Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2975 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2975 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9425/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE.
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 7069/2021 depositata il 27/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE intimava sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida alla conduttrice RAGIONE_SOCIALE, anche chiedendo emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione.
Con sentenza n. 16890 del 2017, all’esito del procedimento, il Tribunale di Roma: rigettava la domanda della locatrice di condanna al pagamento dei canoni, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento della conduttrice; accoglieva la domanda riconvenzionale della conduttrice e dunque condannava la locatrice GM alla restituzione della somma di euro 69.600,00, quali canoni pagati in eccedenza; accoglieva, infine, la domanda proposta dalla locatrice nella memoria integrativa depositata a seguito di mutamento del rito, e per l’effetto dichiarava risolto il contratto di locazione per inadempimento della società conduttrice all’obbligo di prestazione di polizza fideiussoria, previsto all’art. 14 del contratto stipulato tra le parti, in forza di clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15.
Avverso tale sentenza la locatrice RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, affidato a tre motivi; si costituiva, resistendo al gravame, la conduttrice RAGIONE_SOCIALE
Con la qui impugnata sentenza n. 7069 del 2021 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il primo motivo di appello, mentre riteneva ‘superati e assorbiti il secondo e terzo motivo di appello riguardanti l’eccezione di inadempimento e il quantum della condanna del presunto indebito’ e pertanto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, dopo aver dato atto della cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di condanna al rilascio dell’immobile, che nelle more del giudizio era già stato pacificamente riconsegnato, rilevava in particolare: che il contratto si era risolto prima del preteso inadempimento, rispetto al quale la conduttrice aveva formulato eccezione ai sensi
dell’art. 1460 cod. civ.; che contraddittoriamente, dunque, il tribunale aveva accolto l’eccezione, nonostante avesse pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento della società conduttrice; che, essendo stato il contratto di locazione risolto per inadempimento della conduttrice, non aveva alcun senso la condanna della locatrice alla restituzione di canoni asseritamente non dovuti, dato che la conduttrice ‘aveva comunque detenuto l’immobile’ e pertanto era comunque tenuta al pagamento del corrispettivo per l’occupazione ex art. 1591 cod. civ.; che pertanto andava rigettata la domanda riconvenzionale della conduttrice RAGIONE_SOCIALE di condanna della locatrice GM RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dei canoni asseritamente non dovuti.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resta intimata la RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia ‘Art. 360 c.p.c. n. 3: Violazione e falsa applicazione artt. 112 e 342 c.p.c. nonché degli artt. 1456 e 1458 c.c. nonché artt. 667 e 426 c.p.c.’.
Lamenta che la corte di merito non avrebbe rispettato il principio di specificità dei motivi di appello di cui all’art. 342 cod. proc. civ. e sarebbe altresì incorsa nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione, dal momento che la qui impugnata sentenza ‘appare pronunciata in totale difformità, per vistoso eccesso, rispetto tanto ai motivi di gravame quanto alle conclusioni rassegnate dall’appellante’ (così p. 6 del ricorso).
La corte territoriale, infatti, per un verso si sarebbe pronunciata soltanto in relazione al primo motivo di appello,
ritenendo assorbiti gli altri, ma, per altro verso, avrebbe statuito in ‘vistoso eccesso’ rispetto al contenuto di tale motivo, perché, pur avendo dato atto che ‘nelle conclusioni definitive parte appellante ha richiamato impropriamente le conclusioni svolte in primo grado ma concernenti il provvedimento di convalida’, è comunque pervenuta al parziale accoglimento dell’appello, e ‘non è quindi dato capire a quali domande dell’appellante il giudice a quo si sia riferito’ (v. p. 9 del ricorso).
Censura inoltre l’impugnata sentenza là dove la corte d’appello è pervenuta a rigettare la domanda riconvenzionale della conduttrice RAGIONE_SOCIALE di condanna della locatrice alla restituzione dei canoni prospettati come indebitamente versati: la corte romana avrebbe errato nel rilevare che su tale profilo si era formato il giudicato, per mancata proposizione di appello incidentale da parte della conduttrice, ed avrebbe omesso di considerare che vi era stata l’impugnazione proposta dalla parte appellante (così le pagine 10 e 11 del ricorso).
