenti necessari ed indispensabili per consentire ad RAGIONE_SOCIALE di porre in essere la propria attività (poi risultata abusiva). Senza quei conti, le operazioni di investimento non avrebbero potuto realizzarsi; ii ) ha individuato il secondo dei requisiti suddetti, nella comune e convergente volontà delle parti (ciascuno degli originari attori, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE ) di realizzare un’operazione economica unitaria. La consapevolezza e l’adesione d ella odierna ricorrente a tale disegno unitario sono state ritenute provate e valorizzate dal giudice di merito, che ha rimarcato come quest’ultima non fosse una terza estranea, ma un soggetto pienamente cosciente del ruolo strumentale del rapporto acceso presso di essa.
In definitiva, come opinato, affatto condivisibilmente dalla difesa dei controricorrenti eredi COGNOME nella memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. depositata il 12 febbraio 2026 ( cfr . pag. 5), « La nullità del contratto IBS per violazione di norme imperative (art. 18 TUF), passata in giudicato, non è il presupposto del collegamento, ma l’evento patologico che, in presenza di un accertato collegamento, determina la nullità derivata del negozio collegato in applicazione del principio simul stabunt simul cadent».
Resta solo da ribadire, allora, in piena coerenza con quanto già sottolineato nella proposta del consigliere delegato, che l’accertamento d ella sussistenza di un collegamento tra negozi rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito e non è sindacabile, in sede di legittimità, se la sua motivazione è immune da vizi, come palesemente è quella della corte territoriale (peraltro pure conforme a quanto sancito, in controversia assolutamente analoga, da Cass. n. 1835 del 2023), mentre, invece, la censura della RAGIONE_SOCIALE si risolve in una mera contrapposizione della propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella, motivata e coerente, operata da entrambi i giudici di merito, così mirando a trasformare, affatto inammissibilmente, il giudizio di legittimità in un ulteriore, non consentito, grado di merito.
In conclusione , quindi, l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute da ciascuna delle costituitesi parti controricorrenti.
4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente ( cfr . Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘tenuta’ del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni p er discostarsi dalla suddetta previsione legale ( cfr ., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), la ricorrente suddetta va condannata, nei confronti di ciascuna della costituitesi parti controricorrenti, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 6.000 ,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
4.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna delle costituitesi parti controricorrenti, in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna la medesima ricorrente al pagamento della somma di € 6.000,00 in favore di ciascuna delle costituitesi parti controricorrenti e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della NOME sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME