Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 706 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 706 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25689/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ;
Oggetto: Fideiussione –
Proposta di decisione
anticipata – Opposizione
Infondatezza.
-intimata –
CC 6.11.2024
Ric. n. 25689/2022
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 430/2022 in data 22/3/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/11/2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Considerato che
la Corte d’ Appello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME confermando la sentenza di primo grado, nulla disponendo sulle spese del gravame , in difetto di costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE
per quanto ancora d ‘interesse , il Tribunale di Teramo aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME evidenziando come legittimamente il veicolo era stato restituito alla società convenuta a seguito dell’omissione da parte del COGNOME del pagamento di talune rate della locazione finanziaria; la società locatrice, con missiva in data 15/10/2009 (ricevuta dall’utilizzatore in data 23/10/2009) gli aveva comunicato la risoluzione negoziale in ragione della clausola risolutiva espress a contenuta nell’art. 18 del contratto di leasing stipulato in data 25/09/2008, con conseguente venir meno del titolo legittimamente la detenzione, aggiungendo come tale comunicazione, quale atto unilaterale recettizio, fosse idoneo a produrre i medesimi effetti di una sentenza giudiziale, in virtù del d isposto di cui all’art. 1456 c.c., a nulla rilevando i successivi pagamenti effettuati dal debitore dopo la ricezione della missiva, essendo essi intervenuti dopo che ormai il contratto di locazione finanziaria si era risolto di diritto per inadempimento, peraltro non contestato dal COGNOME, che aveva imputato il mancato pagamento dei canoni ad un ritardo asseritamente qualificabile come causa di forza maggiore, integrata dalle conseguenze prodotte dall’evento sismico che, nell’aprile 2009, aveva colpito parte del territorio abruzzese;
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osservava sul punto il giudice di prime cure come anche il semplice ritardo nel pagamento dei canoni costituisse inadempimento, da ritenersi grave alla luce dell’importo omesso, legittimando così l’operatività della richiamata clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di leasing e che l’inadempimento non poteva ascriversi al dedotto evento sismico, in assenza di rigorosa prova ad opera dell’attore, il quale, al contrario, come evidenziato dal giudice adito ex art. 700 c.p.c., era, per sua stessa ammissione, un operatore commerciale operante al di fuori della c.d. zona del cratere in cui erano stati inseriti i Comuni colpiti dagli effetti del sisma del 06/04/2009;
avverso la decisione della Corte d’appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo; sebbene intimata RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità;
formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione in data 28/02/2024;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
Ritenuto che
con unico motivo di ricorso il ricorrente denunzia la ‘ Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in relazione all’art. 132 c.p.c., per evidente anomalia motivazionale ‘ , dolendosi che la sentenza impugnata sia motivata in guisa sostanzialmente apparente;
nella proposta di definizione del giudizio risulta osservato che: « A differenza di quanto prospetta il ricorrente, la Corte territoriale ha ampiamente illustrato le ragioni in iure che hanno legittimato la riconsegna del bene concesso in l easing alla società concedente, una volta disposto il dissequestro
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penale: la società concedente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa, il contratto di leasing si era risolto di diritto, era venuto di conseguenza meno ogni titolo che legittimasse l’odierno ricorrente a detenere il bene. L ‘iter logico seguito dalla Corte d’appello è dunque del tutto percepibile, sono stati esplicitati, sebbene la legge processuale non li valorizzi, i singoli passaggi di interconnessione tra la conclusione e il fondamento di essa; né le affermazioni motivazionali presentano profili di contraddittorietà che possano far ipotizzare per tale via un difetto di motivazione rilevante ex art. 132 n 4 c.p.c.»;
3. il motivo è infondato;
pur evocando il principio espresso da tempo da questa Corte, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U, nn. 8053 e 8054/2014), il ricorrente si limita invero alla mera enunciazione del vizio lamentando in astratto la violazione del paradigma del l’art. 360, 1° comma n. 4, c.p.c. (per il tramite della deduzione della violazione del n. 4 dell’art. 132 c.p.c.), non confrontandosi punto ed in concreto con la piana ed esauriente motivazione resa dai giudici di merito, i quali -concordementehanno espresso le ragioni in diritto per ritenere non fondata la domanda;
in particolare nella sentenza impugnata la corte di merito ha affermato che «in conseguenza della pronuncia assolutoria, la società appellata, proprietaria del bene, per come ammesso dallo stesso appellante, in conseguenza del mancato pagamento di taluni canoni del contratto di leasing per un importo complessivo superiore agli ottomila euro, costituente
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inadempimento negoziale, decideva di avvalersi dell’apposita clausola risolutiva espressa ivi contenuta all’art. 18, comunicando tale determinazione all’appellata » (v. sentenza impugnata pag. 5) e che quindi ha osservato che una volta venuto meno il sequestro, il bene deve essere restituito all’avente diritto che, a seguito di scioglimento per intervenuta risoluzione del contratto con l’utilizzatore , si individua nel proprietario del bene concesso in leasing (nella specie, il veicolo);
non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, stante la mancata difesa in giudizio della parte intimata;
per essere stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione la previsione di cui al 4° comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069), con condanna del ricorrente al pagamento della somma liquidata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione