Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16856 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16856 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25366-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall ‘ avvocato AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI FERMO depositato il 31/7/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il giudice delegato al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, respinta ogni contestazione relativa all ‘ an , determinò in € 829.431,37, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE disposta consulenza tecnica d ‘ ufficio, l ‘ indennizzo dovuto dalla procedura, ai sensi dell’ art.
79 l.fall., alla RAGIONE_SOCIALE, affittuaria dei rami d’azienda produttivo e commerciale RAGIONE_SOCIALE società poi fallita, a seguito del recesso del curatore dai due contratti.
1.2. Il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento del G.D. è stato accolto solo parzialmente dal Tribunale di Fermo che, con decreto del 31 luglio 2018, ha ridotto ad € 484.345,19 la somma dovuta dal reclamante al (nelle more dichiarato) RAGIONE_SOCIALE, costituitosi in giudizio, ma ha respinto i motivi di impugnazione volti a contestare il diritto stesso dell’affittuaria ad ottenere l’indennizzo.
1.3. In particolare, e per ciò che nella presente sede ancora rileva, il tribunale ha escluso che il RAGIONE_SOCIALE reclamante potesse far constare l’inadempimento contrattuale di RAGIONE_SOCIALE, resasi morosa nel pagamento di sette mensilità d’affitto, e così avvalersi RAGIONE_SOCIALE clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti, rilevando che tale volontà non era desumibile dal comportamento negoziale assunto dal curatore, il quale, con raccomandata trasmessa il 27 marzo 2015, aveva esercitato il recesso ‘ ex artt. 72 e 79 l.fall. ‘, ‘ con ciò scegliendo in modo inequivoco di voler recedere dai contratti di affitto di azienda alla stregua di detta disposizione … ‘ e, con la stessa lettera, aveva contestato che l’indennizzo fosse dovuto solo sotto il profilo, del tutto irrilevante, RAGIONE_SOCIALE revocabilità dei contratti ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.
1.4. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato in data 30/8/2018, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto.
1.5. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Appare opportuno rilevare preliminarmente che, come già affermato da questa Corte con riguardo all’ art. 80 l. fall. (cfr. Cass. n. 26574 del 2022), il provvedimento emesso dal giudice delegato ai sensi dell’art. 79 l. fall., assunto all’esito di un procedimento informale e sommario che è sottratto alle regole previste dal capo V RAGIONE_SOCIALE legge per l’accertamento del passivo e che, dunque, deroga al disposto dell’art. 1 11 bis , 1° comma, l. fall., è impugnabile, in mancanza di una previsione ad hoc, col reclamo ex art. 26 l.fall. (mezzo ordinario di impugnazione dei decreti del G.D. ‘quando non diversamente disposto’).
2.2. Non v’è dubbio , poi, che il decreto del tribunale che pronuncia sul reclamo sia suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento provvisto dei caratteri RAGIONE_SOCIALE decisorietà e RAGIONE_SOCIALE definitività, in quanto incidente sul diritto all’indennizzo di una delle parti del contratto di affitto e non altrimenti impugnabile.
2.3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell ‘ art. 112 c.p.c. per aver il tribunale omesso di pronunciare sul motivo di reclamo con cui il curatore aveva eccepito l’inadempimento dell’affittuaria e dichiarato di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE clausola risolutiva espressa.
2.4. Con il secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE svolge analoga doglianza sotto il diverso profilo dell ‘ omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.
2.5. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1456 e 1460 c.c., censura il decreto impugnato per aver il tribunale rigettato il reclamo senza considerare che l ‘ esercizio del diritto di recesso da parte del
curatore non precludeva, a fronte del pregresso inadempimento dell’affittuaria, il suo diritto a far valere, in via di eccezione, la clausola risolutiva espressa e la priorità nel tempo dell’operatività dei suoi effetti .
2.6. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
2.7. Il fallimento , a norma dell’ art. 79 l.fall., non è causa automatica di scioglimento del contratto di affitto d’azienda pendente, il quale prosegue salvo che l ‘affittante o l’affittuario dichiari, entro sessanta giorni, di voler recedere dallo stesso, corrispondendo un indennizzo che, in caso di dissenso tra le parti, ‘ è determinato dal giudice delegato ‘ e, se ‘ dovuto dalla curatela ‘ , ‘è regolato dall ‘ articolo 111, n. 1’ , assumendo, così, i caratteri del credito prededucibile ex lege, .
2.8. Il dissenso, peraltro, può riguardare non solo il quantum, e cioè l ‘ ammontare, ma anche (e prima ancora) l ‘ an dell ‘ indennizzo e, in tale seconda ipotesi, può avere ad oggetto tanto la sussistenza dei fatti costitutivi del relativo diritto (quali, ad es., l’avvenuta stipulazione del contratto, la sua opponibilità al fallimento, la sua effettiva pendenza alla data di apertura RAGIONE_SOCIALE procedura) quanto l’allegazione dei possibili suoi fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (ad es. la revocabilità del contratto ex artt. 66 ss. l.fall., il suo scioglimento di diritto, ex art. 1456 c.c., o la sua risoluzione a seguito dell ‘ inadempimento del contraente in bonis ). P ertanto, ad onta dell’espressione anodina utilizzata dal legislatore, la decisione assunta dal giudice delegato ai sensi dell’art. 79 cit. si estende a tutte le questioni riguardanti la pretesa indennitaria che formano oggetto di contestazione fra le parti.
2.9. Ciò premesso, risulta evidente l’errore nel quale è caduto il tribunale, là dove si è limitato ad escludere che la
volontà del curatore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di avvalersi RAGIONE_SOCIALE clausola risolutiva espressa potesse desumersi dalla comunicazione da questi inviata alla controparte, con la quale dichiarava di recedere dai contratti di affitto d’azienda ai sensi degli artt. 72 e 79 l. fall., ma non ha tenuto conto del fatto (debitamente evidenziato in ricorso, in ossequio al principio di specificità, e comunque emergente dalla lettura del decreto impugnato) che l’allora reclamante, nel corso di entrambi i gradi del procedimento di merito, aveva comunque contestato il diritto dell’affittuaria all’indennizzo , eccependo il pregresso inadempimento RAGIONE_SOCIALE stessa e invocando in suo favore la clausola in questione.
2.10. La clausola risolutiva espressa può infatti essere fatta valere tanto in via di azione, quanto di eccezione: nel primo caso, ove accerti la ricorrenza delle condizioni richieste, il giudice è tenuto a pronunciare la risoluzione; nel secondo deve, invece, limitarsi a rigettare la domanda in relazione alla quale l ‘ eccezione risulta proposta (Cass. n. 167 del 2005); analogamente, la dichiarazione del creditore RAGIONE_SOCIALE prestazione inadempiuta di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE clausola (ai fini e per gli effetti di cui all’ art. 1456, comma 2°, c.c.) non dev ‘ essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, ma può manifestarsi per la prima volta anche nel corso del giudizio o nell ‘ atto introduttivo di quest ‘ ultimo, anche se nullo (Cass. n. 5436 del 1995, Cass. n. 9275 del 2005; cfr. anche Cass. n. 7178 del 2002, secondo cui la risoluzione di diritto di un contratto non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento di una delle parti, ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunica all ‘ altro contraente l ‘ intenzione di volersene avvalere con manifestazione che, in assenza di un ‘ espressa
previsione formale, può essere consacrata anche in un atto giudiziale).
2.11. Questa Corte, d ‘altr o canto, ha già avuto modo di affermare che la sentenza di accertamento RAGIONE_SOCIALE risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell’art. 1373 c.c., non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, di una sentenza di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda, avente contenuto e presupposti diversi, di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi: tale pronuncia, avendo carattere costitutivo ma efficacia retroattiva al momento dell’inadempimento (art. 1458 c.c.), prevale, infatti, rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale (quale, nella specie, il recesso del curatore ex art. 79 l.fall.) per la priorità nel tempo dell’operatività dei suoi effetti ( cfr. Cass. n. 16110 del 2009; Cass. n. 14623 del 2018).
2.12. All’accoglimento dei motivi sin qui esaminati consegue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Fermo in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
2.13. Restano assorbiti il quarto e il quinto motivo di ricorso, che investono il capo RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata determinativo dell’ammontare dell’indennizzo.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Fermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione Civile, il 24 gennaio 2024.
La Presidente NOME