Collaborazione a progetto: Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il tema della collaborazione a progetto e la sua potenziale conversione in rapporto di lavoro subordinato è da sempre un terreno fertile per il contenzioso. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza del rispetto delle procedure processuali, dichiarando inammissibile un ricorso che sollevava questioni non adeguatamente proposte nei gradi inferiori di giudizio. Questa decisione offre spunti preziosi per comprendere le dinamiche dei ricorsi contro lo stato passivo fallimentare e le rigorose condizioni per l’accesso al giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso: La Controversia sulla Collaborazione a progetto
Il caso ha avuto origine dalla richiesta di un ex collaboratore di vedersi riconosciuti crediti per differenze retributive e TFR nell’ambito della procedura fallimentare di un’azienda. L’interessato sosteneva che il suo rapporto di lavoro, formalmente cessato nel 1996 con il pensionamento, fosse di fatto proseguito fino al 2008 con le medesime mansioni, configurandosi come un rapporto di lavoro subordinato e non come una semplice collaborazione a progetto. La questione centrale verteva dunque sulla natura effettiva del rapporto di lavoro.
La Decisione del Tribunale
Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento, aveva rigettato la domanda. La motivazione principale risiedeva nel fatto che l’istruttoria non aveva evidenziato l’esistenza del vincolo di subordinazione nel periodo oggetto della contestazione, elemento essenziale per distinguere il rapporto di lavoro subordinato da altre forme di collaborazione continuativa.
Le Questioni Sollevate dal Ricorrente sulla Collaborazione a progetto
Il ricorrente, nel suo ricorso in Cassazione, ha articolato le proprie doglianze su tre motivi principali, tutti incentrati sulla mancata qualificazione del rapporto come subordinato, a partire da una presunta collaborazione a progetto.
La Mancata Formalizzazione e le Testimonianze
Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo: la circostanza che la società, a partire dal 2007, avesse conferito al rapporto la veste formale di collaborazione a progetto. Ha argomentato che tale fatto, allegato nel ricorso introduttivo e confermato da testimonianze, avrebbe dovuto portare a ritenere provata la collaborazione. L’assenza di una formalizzazione contrattuale specifica, come richiesto dalla normativa (D.lgs. n. 276/2003, articoli 62 e 69), avrebbe dovuto comportare l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il secondo e terzo motivo denunciavano la violazione e falsa applicazione delle norme sul contratto a progetto e sull’onere della prova, sostenendo che in presenza di una conversione ex lege del rapporto, l’onere di provare la subordinazione non sarebbe dovuto ricadere sul lavoratore.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Inammissibilità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le motivazioni sono state chiare e si basano su un principio fondamentale del diritto processuale civile: l’impossibilità di sollevare questioni nuove in sede di legittimità. La Corte ha rilevato che i motivi di ricorso, sebbene afferenti al mancato accertamento di un rapporto di collaborazione a progetto e alla mancata applicazione dell’art. 69, comma 1, D.lgs. n. 276/2003, prospettavano una questione non trattata in questi termini dal decreto impugnato.
Il Principio dell’Opposizione allo Stato Passivo come Giudizio Impugnatorio
La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il giudizio di opposizione allo stato passivo (disciplinato dall’art. 99 del R.D. n. 267 del 1942, come novellato) ha natura impugnatoria. Questo significa che esso non consente l’introduzione di domande nuove o nuovi accertamenti di fatto che non siano stati ritualmente e tempestivamente proposti nei gradi precedenti. Poiché il ricorrente non aveva precisato se la questione relativa alla collaborazione a progetto fosse stata ritualmente proposta nella fase processuale precedente, il ricorso è stato considerato inammissibile. Le spese processuali non sono state regolate, dato che la parte fallimentare non ha svolto difese. È stato invece dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche della Pronuncia sulla Collaborazione a progetto
Questa pronuncia sottolinea l’importanza cruciale di una corretta e completa proposizione delle domande e delle eccezioni fin dai primi gradi di giudizio, specialmente nei procedimenti che hanno natura impugnatoria come l’opposizione allo stato passivo. Il mancato rispetto di tali oneri procedurali preclude la possibilità di vedere esaminate nel merito questioni, anche se fondate, qualora non siano state correttamente introdotte in precedenza. Per i professionisti del diritto e per i soggetti coinvolti in controversie di lavoro e fallimentari, la lezione è chiara: la strategia processuale deve essere pianificata con estrema attenzione fin dall’inizio, considerando tutte le possibili argomentazioni e i relativi oneri probatori, per evitare di incorrere in preclusioni che rendano vano il ricorso alle successive istanze giurisdizionali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34012 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34012 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 1581-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, SPA IN LIQUIDAZIONE;
- intimato – avverso il decreto N. R.G. 3252/2016 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 17/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2019 dal AVV_NOTAIO Relatore *AVV_NOTAIO*NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
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con decreto in data 15-17 novembre 3017 n. 17063 il Tribunale di Cagliari Sa rigetta ‘opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE COGNOME n l avverso lo stato passivo del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, per la insinuazione del credito di euro 66.763,86 a titolo di differenze di retribuzione e di TFR;
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a fondamento della decisione il Tribunale osservava che il COGNOME aveva dedotto che il rapporto di lavoro subordinato, in essere con la società fallita dall’anno 1969, era cessato solo formalmente in data 31.12.1996, a seguito del suo pensionamento, ma di fatto era proseguito sino all’8.8.2008 con le medesime mansioni e con diritto all’inquadramento nel livello A del CCNL Laterizi;
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dall’istruttoria svolta non era tuttavia emersa, secondo il Tribunale, l’esistenza nel periodo oggetto di causa del vincolo di subordinazione, che qualificava il rapporto subordinato rispetto ad altre tipologie di lavoro di carattere continuativo;
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avverso la sentenza ha proposto ricorso COGNOME, articolato in tre motivi, cui il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione non ha opposto difese;
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la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ.;.
CONSIDERATO CHE:
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con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto (art. 360 n. 5 c.p.c.) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nella circostanza che la società datrice di lavoro a partire dall’anno 2007 aveva dato al rapporto la veste formale di collaborazione a progetto;
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ha sostenuto che tale fatto era stato allegato nel ricorso introduttivo della causa di opposizione allo stato passivo, era stato riferito da due testimoni (COGNOME NOME, escusso nella causa di lavoro intrapresa dal RAGIONE_SOCIALE contro la società in d interrotta bonis e
per il fallimento, i cui verbali erano stati prodotti in allegato al ricorso in opposizione, e COGNOME NOME, escussa nel corso del giudizio di opposizione) ed infine era pacifico nella causa di lavoro intrapresa nei confronti della società in bonis, in quanto affermato dalla parte resistente nella memoria di costituzione;
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ha aggiunto che l’esame di tali risultanze istruttorie avrebbe dovuto condurre a ritenere provata l’instaurazione di un rapporto di collaborazione a progetto (co.co ro.) e che, data l’assenza di .p formalizzazione del contratto, come richiesta dall’art. 62, d.lgs. n. 276/2003, il Tribunale avrebbe dovuto accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in applicazione dell’art. 69, comma 1, del medesimo decreto legislativo; 9. con il secondo motivo (art. 360 n. 3 c.p.c.) il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli articoli 62 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, come vigenti ratione temporis, per non avere il Tribunale applicato tali disposizioni pur in mancanza della formalizzazione del contratto di collaborazione e, quindi, della individuazione di un progetto;
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con il terzo motivo (art. 360 n. 3 c.p.c.) il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., per avere il Tribunale posto a suo carico l’onere di provare la subordinazione nonostante l’esistenza di una ipotesi di conversione ex lege del rapporto di lavoro;
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i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto tutti afferenti, da diverse prospettive, al mancato accertamento di un rapporto di collaborazione a progetto e alla mancata applicazione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, risultano inammissibili poiché prospettano una questione non trattata in questi termini nel decreto impugnato, e che non può quindi essere sollevata in sede di legittimità, non essendo neanche precisato se la stessa sia stata ritualmente proposta nella precedente fase processuale;
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infatti, l’art. 99 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio,
esclude l’ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di fatto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti l’esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. n. 9341 del 2012);
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il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
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non si procede alla regolazione delle spese processuali atteso che il fallimento non ha svolto difese;
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sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nell’adunanza camerale del 10.9.2019