Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33092 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33092 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10344/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(P_IVA)
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOMECOGNOME CODICE_FISCALE -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6001/2017 depositata il 28/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti e ragioni della decisione
La società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità della risoluzione della convenzione conclusa con la RAGIONE_SOCIALE il 16.2.2020 e comunicatale con nota del 7.11.2012, nonché la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, stabilendo che la società RAGIONE_SOCIALE non era tenuta al pagamento della cauzione a prima richiesta prestata in favore dell’attrice.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda con sentenza gravata di appello dalla RAGIONE_SOCIALE La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6001/2017, depositata il 28.9.2017, confermava la sentenza impugnata.
La Corte di appello ha rigettato tutti i motivi di appello rilevando, per quel che qui ancora rileva, che: a) non vi era stata alcuna violazione del principio dispositivo, avendo il Tribunale valutato d’ufficio il presupposto connesso alla risoluzione della convenzione rappresentato dalla efficacia della Convenzione stessa, valutazione che era sganciata dalla volontà delle parti ed invece correlata all’esame e valutazioni delle previsioni negoziali contenute nei documenti prodotti dalle parti, riservate al giudice; b) andava esclusa l’ipotizzata errata interpretazione del documento contrattuale quanto alla sua durata, tenuto conto del contenuto
testuale delle clausole contenute negli artt. 4 e 5, espressamente estese, quanto alla durata della convenzione, fino all’esaurimento dell’efficacia dei singoli contratti attuativi conclusi nel termine di 24 mesi e nei limiti del plafond previsti dalla convenzione, come già ritenuto a pag. 10 della sentenza del Tribunale. Né poteva dubitarsi dell’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE rispetto alla mancata prestazione della cauzione aggiuntiva pretesa inutilmente da RAGIONE_SOCIALE rispetto ai contratti attuativi conclusi nell’arco temporale di 24 mesi di operatività della convenzione, perciò palesandosi l’infondatezza dell’impugnazione nel suo complesso; c) la nota del 7.11.2012 della RAGIONE_SOCIALE conteneva il richiamo alla rilevanza e gravità degli inadempimenti, all’art. 1453 c.c. ed alla clausola risolutiva dell’art. 15, c.2, lett. a) della convenzione, ciò confermando la volontà di RAGIONE_SOCIALE di avvalersi della clausola risolutiva espressa, tenendo conto della pacifica ammissione dell’inadempimento per l’omessa prestazione della cauzione integrativa e del contenuto specifico dell’art. 15, c.2, lett. a) cit. nel quale erano elencate le condizioni ed ipotesi di violazione del contratto suscettibili di costituire motivo di applicazione della clausola risolutiva stessa, ‘come nel caso della mancata prestazione della cauzione per l’utilizzazione del plafond aggiuntivo’; d) la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE ad escutere la garanzia derivata dall’art. 13 comma 1 e 3 della convenzione, non rilevando la questione della ripartizione della stessa fra i diversi soggetti legittimati, come già chiarito dal Tribunale.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha quindi impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe con ricorso affidato a sei motivi al quale ha fatto seguito la memoria difensiva della società RAGIONE_SOCIALE, mentre la RAGIONE_SOCIALE si è tardivamente costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica di discussione.
La società RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 4 ottobre 2023.
Con il primo motivo di ricorso la NOME deduce la violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. La Corte di appello avrebbe esorbitato dai limiti del thema decidendum pronunziandosi sulla durata della convenzione quadro che le parti avevano pacificamente indicato in epoca anteriore alla pronunziata risoluzione oggetto dell’azione giudiziaria, in tal modo superando i dati fattuali riferiti da tutte le parti.
La ricorrente società RAGIONE_SOCIALE si duole anzitutto della violazione del principio dispositivo, previsto dall’art. 112 c.p.c., poiché il giudice di appello sarebbe andato oltre il «dato fattuale allegato ed incontestato da tutte le parti», che – unitamente agli altri fatti costitutivi delle rispettive pretese -«delimitava il thema decidendum dell’organo giudicante». Tale «dato fattuale» sarebbe costituito dalla avvenuta scadenza della Convenzione, per forniture a diverse pubbliche amministrazioni, alla data del 28 febbraio 2012, con la conseguenza che la risoluzione di detta Convenzione, disposta ex art. 1456 c.c. dalla RAGIONE_SOCIALE, controparte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’accordo, in data 7 novembre 2012 sarebbe inefficace, poiché disposta in relazione ad un contratto ormai estinto per intervenuta scadenza.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il principio della domanda ed il principio dispositivo, espressi dall’art. 112 c.p.c., possono ritenersi violati solo nell’ipotesi in cui venga effettuato dal giudice – anche mediante mezzi istruttori disponibili d’ufficio, come la c.t.u. – l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni così illegittimamente immutando il thema decidendum (Cass. S.U. 3086/2022).