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. La società ricorrente lamenta che l’impugnata sentenza sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione nello scrutinare il primo motivo di appello proposto dalla odierna parte intimata, cioè la RAGIONE_SOCIALE, ma trascura di ritrascrivere interamente il motivo (a parte la riproduzione di un fugace passaggio a p. 6 del ricorso), come pure trascura di produrre l’atto avversario di citazione in appello, del resto neppure menzionato nell’indice delle produzioni in calce al ricorso, e pertanto finisce per incorrere in manifesta violazione dell’articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., dato che non pone questa Suprema Corte nelle condizioni di cogliere la specificità e la decisività delle censure svolte ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ.
Peraltro, dalla lettura dell’impugnata sentenza si desume che la corte romana si è espressamente soffermata sulla
perimetrazione delle doglianze svolte in sede di gravame, là dove afferma che, in disparte il rilievo per cui la società in allora appellante ‘non avanza specifica censura di riforma del relativo dispositivo del Tribunale’, tuttavia ‘dal contenuto dell’atto di appello si desume che la GM ha chiaramente inteso censurare la pronuncia di condanna del Tribunale e ha sostenuto che dovesse ‘escludersi la natura indebita delle somme percepite da RAGIONE_SOCIALE‘ (v. in particolare primo motivo di appello)’.
1.3. Infine, il motivo risulta eccentrico, e dunque anche per questa ulteriore ed autonoma ragione inammissibile, rispetto a quanto statuito in via preliminare nell’impugnata sentenza rispetto alla posizione della allora appellata ed ora ricorrente RAGIONE_SOCIALE, e cioè ‘che la società appellata nel costituirsi non ha proposto appello incidentale’ e che quindi ‘si è dunque formato il giudicato su quella parte della pronuncia di primo grado con la quale il tribunale -in accoglimento della domanda formulata dalla RAGIONE_SOCIALE nella memoria integrativa -ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione inter partes, in virtù di clausola risolutiva espressa (art. 15) per inadempimento della conduttrice all’obbligo di prestazione della polizza fideiussoria di cui all’art 14 del contratto’, con ogni conseguenza, dunque, in ordine alla debenza dei canoni sino allo scioglimento del rapporto contrattuale.
Con il motivo in scrutinio, infatti, la società ricorrente perviene genericamente ed assertivamente ad affermare che non si sarebbe formato alcun giudicato perché la sentenza di prime cure sarebbe stata impugnata dall’allora appellante GM, ma trascura di specificatamente impugnare il rilievo della corte d’appello sulla necessità che essa stessa, società conduttrice e portatrice del relativo interesse, proponesse appello incidentale.
Le censure svolte dalla società ricorrente nel motivo in scrutinio, dunque, non confrontano specificamente con tale
statuizione, rispetto alla quale, pertanto, la motivazione della sentenza si viene a consolidare.
Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una di esse rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., n. 18403/2023; Cass., n. 18641/2017; Cass., Sez. Un., n. 7931/2013).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Art. 360 c.p.c. n. 3: violazione e falsa applicazione artt. 112 e 91 c.p.c.’.
Lamenta che la corte territoriale ebbe altresì a condannare essa società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese per il doppio grado di giudizio, senza tenere tuttavia conto che la parte effettivamente soccombente era la RAGIONE_SOCIALE le cui domande erano state rigettate.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Deduce, in maniera talmente stringata che finisce per essere assertiva e generica, come ‘la reale parte soccombente sia proprio la GM’ (v. p. 12 del ricorso).
Aggiungasi, peraltro, che secondo costante orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali: a) il giudice di appello deve provvedere alla loro liquidazione secondo l’esito complessivo della lite nei due gradi di giudizio (v. in ultimo Cass., n. 33412/2024); b) l’unico ambito riservato al sindacato di legittimità è quello di controllare che solo alla parte che sia stata totalmente vittoriosa siano interamente addossate tutte le spese di lite (v. tra le tante Cass., n. 9860/2025; Cass., n. 19613/2017;
Cass., n. 5828/2006).
Orbene, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che, nel regolare le spese di lite del doppio grado di giudizio, la corte d’appello ha provveduto sulle spese processuali in relazione alla ritenuta soccombenza della parte appellata, oggi ricorrente, e si è pertanto attenuta ai sopra indicati principi di diritto.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, dato che la società resistente è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 5 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME