Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28947 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28947 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4887/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO,, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1514/2023 depositata il 11/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO (rigetto del ricorso),
Premesso che:
NOME, NOME e NOME COGNOME, quest’ultimo anche come legale rappresentane della RAGIONE_SOCIALE, proprietari di alcuni terreni in Brendola (VI), convenivano davanti al Tribunale di Vicenza la società RAGIONE_SOCIALE – poi divenuta RAGIONE_SOCIALE srlper far accertare il loro ‘diritto di comproprietà’, in forza dell’istituto della collatio agrorum privatorum, della ‘ carrareccia ‘ con andamento lungo il confine tra i mappali 2618 e 2617, poi tra i mappali 2619 e 2617, lungo il mappale 2617, fino al termine di quest’ultimo per il lato che confina con il 2643, o, in subordine, per far accertare che il loro fondo vantava una servitù di passaggio su detta ‘carrareccia’ e per ottenere, in ogni caso, la condanna della convenuta a rimuovere una recinzione dalla stessa apposta lungo il tracciato.
Il Tribunale accoglieva la domanda principale e condannava la convenuta a rimuovere la recinzione, ma la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha riformato questa decisione osservando che la predetta ‘ carrareccia ‘ non era oggetto di comunione incidentale ex collatione agrorum perché l’istituto della collatio esige che la strada possa essere percorsa in tutta la sua lunghezza ed in tutte le direzioni in modo da servire a tutti i proprietari conferenti, il che non era nel caso di specie; inoltre, ‘ non è dedotto né verosimile che i proprietari degli altri fondi agricoli coinvolti dalla pretesa collatio possano avere interesse a
utilizzare le porzioni di terreno che per la costituzione della stessa avrebbero conferito i proprietari dei fondi COGNOME, posto che la strada ha origine all’interno dei fondo degli appellati. In particolare, l’unico tratto di strada interessato dalle domande dei consorti COGNOME insiste per intero sul mappale n. 2617 di RAGIONE_SOCIALE .
La Corte di Appello è poi passata ad esaminare la domanda subordinata di accertamento dell’usucapione del diritto di servitù di passaggio. Ha affermato in proposito che ‘ le allegazioni degli attori di primo grado un profilo di ambiguità relativo ad una parte del percorso sul quale dovrebbe insistere la servitù che si è riflesso sull’esito probatorio ‘. Precisamente: gli attori, per un verso, avevano inizialmente indicato il tracciato come descritto in una planimetria (‘ planimetria dimessa sub documento 1 ‘) dalla quale risultava che per il tratto a sud est del mappale 2617 la strada su cui sarebbe stato esercitato il possesso ad usucapionem aveva un certo andamento, per altro verso, avevano successivamente prodotto altri documenti nei quali la strada era raffigurata con andamento diverso, mutato nel tempo, oltre ad alcune fotografie ‘ non sufficientemente chiare per comprendere l’effettiva collocazione del passaggio ‘ e sull’uso della strada secondo l’andamento descritto nella planimetria e secondo l’andamento descritto nella ulteriore documentazione, erano poi stati anche sentiti i testi indotti dai medesimi attori. Dalla ambiguità assertiva e dalla ambiguità dei riferimenti sottoposti ai testi derivava, secondo la Corte di merito, l’inidoneità delle dichiarazioni dei testi. La Corte di Appello ha altresì precisato che, per il percorso della parte della carrareccia al confine sud-ovest del mappale 2617, risultava dalla documentazione acquisita che gli attori ne avevano usato in forza di titolo negoziale, il che escludeva il loro possesso ad usucapionem;
NOME, NOME e NOME COGNOME, quest’ultimo anche come legale rappresentane della RAGIONE_SOCIALE, ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte di Appello con quattro motivi contrastati dalla RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
La Procura Generale, in persona del dottor NOME COGNOME, ha depositato requisitoria con richiesta di rigetto del ricorso;
i ricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che:
1.1 Col quarto motivo di ricorso -che per evidenti ragioni di priorità logica deve essere scrutinato in anteprima – si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello della RAGIONE_SOCIALE siccome carente di specificità o per avere la Corte di Appello implicitamente respinto tale eccezione malgrado il difetto di specificità dell’avversa impugnazione;
Esso è infondato, posto che la Corte di Appello con l’esame dell’appello nel merito ha evidentemente per implicito rigettato l’eccezione preliminare laddove a pagg. 7 e ss ha individuato le censure mosse alla sentenza di primo grado. Si richiamano sul punto i numerosi precedenti per cui ‘ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione’ (Cass. n.2151 del 29/01/2021; n. 29191/2017; n.20718/2018; n.34595/2019).
Il motivo di ricorso ora in esame è altresì inammissibile in relazione alla denuncia di violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. posto che
esso, sotto questo profilo, si riduce alla prospettazione di valutazioni personali del ricorrente sulla pertinenza, comprensibilità, puntualità dei motivi di appello, basate su una parimenti personale interpretazione dei medesimi motivi laddove il giudice di appello ha chiaramente indicato, alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, il riferimento di ciascuno dei quattro motivi di appello a specifiche doglianze rispetto al contenuto della sentenza di primo grado;
1.2 Passando agli altri motivi di ricorso, col primo di essi si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., ‘la violazione o falsa applicazione degli artt. 922 e 939 c.c. e dei principi che regolano l’istituto giuridico della collatio agrorum privatorum’. Viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe errato nell’escludere che la strada fosse oggetto di comunione incidentale per collatio agrorum privatorum sul motivo che essa non serviva a tutti i proprietari dei vari fondi in tutte le direzioni; e si censura altresì l’affermazione secondo cui il quadro prospettato sarebbe coerente con l’esistenza di un diritto di servitù.
con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo: si osserva che la Corte di Appello aveva fatto riferimento alle allegazioni attoree quanto all’ ‘origine della strada all’interno dei fondi attorei’ ed aveva però trascurato il fatto che dalla CTU di primo grado era emerso che, in realtà, la strada congiungeva due pubbliche vie, era cioè aperta su strade pubbliche ad un capo e all’altro, così da consentire il transito in due sensi e da essere utile anche alla convenuta;
con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., ‘la nullità della sentenza impugnata in relazione alla violazione dell’art. 115 c.p.c. conseguente a falsa percezione su fatti controversi e decisivi e comunque per violazione degli art. 132 c.p.c. in conseguenza di una motivazione illogica,
apodittica e comunque perplessa su punti essenziali della decisione’. Si deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nella lettura di alcune fotografie depositate da essi ricorrenti in primo grado e nella valutazione delle testimonianze ed avrebbe illogicamente affermato, per un verso, che le testimonianze erano idonee a provare il possesso ad usucapionem e, per altro verso, che le stesse testimonianze erano inutilizzabili.
4.1 il primo motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte «la via agraria è quella strada privata che i proprietari dei fondi latistanti hanno aperto e mantengono per loro esclusivo uso ; essa viene formata mediante conferimento di suolo o di altro apporto dei vari proprietari in guisa da dar luogo ad una comunione, avente le caratteristiche della communio incidens, per la quale il godimento della strada non è iure servitutis ma iure proprietatis, e, pur avendo, di regola, fondi fronteggianti, non è escluso che possa essere utilizzata, in relazione alla situazione dei fondi ed alla necessità del tracciato, da più fondi in consecuzione, fermo restando, anche in questa ipotesi, il principio che essa possa servire a tutti i proprietari dei fondi in tutte le direzioni, onde ciascuno ne abbia per tutta la sua lunghezza la proprietà pro indiviso» (Cass., sez. 2^, sentenza 20987 del 2014; sentenza n. 3536 del 1994; più di recente, v. anche Cass. sez. 2^ n. 19746 del 2024 e n. 2388 del 2023).
I ricorrenti richiamano in modo non corretto una affermazione contenuta nel punto 1.3.2. della sentenza 20987/2014, secondo cui: ‘Ragionando sull’ipotesi dei fondi in consecuzione, e cioè sul caso oggetto di ricorso, si deve osservare che il principio di diritto richiamato non implica che la porzione di strada vicinale realizzata sul primo dei fondi in consecuzione non faccia parte della comunione incidentale. Ciò, infatti, sarebbe in contrasto con la ratio dell’istituto della collatío agrorum privatorum ‘. Il principio di diritto
è quello di cui al superiore punto 6.1 ossia il principio per cui la collatio può interessare non solo fondi frontistanti ma anche fondi in consecuzione, fermo restando, tuttavia anche in questa ipotesi, il principio che essa serva a tutti i proprietari dei fondi in tutte le direzioni.
Nel caso di specie la Corte di Appello ha accertato che la strada non serviva a tutti i proprietari dei fondi;
4.2. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per due ragioni. Ai fini della ammissibilità della denuncia del vizio di cui al n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. il ricorrente deve indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulta esistente, il “come” e il “quando” tale fatto è stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. La prima ragione di inammissibilità è la seguente: i ricorrenti non hanno indicato come e quando il fatto che la strada congiungeva due vie pubbliche sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti. Di questa essenziale indicazione non c’è traccia nelle pagine 17-19 del ricorso, ove il motivo in esame è sviluppato. La seconda ragione di inammissibilità è la seguente: la Corte di Appello (pagine 10 e 11 della sentenza impugnata) ha rilevato che vi erano state nel tempo, come risultava dai documenti prodotti in allegato alla citazione originaria e dalla CTU, variazioni del percorso della carrareccia; la deduzione per cui il CTU aveva accertato che la strada collegava due vie pubbliche, priva della contestualizzazione nel tempo sia delle variazioni sia dell’accertamento del CTU, preclude l’apprezzamento della decisività del fatto accertato;
4.3il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Dal punto di vista motivazionale la sentenza impugnata si sottrae alla censura. La Corte di Appello ha, in modo lineare, osservato che, quanto al tratto a sud est del mappale 2617, l’ambiguità assertiva degli originari attori sull’andamento della strada, descritto
in modo diverso nei loro vari documenti si era tradotta nella ambiguità dei riferimenti sottoposti ai testi e questa a sua volta aveva comportato l’inidoneità delle dichiarazioni dei testi a dimostrare il possesso ad usucapionem di un tratto di strada preciso nello spazio a sud est del mappale 2617. La Corte di Appello ha altresì osservato, in modo altrettanto lineare, che le fotografie prodotte erano ‘non sufficientemente chiare per comprendere l’effettiva collocazione del passaggio’. Con riguardo, infine, alla parte della carrareccia al confine sud-ovest del mappale 2617, la Corte di Appello, in modo tutt’altro che perplesso o apodittico, ha evidenziato che tale parte, descritta da tre dei documenti prodotti dagli attori e corrispondente, alla luce dei vari frazionamenti, allo spazio su cui era stato costituito il diritto di passo in forza di un atto divisionale del 1962, risultava essere stata oggetto, fino al 2008, di diritto fondato su base negoziale, il che escludeva il possesso attoreo di durata sufficiente ad usucapionem. Escluso il vizio motivazionale, ciò che i ricorrenti tentano di ottenere è una complessiva rivalutazione di tutto il materiale istruttorio -documenti e dichiarazioni dei testi- ossia un terzo grado di merito. Ciò che non può essere ottenuto data la funzione istituzionale della Corte quale giudice di legittimità;
in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza;
sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 4. 000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.