Tali principi non sono certo violati dal compimento, da parte del giudice, della attività istituzionale di interpretazione e valutazione dei documenti di causa, come – nella specie – una Convenzione intercorsa tra le parti in causa, avendo il giudice di appello considerato il termine di durata della convenzione quadro strettamente collegato a quello di vigenza ed attuazione dei contratti stipulati entro il termine previsto dalla convenzione stessa- considerato di mesi 24 per effetto della proroga-.
Parimenti infondato risulta anche il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c. prospettato dalla ricorrente.
Ed invero, la censura intende non solo addebitare alla Corte di appello di non avere considerato il dato -asseritamente pacifico- fra le parti rappresentato dalla già intervenuta scadenza della convenzione al momento della risoluzione, ma altresì di non avere ottemperato al dovere «di porre a fondamento della propria decisione le sole allegazioni e prove delle parti senza ricorrere a dati ulteriori e differenti né, tanto meno, a ricercare d’ufficio pretesi elementi per supportare la propria erronea decisione».
Ora, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti -cfr. Cass. n. 6172/2020, Cass. n. 35037/2021, 12748/2016, 3306/2020-.
Ora, al contrario di quanto assume la ricorrente, la Corte di appello si è perfettamente uniformata ai principi sopra esposti, limitandosi all’esame di un’allegazione delle parti, costituita dalla suddetta Convenzione.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione agli artt. 4 e 5 delle condizioni generali di Convenzione. Avrebbe errato la Corte di appello nell’individuare il termine contrattuale della convenzione che sulla base di una lettura
completa delle clausole negoziali avrebbe dovuto indurre ad accertare la scadenza del rapporto in epoca anteriore alla nota RAGIONE_SOCIALE del Novembre 2012. La permanenza del rapporto per effetto dei contratti attuativi prevista dalle disposizioni convenzionali non avrebbe dunque dovuto riguardare detti contratti, non influenzando la durata della convenzione quadro.
Il motivo è inammissibile ed in parte infondato.
Ed invero, l’analisi della censura richiede un rapido esame del diritto vivente espresso da questa Corte in ordine al sindacato riservato al giudice di legittimità sull’attività del giudice di merito in ordine alla volontà dei soggetti parti di un negozio.
Si comincerà col dire che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -cfr.Cass.n.10745/2022-.
Resta inteso che in tema di interpretazione del contratto, l’elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa “causa concreta” cfr.Cass.n.34795/2021-.
Va solo aggiunto che, esclusa la sussistenza di violazioni in punto di criteri ermeneutici, l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si
risolvein un’indagine di fatto, sicché la presunta violazione delle regole sull’interpretazione dei contratti è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. o per violazione delle regole ermeneutiche, non potendo trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati, tenuto conto che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni. (Cass. 26/05/2016 n. 10891, Cass. S.U. n.9774/2020).
Orbene, ferma la griglia di principi appena ricordati, la censura sollecita questa Corte ad un sindacato meritale sulle conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di appello, in armonia peraltro con quelle espresse dal Tribunale in ordine alla efficacia della convenzione quadro che i giudici di merito hanno correlato a quella di efficacia dei contratti attuativi conclusi nell’arco temporale di durata della convenzione medesima, considerando non solo il dato testuale contenuto nell’art. 4 parte finale della convenzione la convenzione… comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi – ma anche la finalità complessiva perseguita da convenzione e contratti attuativi, correlata alla fornitura di servizi svolti dalla RAGIONE_SOCIALE alle pubbliche amministrazioni nel termine di 24 mesi in relazione al mancato esaurimento dello stanziamento nel termine originario di 12 mesi, dovendosi appunto ritenere operante la convenzione ‘rispetto ai contratti attuativi in corso di esecuzione e sino alla completa conclusione di questi ultimi.’
Si tratta, dunque, di una argomentazione espressa dal giudice di merito anche sulla base del comportamento successivo mantenuto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che non può essere in alcun modo rivista dalla Corte di legittimità, nemmeno risultando postulato dalla censura, qui in esame, un vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio.
Per altro verso, la Corte territoriale – ai sensi dell’art. 1362 c.c. ha del tutto correttamente interpretato la Convenzione tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE nel senso, reso palese dal significato letterale della stessa, che la durata della stessa, quale contratto quadro o normativo, era di due anni, ossia fino al 28 febbraio 2012, nel senso che in tale arco temporale le amministrazioni potevano stipulare con la RAGIONE_SOCIALE i contratti di fornitura. Questi ultimi non potevano essere, quindi, più stipulati dopo il 28 febbraio 2012, fermo restando che tale Convenzione sarebbe rimasta «valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi». Il che ha indotto la Corte a ritenere che, alla data della risoluzione disposta il 7 novembre 2012, la suddetta Convenzione era ancora efficace, in quanto regolante i contratti attuativi ancora in corso. A tal fine, il giudice di appello ha, altresì, valorizzato il comportamento di non contestazione della perduranza del contratto, tenuto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pur dopo la comunicazione della risoluzione della Convenzione.
Da qui l’infondatezza del motivo.
Con il terzo motivo si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e comunque la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.La Corte di appello non avrebbe scrutinato il motivo di appello relativo alla mancata ricorrenza delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 4, c.2 della
Convenzione richiamato dal Tribunale e per la conseguente proroga del termine di validità ed efficacia della convenzione oltre il 28.2.2012, in assenza di prova dell’esistenza delle condizioni medesime – raggiungimento del plafond massimo previsto dalla convenzione e rilascio di cauzione aggiuntiva da parte dell’impresa fornitrice -.
La censura è inammissibile.
La Corte di appello ha espressamente ritenuto che la convenzione generale si fosse prorogata in relazione alle previsioni contrattuali contenute negli artt. 4 e 5 della Convenzione stessa- cfr.pag.9, primo cpv. sent. impugnata-. Ciò che impedisce di potere ritenere che ricorra il vizio di omesso esame di un motivo di appello prospettato dalla ricorrente.
In ogni caso, la censura è inammissibile, non attingendo alcuna argomentazione espressa dalla Corte di appello a sostegno del rigetto dell’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, una volta che il giudice di appello ha ritenuto la piena efficacia della convenzione quadro per tutta la durata delle convenzioni attuative sulla base di una diversa previsione negoziale -art.4 come sopra riportato- per ciò difettando la ricorrente di un interesse concreto alla decisione della questione.
Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 1456 c.c. e 1362 c.c., in relazione all’art. 15, c.2, lett. a) delle condizioni generali di convenzione. La Corte di appello avrebbe interpretato in maniera errata ed illogica la nota contenente la risoluzione della convenzione, nella quale non era stato specificamente indicato il parametro dell’art. 1456 c. 2 c.c., richiamando genericamente l’art. 15 della Convenzione senza che la RAGIONE_SOCIALE avesse manifestato in modo esplicito o sulla base del comportamento delle parti -ammissione di inadempimento – la volontà di valersi della clausola
risolutiva. La Corte di appello avrebbe quindi errato nel ritenere l’esistenza di una specifica dichiarazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ancorché in essa fosse stato indicato l’art. 1453 c.c. che si ricollegava a diverse ipotesi risolutive. Peraltro, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere la specificità della clausola contenuta nell’art. 15, c.2 lett. a) delle Condizioni generali di convenzione, non facendo riferimento né alla mancata prestazione della cauzione integrativa -che in assenza di previsione normativa o contrattuale non poteva essere ritenuta condizione per la stipula o svolgimento delle attività contrattuali né determinare l’operatività della clausola risolutiva espressa – né alle altre ipotesi di inadempimento delle obbligazioni specificamente determinate.
La censura è inammissibile ed in parte infondata.
Da un lato, infatti, la censura, sollecita un riesame dei fatti accertati dalla Corte di merito ed attinge le valutazioni meritali espresse in ordine al contenuto testuale della nota RAGIONE_SOCIALE del 7.11.2012 ed alla volontà dalla stessa desunta – che non richiede peraltro forme particolari, potendo essere contenuta perfino in un atto processuale (Cass. 9275/2005) – di esercitare la clausola risolutiva espressa contemplata dall’art. 15, c.2, lett. a) della Convenzione che la stessa Corte di appello ha ritenuto operante, in ragione dell’inadempimento correlato al mancato versamento della cauzione integrativa per i contratti attuativi ed escludendo il carattere di mero stile della clausola.
Peraltro, va ricordato che per la configurabilità della clausola risolutiva espressa le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di
tutte le obbligazioni contenute nel contratto; in tale ultimo caso, pertanto, l’inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l’importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l’accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa (Cass. 32681/2019).
Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha contestato alla RAGIONE_SOCIALE, nella predetta nota, la violazione della clausola 15, comma 2, lett. a), laddove consente la risoluzione del contratto per il venir meno dei requisiti minimi «per lo svolgimento dell’attività» (nella specie, mancata prestazione della garanzia integrativa, in relazione a plafond aggiuntivo). Ciò che conferma la correttezza in diritto della sentenza sul punto impugnata.
Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 1362 c.c., in relazione all’art. 15, c.4, delle condizioni generali di convenzione e delle premesse alla Convenzione lett. e), f) e k). La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la RAGIONE_SOCIALE fosse legittimata ad escutere la cauzione spettando tale diritto, in base al quadro convenzionale richiamato, unicamente alle amministrazioni aggiudicatarie dei singoli contratti attuativi.
Anche tale censura è infondata, avendo la Corte di appello espressamente indicato la disposizione normativa (art.13) sulla quale ha fondato il riconoscimento della legittimazione (concorrente) di RAGIONE_SOCIALE all’escu ssione della garanzia, senza peraltro riportare nel motivo l’art. 15, c.4 della Convenzione richiamato in rubricache, riportato a pag. 26 del ricorso, espressamente attribuisce a RAGIONE_SOCIALE ed all’amministrazione contraente il diritto di escutere la cauzione prestata.
Il sesto motivo è infondato in relazione al rigetto degli altri motivi.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali in favore di RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso il 4 ottobre 2023 nella camera di consiglio della prima