Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19072 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19072 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17720/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1005/2021, depositata il 12 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOMEAVV_NOTAIO , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 1998, NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio NOME COGNOME davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE esponendo che in data 16 giugno 1997 era deceduto in RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME lasciando alla figlia NOME la legittima più la quota disponibile del proprio patrimonio e la sola legittima alla moglie separata NOME COGNOME e alla figlia NOME COGNOME; precisavano che il relictum era costituito da un appartamento con garage sito nel RAGIONE_SOCIALE di Sappada e dagli arredi esistenti nell’appartamento di Jesolo (VE), ove il defunto abitava, oltre a Lire 100.000.000 in titoli e Lire 26.000.000 depositati in un conto corrente presso la Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE. Deducevano, inoltre, che il de cuius , mentre era in vita, aveva intestato alla convenuta tre immobili, ossia la nuda proprietà dell’appartamento di Jesolo , di cui il de cuius si era riservato l’usufrutto, il 50% della piena proprietà di un altro immobile sito in Albignasego (PD) e la nuda proprietà di un appartamento ad uso ufficio in Padova in INDIRIZZO, dei quali egli aveva pagato il prezzo e le spese per l’acquisto e che, dunque, costituivano donazione indiretta in favore della convenuta. Le attrici sostenevano, altresì, che il defunto NOME COGNOME era formalmente cointestatario del deposito titoli menzionato unitamente alla convenuta, la quale dopo la morte del de cuius aveva trasferito tutti i titoli presso un altro istituto di credito e che sul conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE erano state effettuate varie movimentazioni in favore di NOME COGNOME, sia prima sia dopo il decesso del padre. Sulla base di tali premesse, previo accertamento che l’acquisto dei tre immobili e la cointestazione del conto titoli costituivano donazioni indirette in favore di NOME
COGNOME, nonché previo rendimento del conto da parte della convenuta e conseguente ricostruzione dell’asse ereditario, chiedevano la divisione dei beni ereditari, con l’assegnazione a ciascuna delle attrici della quota di competenza.
Si costituiva la convenuta negando che il pagamento del prezzo degli immobili fosse stato eseguito dal padre e precisando di non essere proprietaria di alcun immobile sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO; esponeva che, previo pagamento delle spese funerarie e degli altri debiti del de cuius , ammontanti a circa 40 milioni di vecchie lire, aveva diviso tra le tre eredi, secondo testamento, quanto residuava in titoli e danaro -in realtà indebitamente, dato che metà del valore del deposito titoli era già di sua proprietà -e chiedeva, quindi, la restituzione delle maggiori somme versate. Deduceva di avere già fornito un dettagliato rendiconto riguardo all’amministrazione dei beni patern i dopo l’apertura della successione e di null’altro dovere. In via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata la natura di donazione indiretta della somma di Lire 43.600.000 corrisposta dal padre alla sorella NOME per consentirle di terminare gli studi, del 50% di un’abitazione con garage sita in COGNOME, intestata alla madre, ma pagata dal padre per circa il 70% del valore, nonché di ulteriori elargizioni effettuate dal de cuius alla moglie per un ammontare complessivo di Lire 56.000.000, e una quota del TFR, pari a Lire 69.208.950. Chiedeva, infine, che fossero oggetto di collazione anche oggetti e arredo, meglio descritti nell’inventario prodotto, asseritamente asportati dalla COGNOME all’epoca della separazione, ma di proprietà del defunto marito, nonché argenti e gioielli prelevati dalle attrici dalla cassetta di sicurezza intestata al de cuius . Non si opponeva, invece, alla divisione ereditaria in base alle disposizioni testamentarie, chiedendo l’assegnazione in via esclusiva dell’immobile di Sappada.
Rettificata l’identificazione dell’immobile di Padova oggetto di donazione indiretta in favore della convenuta, precisando che era
ubicato in INDIRIZZO, e non in INDIRIZZO, come erroneamente indicato nell’atto di citazione, le attrici contestavano l’esistenza di donazioni in loro favore e si opponevano alla relativa collazione.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza non definitiva n. 2156 pubblicata in data 24 ottobre 2001, accertava che le intestazioni dei tre immobili indicati nell’atto introduttivo integravano donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore della figlia NOME COGNOME e ne ordinava il conferimento in natura o per imputazione, a scelta della convenuta, fissando con separata ordinanza l’udienza del 6 febbraio 2002 per l’esercizio della facoltà di scelta; accertava che l’intestazione in favore di NOME COGNOME del 50% del deposito titoli sottoscritto il 21 marzo 1991 costituiva donazione indiretta e ne disponeva la collazione per imputazione, sulla base del relativo valore al momento dell’apertura della successione. Accertava, altresì, l’esistenza di altre donazioni indirette aventi a oggetto l’acquisto dell’immobile di COGNOME da parte della COGNOME per il 50%, oltre alla quota del TFR donatale dal coniuge, e alle automobili ricevute da NOME e NOME COGNOME, ordinandone il conferimento, in natura o per imputazione quanto all’immobile, e per imputazione quanto al TFR e alle autovetture. Rigettata ogni altra domanda diretta alla collazione di ulteriori beni, il Tribunale r imetteva la causa in istruttoria per l’indicazione delle modalità di conferimento degli immobili di cui era stata disposta la collazione.
La sentenza non definitiva veniva impugnata davanti alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE e, su istanza delle parti, veniva disposta la sospensione del procedimento di primo grado in data 12 febbraio 2002 , ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1843/05 pubblicata il 18 novembre 2005, in parziale riforma della sentenza non definitiva di primo grado, escludeva che dovessero essere soggetti a collazione il 50% dell’immobile di COGNOME, non integrante donazione indiretta, e la quota di TFR consegnata dal de cuius alla
moglie separata NOME COGNOME allo scopo di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi dopo la separazione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
La convenuta NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello , che diventava definitiva a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione con sentenza n. 25473/2010, pubblicata il 16 dicembre 2010.
Esauriti i gradi di impugnazione avverso la sentenza non definitiva, in data 14 marzo 2011 NOME COGNOME e NOME COGNOME depositavano ricorso ex art. 297 cod. proc. civ. per la prosecuzione del giudizio.
Con memoria di costituzione datata 31 ottobre 2011 si costituiva nel processo riassunto la convenuta, riproponendo l’adesione alla domanda di divisione della massa ereditaria e ribadendo che i titoli oggetto di collazione unitamente al denaro depositato nel conto corrente intestato al defunto erano già stati divisi tra gli eredi, detratti i debiti ereditari pari a circa Lire 40.000.000, sicché era cessata la materia del contendere sul punto. Chiedeva, inoltre, l’accertamento delle migliorie apportate sui be ni oggetto di collazione e le spese straordinarie sostenute, con riserva di documentare gli esborsi.
Le attrici negavano che fosse cessata la materia del contendere relativamente alla divisione dei titoli, in quanto la suddivisione fatta a suo tempo era stata da esse accettata con riserva di verificare l’esistenza di ulteriori somme da dividere; precisavano, inoltre, che gli arredi della casa coniugale erano già stati divisi consensualmente tra i coniugi all’atto della s eparazione e che, pertanto, non andava disposta alcuna collazione, attesa, peraltro, la mancata impugnazione sul punto della sentenza non definitiva da parte della convenuta.
Ritenendo di dover acquisire dalla convenuta la dichiarazione di scelta sulle modalità di collazione (per imputazione o in natura) dei beni immobili dei quali era stata giudizialmente accertata la provenienza da donazione, il giudice istruttore disponeva la comparizione delle parti per l’udienza del 2 marzo 2013, alla quale NOME COGNOME non compariva, rinunciando, tramite il proprio difensore, alla domanda di assegnazione dell’immobile di Sappada e chiedendo che le fosse riconosciuta la facoltà di esercitare la propria scelta all’esito della c.t.u. e, quindi, una volta conosciuti i valori in contestazione.
Con la seconda sentenza non definitiva n. 409/2019, pubblicata in data 27 febbraio 2019, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE quantificava le spese a carico della massa in Lire 26.059.744, ritenendo, invece, non detraibili le ulteriori spese indicate nel resoconto presentato da NOME COGNOME in assenza di prova della relativa riferibilità al de cuius ; in particolare non riteneva qualificabile come debito ereditario il pagamento delle imposte di successione e catastali, trattandosi di un costo di competenza dell’ered e pro-quota e non della massa; quantificava nella misura di Lire 76.000.000 (pari alla somma del 50% del dossier titoli intestato al de cuius , per un controvalore di Lire 50.000.000 e dell’importo di Lire 26.000.000 giacente sul conto corrente presso la Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE) le somme di denaro e i titoli e nella misura stimata dal c.t.u. il valore dell’immobile di Sappada; quantificava il valore dell’arredo della casa di Jesolo in euro 2.000,00, ritenendo antieconomico il ricorso all’ausilio di un consulente tecnico, stante il modesto valore dei beni relitti; riteneva priva di valore, al momento dell’apertura della successione, l’autovettura Lancia Y10, donata dal de cuius alla figlia NOME COGNOME, con conseguente assenza di collazione al riguardo; rilevava che la quota del 50% della piena proprietà dell’appartamento sito in Albignasego (PD), alienato a terzi il 27 gennaio 1999, non poteva che essere conferita per imputazione,
sulla base del relativo valore alla data di apertura della successione stimato dal c.t.u. e non del prezzo di vendita risultante dal rogito notarile, come chiesto dalla convenuta; confermava l’ordinanza del precedente giudice istruttore che aveva disposto la collazione per imputazione degli altri due beni immobili, ritenendo che la convenuta non si fosse avvalsa del termine già concessole due volte e che la scelta non potesse essere ulteriormente rinviata, né condizionata dalla convenienza economica da accertare in sede giudiziale, ben potendo tale valutazione essere effettuata dal coerede obbligato alla collazione con i propri mezzi e stragiudizialmente; rigettava la domanda della convenuta di detrarre, a suo favore, dal valore dei beni soggetti a collazione il costo delle spese straordinarie e il valore delle migliorie asseritamente apportate sui beni oggetto di collazione, in quanto tardiva, e riteneva che i predetti beni dovessero essere posti in collazione secondo il valore loro attribuito dal c.t.u. (ed espresso in Euro) al momento dell’apertura della successione e, quindi, quanto all’appartamento di Jesolo per un valore di euro 68.600,00, quanto al 50% dell’immobile di Albignasego per un valore di euro 48.250,00 (Lire 96.500,00) e quanto all’appartamento di Padova, in INDIRIZZO, per un valore di euro 69.300,00; quantificava in euro 1.500,00 il valore, all’apertura della successione, dell’autovettura Fiat Panda donata dal de cuius alla figlia NOME; quantificava, previa riunione fittizia delle donazioni da collazionare al relictum e la detrazione delle spese (secondo la formula relictum – debiti + donatum ), in euro 102.028,71 la porzione di cui il defunto poteva disporre (un quarto della somma di euro 408.114,85); riteneva che i beni del patrimonio ereditario di NOME COGNOME dovessero essere assegnati, secondo testamento, a NOME COGNOME per un valore pari alla metà dell’asse – e quindi per un valore pari a euro 204.057,42 – e a NOME COGNOME e a NOME COGNOME per un valore pari a un quarto dell’asse e quindi per un valore pari a euro 102.028,71 ciascuna; rilevava che le parti in
causa avevano già proceduto alla divisione del denaro e dei titoli; precisamente NOME COGNOME aveva già ricevuto beni ereditari per euro 11.103,82 (Lire 21.500,00), mentre NOME COGNOME aveva ricevuto euro 8.521,53 (Lire 16.500,00) e doveva, inoltre, imputare alla propria quota il valore della Fiat Panda donatale dal padre, pari a euro 1.500,00, ritenendo, per l’effetto che NOME COGNOME dovesse ancora ricevere beni per euro 90.924,89 (102.028,71 11.103,82) e NOME COGNOME per euro 92.007,18 (102.028,71 – 8.521,53 – 1.500,00); riteneva, invece, che NOME COGNOME, dopo aver versato alla madre e alla sorella le somme menzionate e pagato i debiti ereditari, avesse trattenuto denaro e titoli di pertinenza dell’asse per un ammontare pari a euro 31.989,47 (Lire 126.000.000 – 26.059.744 – 21.500.000 – 16.500.000 = Lire 61.930.627 : 1.936,27= euro 31.989,47), oltre ad aver ricevuto dal padre beni per euro 211.972,85 (somma del donatum , detratto il valore della Fiat Panda la cui collazione era stata posta a carico di NOME COGNOME) e, quindi, euro 7.915,43 in più rispetto alla quota alla medesima spettante secondo il testamento.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE disponeva la collazione per imputazione dei beni oggetto di donazione in favore della convenuta e, inoltre, accertava e dichiarava: che il valore dell’asse ereditario alla data del 16 giugno 1997 era pari a euro 408.114,84, che la quota disponibile era pari a euro 102.028,71 e la quota di legittima riservata alle attrici era pari a euro 102.028,71 ciascuna; che NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno diritto ciascuna all’assegnazione di beni ereditari per un valore pari ad 1/4; che NOME COGNOME ha diritto all’assegnazione di beni ereditari per un valore pari ad 1/2. Ordinava, altresì, lo scioglimento della comunione ereditaria; accertava la non comoda divisibilità dell’immobile sito in Sappada, disponendone la vendita. Rigettava, infine, ogni altra domanda formulata dalle attrici e dalla convenuta e rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo.
-Avverso la sentenza ha proposto appello NOME COGNOME sulla base di nove motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito all’appello chiedendone il rigetto. Non si sono opposte, invece, all’accoglimento del settimo motivo sulla ricostruzione dell’asse ereditario e sulla determinazione del valore della quota ereditaria di spettanza di ciascun erede.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza pubblicata in data 12 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha accertato che NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno diritto al prelevamento della somma di euro 46.537,50 ciascuna, oltre interessi al saggio legale dall’apertura della successione al saldo. Le spese gravanti sull’asse ereditario sono state determinate nella misura di euro 17.190,65. La Corte di appello ha disposto procedersi alla formazione dello stato attivo dell’ eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli all’esito della vendita all’asta dell’immobile di Sappada. Le spese di appello sono state poste per la metà a carico della parte appellante.
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono costituite con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La procura generale della Corte di cassazione ha depositato una memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con cui ha chiesto il rigetto del ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 746 cod. civ. e 152 cod. proc. civ. nella parte in cui la pronuncia ha sanzionato la ‘decadenza’ della convenuta NOME COGNOME dalla facoltà di opzione di cui
all’art. 746 cod. civ. per mancato esercizio (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Al riguardo si evidenzia che legge non prevede alcun termine per l’esercizio della facoltà di opzione , né, in concreto, è mai stato fissato giudizialmente un termine espressamente qualificandolo come decadenziale rispetto all’esercizio di tale facoltà. Sotto questa prospettiva sarebbe dunque evidente la violazione dell’art. 152 cod. proc. civ. La richiesta, ripetutamente formulata in causa, da parte della convenuta NOME COGNOME di far accertare (anche a proprie spese) preventivamente, nel contraddittorio tra le parti, il valore differenziato a seconda della data di stima degli immobili era coerente con i passaggi logico-temporali propri del processo divisionale, dove le operazioni di collazione seguono quelle di stima degli immobili. Nel caso di specie, la collazione è state invece anteposta alle operazioni di stima.
Con il secondo motivo, parte ricorrente sottolinea come la decisione della Corte non sia condivisibile rispetto alle conseguenze che ha tratto dall’asserito mancato esercizio della facoltà di scelta. Si evidenzia, sul punto, una violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in relazione agli artt. 746 e 1287 cod. civ. nella parte in cui è stata disposta la collazione per imputazione degli immobili di Padova e Jesolo sul presupposto della riconduzione della facoltà di opzione ex art. 746 cod. civ. alla categoria delle obbligazioni alternative ex art. 1287 cod. civ., da ciò assumendo che, in mancanza di opzione, la scelta sarebbe passata ai coeredi non donatari, i quali avrebbero sostenuto la scelta della collazione per imputazione. Il riferimento alla fattispecie della obbligazione alternativa sarebbe errato. L’art. 1287 cod. civ. (e l’operatività del meccanismo in esso previsto) presuppone, infatti, la pariteticità delle obbligazioni, non riscontrabile invece nell’ambito della collazione, rispetto alla quale, come è stato autorevolmente sostenuto in dottrina, si può al più parlare di ‘obbligazione con facoltà alternative’, dove l’obbligazione principale è quella costituita dal
conferimento in natura. La principalità della collazione in natura si ricava dalla disposizione dell’art. 744 cod. civ., per cui il perimento del bene da collazionare, per causa non imputabile al donatario, elimina l’obbligo di collazione: tale disposizione è infatti spiegabile solo assumendo come principale l’obbligazione di collazione in natura. L’imposizione della collazione per imputazione, nel caso concreto, risultava altresì incongrua e illogica, tenuto conto della consistenza del patrimonio del de cuius . Invero, ove fosse stata disposta la collazione in natura, alla comunione sarebbero stati apportati altri due immobili (quelli di Padova e Jesolo) in aggiunta a quello relitto (di Sappada), il che avrebbe consentito un apporzionamento omogeno delle quote dei tre coeredi mediante l’attribuzione a ciascun o di un bene immobile.
1.1. -Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
In tema di divisione ereditaria, la collazione dei beni immobili può avvenire in natura o per imputazione, a scelta del coerede donatario. La scelta è irrevocabile dopo la comunicazione fatta agli eredi (art. 1286, secondo comma, cod. civ.). Tuttavia, se il coerede donatario, cui spetta la scelta di effettuare la collazione dell’immobile donato in natura, non la esercita, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza (Cass., Sez. II, 16 giugno 2023, n. 17409).
La collazione per imputazione costituisce una fictio iuris , per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius , abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l’apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli: valore determinato al detto momento dell’apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria,
incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno (Cass. 30 luglio 2004, n. 14553, in motivazione; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2163).
Va innanzitutto rilevato che, in assenza della previsione di un termine stabilito dall ‘ art. 746 cod. civ. per effettuare la scelta, non vi è decadenza ma la parte ha l’onere di richiedere le modalità della collazione. Nel caso di specie, come riportato in motivazione, la parte non ha esercitato la facoltà di scelta ma si è riservata di decidere all’esito della stima. Tuttavia, non avendo la parte esercitato alcuna opzione, limitandosi a insistere anche in sede di appello per la revoca dell’ordinanza che aveva disposto la collazione per imputazione e per l’estensione del quesito formulato al consulente tecnico d’ufficio, onde valutare la scelta più economicamente conveniente, la questione posta in questa sede dalla ricorrente risulta del tutto ipotetica e il Tribunale ha correttamente fatto ricorso al criterio residuale della collazione per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza.
2. -Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 725 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). La sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE risulterebbe altresì viziata per violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 725 cod. civ. nella parte in cui ha affermato non potersi disporre il prelevamento dell’unico relitto indivisibile, in assenza di richiesta di assegnazione congiunta da parte dei coeredi non donatari. La circostanza che l’immobile da prelevare sia un unico bene non è ostativo al prelevamento, il quale è un effetto automatico, sottratto alla disponibilità delle parti. Dando rilevanza alla volontà dei coeredi non donatari, la Corte d’appello ha in sostanza consentito a questi di scegliere come apporzionare le loro quote, in violazione al principio, immanente al sistema contenzioso divisionale, della indisponibilità da parte dei singoli coeredi. La
violazione di diritto sarebbe tanto più evidente nel caso concreto alla luce della palese strumentalità della condotta processuale delle attrici, le quali non hanno chiesto l’assegnazione dell’immobile relitto ma la vendita: in tal modo, le attrici hanno potuto scegliere, così sottraendosi di fatto al meccanismo del prelevamento, di non ricevere l’immobile relitto di Sappada per evitarne l’attribuzione al valore all ‘ apertura della successione, optando per soddisfarsi sul ricavato di vendita, avendo la sicurezza (per effetto della predeterminazione della loro quota di ‘prelevamento’ calcolata sul valore del donatum valutato alla apertura della successione) che l’eventuale differenza tra la stima all’ apertura della successione e il ricavato di vendita al valore attuale, se negativa, sarebbe stata colmata dal coerede donatario ovvero, se positiva, sarebbe andata comunque a loro vantaggio. La distorsione del meccanismo del prelevamento (che si fonda sulla uniformità dei criteri di stima e sulla automaticità e contestualità delle operazioni, proprio per garantire la par condicio tra i coeredi) sarebbe, nel caso in esame, palese.
Con il quarto motivo si prospetta l’erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 725 cod. civ. nella parte in cui ha disposto il prelevamento a favore delle coeredi non donatarie, predeterminando la misura economica calcolata sul donatum (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). L’errore della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE risiederebbe nel non aver disposto l’immediato prelevamento di determinati beni valutati al momento della apertura della successione, ma di avere predeterminato il valore monetario del futuro prelevamento, calcolandolo sul valore del donatum e maggiorandolo degli interessi, rinviando l’attuazione del prelevamento alla vendita dell’immobile di Sappada con beni a valore di liquidazione/divisione. Come noto, la ratio del prelevamento è quella di garantire la par condicio tra gli eredi, che si realizza attraverso la valutazione dei beni donati e dei beni da prelevare al momento dell’apertura della successione . Lede,
pertanto, la parità di trattamento la sottoposizione del coerede non donatario a patire il prelevamento di un importo astrattamente calcolato sul valore del donatum , perché così facendo si ribalta su di esso l’alea del minor valore dei beni da prelevare al momento dell’attuazione del prelevamento, che il legislatore ha voluto neutralizzare, imponendo l’adozione di un criterio di stima omogeneo.
2.1. -I due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
In tema di collazione per imputazione, la mancanza, nell’asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura (Cass., Sez. II, 6 ottobre 2021, n. 27086; Cass., Sez. VI-2, 10 luglio 2017, n. 17022; Cass., Sez. II, 6 ottobre 2016, n. 20041).
Nel caso in esame, la Corte di appello non ha negato il diritto al prelevamento dell’unico bene indivisibile relitto ma, in applicazione dell’art. 720 c.c., ha escluso che potesse essere effettuato assegnando il bene alle coeredi non donatarie, in assenza di una richiesta in tal senso.
La Corte di appello ha determinato il valore dei beni donati al momento dell’apertura della successione e, a fronte della collazione per imputazione da parte di NOME COGNOME del valore dei tre immobili oggetto di donazione, ha accertato il diritto delle coeredi non donatarie al prelevamento delle rispettive quote, disponendone lo stralcio dal ricavato della vendita all’asta dell’unico immobile non divisibile relitto.
-Con il quinto motivo si denuncia l’omessa valutazione di documenti di causa in relazione alla mancata ammissione/riconoscimento di spese/debiti/oneri gravanti sulla massa (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). In particolare, si richiamano le spese di riparazione dell’auto del defunto ( Lire 758.000)
(documentate dalla fattura intestata al de cuius , prodotta con la prima comparsa di costituzione e risposta ed inseriti nel fascicolo di parte di primo grado di NOME COGNOME come allegato 2 del documento 26; il documento viene prodotto ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.) per cui la Corte avrebbe omesso di considerare che tale passività era incontestata. Invero, nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello le appellate avevano allegato, senza provare il dedotto fatto estintivo, che il costo delle riparazioni sarebbe stato conteggiato nel prezzo di vendita dell’autovettura (l’autovettura era stata venduta dall’eredità alla coerede NOME COGNOME); le spese di trasporto della salma da Jesolo al cimitero di Sappada, anche a voler non ammettere che le spese non fossero adeguatamente documentate per l’intero importo di Lire 1.850.000, comunque risultavano documentate per i seguenti importi: Lire 74.164 di cui alla bolletta n. 10760 del 26 per settembre 1997 del RAGIONE_SOCIALE Pubblica RAGIONE_SOCIALE con causale ‘Estum (COGNOME NOME) spese di trasporto’), Lire 264.500 di cui alla Bolla n. 11769 del 1 ottobre 1997 del RAGIONE_SOCIALE con causale ‘Il Sig. COGNOMECOGNOME ha pagato per le seguenti prestazioni inerenti al trasporto funebre del defunto COGNOME NOME del giorno 01-10-97 ore 10.00 percorso da Cim. COGNOME x conf. Territorio’, Lire 120.000 alla Bolletta n. 1.152 del 27 settembre 1997 di RAGIONE_SOCIALE con causale ‘Incasso per prestazioni extra apertura nicchia ortogonale – incasso per prestazioni extra trasl. da nicchia a fuori comune più apertura’.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
L’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,
che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Non sussiste infatti alcun omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415).
Nel caso di specie non sussiste alcun omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo il giudice in motivazione dato le ragioni del mancato inserimento delle spese reclamate relative al trasporto funebre e connesse al funerale, così come quelle riguardanti la riparazione dell’auto del defunto.
4. -Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore delle controricorrenti, in euro 7.000.00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione