Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 754 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 754 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 22448-2022 proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già FACILE RAGIONE_SOCIALE);
– intimata – avverso la sentenza n. 176/2022 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 15/02/2022 R.G.N. 3022/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Opposizione decreto ingiuntivo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2025
CC
Fatti di causa
Il Tribunale di Udine, in parziale riforma di sentenza del Giudice di pace della stessa sede, ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 1582/2019 del medesimo Giudice di pace, ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di NOME COGNOME, titolare dell’omonima ditta individuale, condannava quest’ultimo al pagamento della somma di € 2.600, oltre interessi moratori.
La società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 4.979 a titolo di residuo corrispettivo per il 2018 e 2019 e di penale, in forza di contratto di prestazioni di servizi stipulato tra le parti il 23.5.2016 con durata triennale; il Giudice di pace aveva ritenuto l’inadempimento della società che aveva agito in monitorio e revocato il decreto ingiuntivo; il Tribunale riteneva l’eccezione di inadempimento del debitore generica, ma legittima la risoluzione di diritto del contratto da parte della società, con conseguente diritto ad azionare unicamente la penale per inadempimento prevista nel contratto e già richiesta nella fase monitoria, nella misura di € 2.600, oltre interessi moratori.
Per la cassazione della predetta sentenza ricorre NOME COGNOME con 5 motivi; non ha svolto attività difensiva la società intimata; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine dei cui all’art. 380bis .1 cpv. c.p.c.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 163, comma 3, n. 4 e 164, comma 4, c.p.c., sostenendo
che il Tribunale ha errato nel rigettare l’eccezione di nullità dell’atto di citazione in appello per indeterminatezza delle domande formulate, ritenendo le stesse deducibili dal complessivo tenore dell’oggetto.
2. Il motivo non è fondato.
Per la proposizione dell’appello non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice.
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., sostenendo che erroneamente il Tribunale non ha valutato il rapporto contrattuale nel suo complesso.
Il motivo è infondato.
Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.
Con il terzo motivo, viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c.; si afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere non adempiuto l’onere probatorio in riferimento all’inadempimento della controparte, asserendo che nessuna contestazione stragiudiziale dell’inadempimento era stata formulata, mentre l’art. 1460 c.c. non prevede l’obbligo di contestazione degli
inadempimenti, potendo semplicemente sollevarsi l’eccezione per difendersi in giudizio dalla pretese di controparte.
Con il quarto motivo, viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., affermando che il Tribunale ha errato nel ritenere che la diversità dei termini per l’adempimento, dipendente da espressa pattuizione contrattuale, impedisca a chi deve adempiere per primo di sollevare l’eccezione di inadempimento.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, non sono meritevoli di accoglimento.
La sentenza impugnata, infatti, non è in contrasto con i principi affermati in astratto da parte ricorrente, ma ha compiuto la valutazione in fatto, spettante alle fasi di merito, che, in base al comportamento complessivo delle parti, al tenore del contratto, alla cronologia degli eventi, l’inadempimento ai pagamenti aveva determinato la sospensione delle prestazioni e l’attivazione della clausola risolutiva espressa.
Con i motivi in esame si prospetta, apparentemente, una violazione di norme di legge: ma, in realtà, con essi sostanzialmente si sollecita una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, proponendo una propria diversa valutazione, corrispondente ad un mero dissenso motivazionale che non inficia la legittimità della sentenza impugnata, non essendo consentito trasformare il giudizio di cassazione nel terzo grado di merito nel quale ridiscutere esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n.
34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).
Con il quinto motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1456 c.c. sostenendo che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto applicabile la clausola n. 12 del contratto, denominata clausola risolutiva espressa e la penale ivi prevista.
Il motivo risulta inammissibile.
Parte ricorrente non prospetta un errore di sussunzione, ma lamenta che la clausola contrattuale risolutiva espressa era da interpretare come clausola di stile, ininfluente.
15. Tale argomentazione è in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra; per il principio di autonomia del ricorso per cassazione e il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass. n. 24849/2025, n. 33425/2022, n. 27702/2020, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
A l rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 26 novembre 2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO COGNOME