Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32221 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32221 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28030/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e con lui elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO – ricorrente-intimata –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e con lei elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO NOME
– controricorrente-ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile Imprese, n. 754/2021, pubblicata il 6/4/2021 NRG NUMERO_DOCUMENTO
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1) La RAGIONE_SOCIALE ha chiesto decreto ingiuntivo al Tribunale di Firenze nei confronti di COGNOME NOME, deducendo che la stessa era stata socia della RAGIONE_SOCIALE dall’1/6/2015 al 30/4/2017 e aveva assunto l’obbligo di versare la quota sociale di €. 8.250 con la domanda di ammissione a socio, con previsione di pagamento rateale tramite trattenute sullo stipendio, che però alla cessazione del rapporto societario e di lavoro la COGNOME era ancora debitrice di €. 7.431,10 e che, in data 23/6/2017, era stata deliberata la riduzione del capitale per necessaria copertura delle perdite, con riduzione di ciascuna quota per €. 7.000.
Proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 15/1/2018 dal Tribunale, la sig.ra COGNOME NOME ha affermato di aver sempre lavorato come operaia alle dipendenze delle varie ditte che si erano succedute quali appaltatrici dei lavori di pulizia presso la stazione di Macerata (committente RAGIONE_SOCIALE) a seguito dei c.d. cambi appalto -i quali consentivano di passare alle dipendenze del nuovo appaltatore -e che, però , l’1/6/2015 a tutti i lavoratori, convocati dai vertici della RAGIONE_SOCIALE COGNOME per la sottoscrizione del contratto di lavoro, era stato comunicato che per la loro assunzione era necessario che firmassero il modulo di adesione a socio e che l’importo della quota sarebbe stato restituito all’esito del rapporto.
L’ opponente per questi motivi ha dedotto la nullità e/o annullabilità del rapporto associativo per coartazione della volontà e inoltre la nullità ex art. 1418, co. 2 c.c. perché nel modulo prestampato di richiesta di adesione a socio non vi era l’indicazione dell’ammontare delle trattenute mensili in busta paga, con conseguente indeterminatezza della relativa clausola, sottolineando altresì l’assenza di genuinità del rapporto sociale (essa era interessata solo al lavoro, né aveva mai partecipato attivamente alla vita associativa).
Sosteneva inoltre l’inefficacia nei suoi confronti, perché non più socia, della delibera assembleare 23/6/2017 di riduzione delle quote sociali.
Il Tribunale di Firenze, dopo aver rigettato la richiesta attorea di prova testimoniale, ha deciso la causa con sentenza del 5/3/3019, respingendo l’opposizione.
A seguito di proposizione di appello da parte della sig.ra COGNOME (per erronea interpretazione del verbale di ‘cambio appalto ‘ e del modulo di ammissione a socio, per erroneità delle argomentazioni circa le trattenute mensili, per erronea interpretazione della richiesta di accertamento di simulazione e per nullità e inefficacia della delibera di riduzione delle quote sociali), la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 754/2921 pubblicata il 6/4/2021, ha parzialmente accolto l’appello, diminuendo ad €. 6.191,10 l’importo oggetto della condanna della COGNOME.
La Corte d’Appello ha rilevato:
-che, diversamente da come ricostruito dal Tribunale di Firenze, il verbale 29/5/2015 di ‘cambio appalto ‘ (redatto dalle rappresentanze sindacali e nel quale era stabilita l’assunzione di tutti i lavoratori da parte della nuova cooperativa, alle medesime condizioni contrattuali, in linea con gli accordi sindacali del 27/5/205 e 29/5/2015 che prevedevano la sicura assunzione di tutto il personale, fatta salva la volontà di scelta del lavoratore se accettare o meno l’ammissione a s ocio della cooperativa) non era stato sottoscritto dai lavoratori, e che però si trattava solo di
una imprecisione nella ricostruzione dei fatti, ferma restando, tenuto conto della documentazione esaminata, la non credibilità della versione dei fatti prospettata dall’attrice (riguardo alla coartazione della sua volontà);
-che era stata corretta la decisione del Tribunale di non assumere le prove testimoniali dedotte dall’ attrice e che la causa poteva essere decisa senza la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., avendo il giudice, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la facoltà e non l’obbligo di concedere se richiesto detti termini;
-che l’ ammontare della quota associativa era stata ben individuata (€. 8.250) ; -che alla cessazione del rapporto di lavoro la quota associativa doveva essere restituita all’attrice, sebbene al valore risultante dal bilancio di esercizio in cui si era sciolto il rapporto sociale, per cui, tenuto conto della perdita emersa nell’ esercizio 2016 (con conseguente riduzione della quota di €. 7.000), spettava all’ attrice quantomeno la restituzione di €. 1.250 e che di tale importo doveva essere ridotta la somma portata dal decreto ingiuntivo;
-che la soccombenza reciproca delle parti comportava la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con ricorso del 29/10/2021l a sig.ra COGNOME NOME ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, proponendo quattro motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE scarl resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione ( Art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ).
Secondo motivo di impugnazione ( Art.360 primo comma n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza in relazione all’art. 132 n. 4 c.c. Omessa motivazione e in ogni caso motivazione perplessa e apparente ).
Si valutano congiuntamente il primo e secondo motivo, vertenti sulle medesime questioni.
1.1) La ricorrente afferma di avere, fin dal primo grado di giudizio, articolato prova testimoniale diretta a dimostrare la ‘nullità e annullabilità’ del rapporto associativo per coartazione della volontà avvenuta mediante minaccia di perdere il lavoro ove non avesse sottoscritto anche la richiesta di adesione alla RAGIONE_SOCIALE.
Sottolinea che il Tribunale di Firenze aveva ritenuto che tale coartazione fosse esclusa dalla sottoscrizione da parte dell’ opponente del ‘verbale di cambio appalto ‘, nel quale si affermava che l’adesione a socio non era necessari a per mantenere il posto di lavoro, e che, però, il Tribunale erroneamente non si era avveduto che in realtà detto verbale non era stato sottoscritto dai lavoratori.
Riferisce che con l’appello essa ha riproposto la prova testimoniale e che la Corte d’Appello, però, pur avvedendosi dell’errore del Tribunale, ha nuovamente rigettato la richiesta di tale prova, così incorrendo nel vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., perché la mancata ammissione di prove comportava il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
La ricorrente censura la sentenza impugnata anche sotto il profilo della motivazione perplessa e apparente (come ribadisce altresì nella memoria 21/11/2025), perché la Corte avrebbe illogicamente perpetrato nel negare la possibilità alla lavoratrice di dimostrare la realtà degli accadimenti, sebbene avesse rilevato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva firmato il verbale di cambio appalto, minimizzando il fatto che 12 su 15 lavoratori avevano firmato il modulo di adesione soci, che non erano state indicate le trattenute mensili e che era illogico che la lavoratrice avesse aderito alla cooperativa nonostante questa avesse sede lontano dalla sua città e avesse già manifestato difficoltà economiche.
1.2) I motivi sono inammissibili.
1.2.1) In primo luogo, nel presente caso si verte in una ipotesi di inammissibilità del primo motivo di ricorso fondato sull’omesso esame del fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., essendovi stata una doppia decisione conforme nei gradi di merito (art. 348 ter, co. 4 e 5, c.p.c.)- Cass. civ., sez. trib., n. 17725 del 27/06/2024; Cass. civ., sez. III, n. 20874 del 26/07/2024-.
Infatti, da un lato, la riforma della sentenza di primo grado, da parte della Corte d’Appello, ha riguardato unicamente il quantum delle somme dovute, mentre circa l’an del diritto di credito della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della quota sociale, la Corte d’Appello ha confermato la decisione del Tribunale per le stesse ragioni di fatto (non credibilità della tesi della coartazione della volontà della lavoratrice sulla base della documentazione in atti e alla luce dell’irr ilevanza delle prove testimoniali dedotte).
Dall’altro lato appunto, la ricorrente non ha indicato che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello fossero tra loro diverse (Cass. civ., sez. III, n. 5947 del 28/02/2023).
1.2.2) Il motivo dedotto ex art. 360 n. 5 c.p.c. è, poi, inammissibile perché dalla trattazione di tale motivo risulta chiaramente che la ricorrente non contesta in realtà l’omesso esame del fatto costituito dalla coartazione della volontà della lavoratrice, bensì la valutazione degli elementi istruttori operata dalla Corte d’Appello.
Questa, infatti, ha preso in considerazione il fatto storico denunciato dalla lavoratrice, ma ha emesso una decisione basata su di una valutazione probatoria diversa da quella che avrebbe voluto la ricorrente.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ‘ il mancato accoglimento dell’istanza di ammissione dei mezzi istruttori non è censurabile ai sensi dell’articolo
360, comma 1, n. 5, del Cpc, strumento con cui è viceversa prospettato l’illegittimo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo. Pertanto, non è conforme alla ratio dell’articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, così come riformulato dall’articolo 54 del decreto legge n. 83 del 2012, richiedere un sindacato di questa Corte su un’asserita omissione che, anzitutto, non si è consumata su un preciso fatto storico/naturalistico, bensì su un’istanza della parte convenuta (odierna ricorrente) e che, in secondo luogo, costituisce non un’attività omissiva quanto piuttosto un’attività giudiziale commissiva, seppur di segno negativo ‘ (Cass. civ., sez. III, n. 14245 del 22/05/2024).
E dunque, ‘ L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che…l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ‘ ( Cass. civ., sez. un., n. 8053 del 07/04/2014).
1.2.3) A questo punto si osserva che, in linea generale, per giurisprudenza ferma di questa Corte, il giudizio sulla inammissibilità, per superfluità o genericità di una prova per testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei princìpi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (a mero titolo di
esempio Cass. 14/12/2024, n. 32547; Cass. 21/11/2022, n. 34189; Cass. 10/09/2004, n. 18222).
In particolare, la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla parte può essere denunciata sotto il profilo del vizio motivazionale, sempre che la prova non ammessa abbia carattere di decisività, e sia cioè virtualmente idonea a sovvertire l’esito della controversia.
E cioè, il ricorrente per cassazione può dolersi del diniego di ammissione della prova testimoniale attraverso la dimostrazione, sulla base di un ragionamento necessariamente controfattuale, che, ove la prova dedotta fosse stata ammessa e, ovviamente, fosse stata poi assunta con successo: se, dunque, i testi escussi avessero confermato la veridicità dei fatti dedotti a prova -, ciò avrebbe condotto il giudice di merito ad accogliere la domanda invece respinta.
Come si legge in numerosissime pronunce, è indispensabile che il diniego di ammissione di un’istanza istruttoria attenga a circostanze che, se dimostrate, avrebbero condotto, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una decisione diversa da q uella invece adottata: il diniego dell’istanza di ammissione della prova testimoniale deve in altri termini inficiare la decisione adottata, privandola – sia pur se solo virtualmente – della giustificazione, della ratio decidendi, che la sostiene (p. es. Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368).
Al di là di siffatta verifica motivazionale – ovviamente circoscritta entro l’ambito in cui il controllo motivazionale è oggi consentito, e cioè in caso di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) – resta fermo il principio in forza del quale alla Corte non è consentito sindacare né l’apprezzamento de lle prove libere né il criterio con il quale il giudice del merito ha selezionato il materiale probatorio su cui fondare la decisione.
La stessa decisione citata dalla parte ricorrente (Cass. civ., sez. III, n. 12874 del 22/06/2016 ) precisa che ‘ va… ribadito che il vizio di motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice (cfr. Cass., 9/5/2003, n. 7058). La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718). Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità ‘.
Va ribadito, quindi, che ‘ la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in
sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ‘ ( Cass. civ., sez. un., n. 8053 del 07/04/2014).
Infatti, ‘ Il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Deriva da quanto precede, pertanto, che è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva. Il vizio di motivazione, dunque, ancor più in rapporto all’attuale testo dell’articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc , non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e
la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti ‘ ( Cassazione civile sez. I, 14/04/2023, n.10021).
Ebbene, nel presente caso la motivazione della sentenza impugnata esiste, non è basata su erronei principi giuridici ed è sorretta da un ragionamento logico e chiaro.
In particolare, la Corte d’Appello rileva che il verbale di ‘cambio appalto’ fa espressamente salva la volontà di scelta del lavoratore se aderire o meno alla cooperativa, il che significa che non si trattava di una condizione necessaria per l’assunzione, e che tale verbale, anche se non sottoscritto dalla lavoratrice, costituisce rilevante risultanza documentale, non avendo la COGNOME mai sostenuto di non essere stata a conoscenza dell’accordo sindacale.
Osserva, inoltre, che, invero, in esecuzione dei due verbali di cambio appalto tutti i lavoratori erano stati effettivamente assunti e che non tutti avevano presentato la domanda di amissione a socio.
E sottolinea che l’attrice non ha neppure specificato quali sarebbero state le condotte decettive, tali da integrare artifici e raggiri aventi efficienza causale sulle determinazioni volitive della lavoratrice, e ritiene corretta la decisione del primo giudice di non assumere le prove testimoniali, perché tutte le varie possibili eccezioni enucleabili dalle prospettazioni difensive dell’attrice risultavano ab origine intrinsecamente inverosimili o comunque non dimostrabili attraverso gli 11 capitoli dedotti.
La Corte d’Appello esamina anche specificamente tali capitoli, confermando la valutazione effettuata dal Tribunale: ‘ da un lato perché le circostanze relative alla coartazione della volontà (ca. 1, 4) sono smentite, come più volte osservato, dalla documentazione in atti, dall’altro perché i capitoli di prova sono generici, o deferiscono ai testi giudizi (es. cap. 6, non essendo specificato in cosa la pressione sarebbe consistita, ovvero cap. 8, 9), ovvero irrilevanti (cap. 7, 10,11) ‘.
E infine, trae conferma delle sue valutazioni dal comportamento complessivo dell’attrice , osservando che la concreta condotta della stessa (che ha sempre accettato senza alcuna contestazione le trattenute in busta paga a titolo di pagamento rateale della quota sociale) mal si concilia con la consapevolezza che il rapporto sociale fosse nato in forza di una condotta della RAGIONE_SOCIALE di violenza o dolo e che l’ eccezione della COGNOME circa la nullità del rapporto associativo è stata proposta parecchio tempo dopo aver cessato il lavoro con la RAGIONE_SOCIALE ed essere stata assunta da altra azienda.
Pertanto, la motivazione della Corte d’ Appello risulta esente da vizi logico argomentativi e risulta approfondita, avendo essa sottoposto a precisa analisi la documentazione in atti, da cui risultava che la ricorrente aveva sottoscritto la domanda di ammissione a socia e aveva subito le trattenute in busta paga sotto la voce ‘quota societari a ‘ per oltre due anni senza alcuna contestazione, e avendo esaminato specificatamente, come sopra riportato, le istanze istruttorie dell’attrice.
Si tratta di motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale e la C orte d’ Appello ha plausibilmente giudicato inverosimili le circostanze concernenti la coartazione alla sottoscrizione del modulo.
Terzo motivo di impugnazione ( Art.360 primo comma n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento per mancata concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ).
La ricorrente censura la mancata concessione, da parte del Tribunale, dei termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., sostenendo l’esistenza di error in procedendo.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, si osserva che la ricorrente non ha provato (come eccepito dalla parte controricorrente) di aver chiesto, nel giudizio di primo grado la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., non indicando nel ricorso quando e in quale modo avesse chiesto tali termini e non producendo atti che contengano tale richiesta.
Pertanto è infondata la censura di mancata concessione di termini in assenza di prova della relativa richiesta.
In ogni caso, si osserva che , come già rilevato dalla Corte d’Appello, secondo la giurisprudenza della Cassazione ‘ in forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall’art. 189 c.p.c. ‘ ( Cassazione civile sez. II, 23/11/2023, n.32577).
La Corte d’Appello motiva ulteriormente la reiezione del motivo circa la mancata concessione dei termini, rilevando l’ inammissibilità delle ulteriori prove testimoniali richieste in appello, in aggiunta agli 11 capitoli già richiesti e non ammessi dal primo giudice, e specificando l’ irrilevanza delle circostanze (sulla gestione della cooperativa) che l’appe llante aveva indicato come possibile oggetto dell’integrazione istruttori a, se fosse stata ammessa, rientrandosi anche in questo caso nel campo delle valutazioni istruttorie riservate al giudice di merito.
Si tratta di giurisprudenza consolidata della Corte, per cui il motivo in esame è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Quarto motivo di impugnazione ( Art.360 primo comma n. 3 c.p.c. -per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ).
La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove, pur venendo rilevata l’ erroneità della valutazione del giudice di prime cure circa la determinatezza dell’ obbligazione assunta, si deduce l’infondatezza dell’eccezione sollevata senza specificarne le ragioni.
Il motivo è inammissibile.
3.1) L’originari a opponente a decreto ingiuntivo aveva sostenuto la tesi della nullità affermando che ‘ la vaghezza della clausola inerente alla quota sociale e al suo versamento non permette di verificare ex ante lo spazio economico reddituale residuo disponibile per il lavoratore ‘ .
Tale frase sembra significare che l’eccezione concerne il rapporto lavorativo e non l’adesione alla cooperativa.
La Corte d’ Appello ha comunque esposto correttamente le motivazioni della reiezione dell’eccezione dell’appellante circa la determinatezza dell’obbligazione di pagamento della quota sociale, specificando che il requisito della determinatezza è assicurato dalla precisa individuazione dell’ammontare della quota associativa (€. 8.250).
La motivazione è logica e chiara, considerato che la specifica indicazione dell’ ammontare delle trattenute mensili inerisce solo alle modalità di adempimento dell’ obbligazione, senza influenza sulla genesi del rapporto associativo e sulla determinazione dell’oggetto del contratto associativo, e che la ricorrente non ha mai contestato tale modalità di adempimento e la sua entità, neppure dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello ha anche aggiunto che ‘ si deve altresì escludere che la mancata chiara individuazione dell’importo delle trattenute mensili sulla busta paga possa determinare la nullità del contratto di lavoro: non si vede come ciò possa violare le norme inderogabili di legge che presidiano il diritto del lavoratore ad avere una giusta paga… dal momento che le trattenute … trovavano il loro titolo… nell’obbligazione di pagare la quota sociale che la lavoratrice aveva volontariamente assunto ‘.
La ricorrente, nel ricorso, afferma che ‘ il rapporto lavoristico è del tutto separato e distinto dall’asserito rapporto associativo, e per l’effetto solo di quest’ultimo si chiede e si rileva la nullità… ‘.
Ed allora il motivo è inammissibile perché proprio riguardo al rapporto associativo la Corte d’Appello ha, come sopra riportato, chiaramente accertato la ricorrenza del requisito della determinatezza dell’obbligazione di pagamento della quota sociale e la ricorrente confusamente non ha colto questa ratio decidendi della Corte.
4) Ricorso incidentale di parte controricorrente.
La controricorrente propone tempestivo ricorso incidentale (la sentenza è stata pubblicata il 6/4/2021, il ricorso principale è stato notificato il 29/10/2021 e il ricorso incidentale è stato notificato l’8/11/2021 – artt. 370 e 371 c.p.c.-) avverso la parte della decisione impugnata in cui viene riformata la sentenza di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo, con compensazione integrale delle spese processuali dei due gradi di giudizio, perché viene rilevato un errore nel conteggio della somma dovuta dalla lavoratrice , dovendosi sottrarre dall’ importo residuo da versare a titolo di quota associativa (risp etto all’ originario importo di €. 8.250 mancava ancora la somma di €. 7.441,10) l’ammontare della quota associativa da restituire alla cessazione del rapporto, sebbene al valore risultante dal bilancio di esercizio in cui si era sciolto il rapporto sociale (ammontare residuo individuato dalla Corte in €. 1.250 , a causa delle perdite emerse nell ‘esercizio 2016).
4.1) Primo motivo di ricorso incidentale ( Valutazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c. n. 4 per error in procedendo vizio di ulta petizione e comunque di extrapetizione ).
La controricorrente censura la sentenza impugnata (ribadendolo anche nella memoria del 24/11/2025) per aver disposto la compensazione tra il credito della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del residuo della quota sociale e l’asserito minor credito della ricorrente per la liquidazione della propria quota societaria, nonostante le parti non avessero mai invocato, neppure gradatamente, la compensazione tra le rispettive poste di credito, né eccepito errori di calcolo e senza che la ricorrente avesse mai richiesto in questo procedimento la liquidazione della propria quota societaria.
La controricorrente censura di conseguenza anche la regolamentazione delle spese (compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio per reciproca soccombenza ), denunciando l’error in procedendo con vizio di ultrapetizione.
Il motivo è infondato.
Si osserva infatti che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ‘ quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico, ancorché complesso, rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza necessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale; tale accertamento, che si concreta in una compensazione “impropria”, pur producendo risultati analoghi alla compensazione “propria”, non è soggetto alla disciplina tipica di questa, sia processuale che sostanziale ‘ (C ass. Civ., sez. II, n. 21224 del 24/07/2025.
‘In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d’ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un’eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l’accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilevi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso ‘ ( Cass. civ., sez. II, n. 6700 del 13/03/2024)
Nel presente caso, l’argomento della perdita di esercizio del 2016 era già stato introdotto nell’ambito del ricorso monitorio, come esposto nella sentenza qui impugnata.
4.2) Secondo motivo di ricorso incidentale ( Violazione dell’art. dell’art. 2697 co. 2 c.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione della norma -inversione dell’onere d ella prova ).
La controricorrente censura la sentenza impugnata anche per aver revocato il decreto ingiuntivo e riformato la sentenza di primo grado ponendo a carico della creditrice la prov a dell’inesistenza del fatto parzialmente estintivo del credito, ossia l’inesistenza di un controcredito (in particolare laddove la Corte d’App ello afferma: ‘… come deliberato dalla cooperativa, tuttavia, quest’ultima non ha prodotto il bilancio dell’anno 2017 e non sappiamo dunque se si sia verificata in tale esercizio un’ulteriore perdita, tale da azzerare completamente la quota sociale sottoscritta e parzialmen te versata… ‘).
La controricorrente osserva che la prova dei fatti estintivi dell’obbligazione è a carico del debitore.
Il motivo è inammissibile perché generico.
Si osserva che la Corte d’Appello ha correttamente deciso sulla base degli elementi emergenti dagli atti di causa (perdita emersa nell’esercizio 2016, idonea a diminuire l’entità della quota s ociale da restituire alla lavoratrice) e la parte controricorrente non ha specificato quale fosse il contenuto del bilancio 2017.
Va respinta anche la contestazione della controricorrente circa la statuizione sulle spese della Corte d’Appello (compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio per soccombenza reciproca delle parti), dal momento che la controricorrente coll ega tale contestazione solo all’accoglimento del suo ricorso incidentale.
Il ricorso della ricorrente è inammissibile, quello incidentale infondato.
Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate alla luce della soccombenza reciproca delle parti.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte sia del ricorrente principale, sia del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta l’ incidentale. Compensa integralmente le spese processuali di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 4/12/2025 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente
NOME COGNOME