SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 1008 2026 – N. R.G. 00020885 2025 DEPOSITO MINUTA 05 02 2026 PUBBLICAZIONE 05 02 2026
VERBALE DELLA CAUSA N. 20885/2025
TRA
già
RICORRENTE
E
RESISTENTE
Oggi 5/02/2026 innanzi al AVV_NOTAIO, sono comparsi:
Per l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO, giusta delega orale.
Per
e
nessuno.
Il AVV_NOTAIO invita il procuratore della parte ricorrente a discutere oralmente la causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
All’esito della discussione orale, il AVV_NOTAIO pronuncia l’allegata sentenza.
Il AVV_NOTAIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del AVV_NOTAIO, ex art. 281sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa
DA
già (C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso il difensore AVV_NOTAIO. COGNOME NOME P.
RICORRENTE
contro
(C.F.
)
(C.F.
)
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore , e
, in qualità di socio illimitatamente responsabile, deve essere accolta.
La difesa della parte ricorrente allegava:
P.
C.F.
che con contratto n. 17215612 si (di seguito per brevità indicata anche solo come (di seguito anche solo il
impegnava con a prendere in locazione Monitor Digitale FC 184/6.7 “Materiale”) ( doc. 2);
che per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto Contratto, acquistava tale bene presso (di seguito anche solo il ‘Fornitore’) indicato dallo stesso Conduttore in sede di Proposta (doc. 2), corrispondendo l’importo complessivo di € 14.079,51 oltre IVA, così come indicato nell’allegata fattura di acquisto (doc. 3);
che tale bene veniva regolarmente consegnato in data 8 agosto 2022 al conduttore resistente, come emerge dal documento di trasporto del Fornitore e dal verbale di consegna in atti, entrambi debitamente sottoscritti (doc. 4).
che il contratto prevedeva l’obbligo del conduttore di corrispondere n. 72 canoni di locazione del valore di € 230,00 oltre IVA ciascuno, da pagare mensilmente in via anticipata;
che dopo aver corrisposto a solamente n. 23 canoni mensili, per un totale di € 5.290,00, oltre IVA, il conduttore interrompeva i pagamenti, omettendo il pagamento degli importi riportati nelle fatture nn. 0000081477, 0000114124, 0000316658, 0000360885 e 0000397612, successivamente emesse da a titolo di canoni di locazione (doc. 5);
che con comunicazione del 19 luglio 2024 la creditrice in forza di quanto previsto dall’art. 14 delle condizioni generali del contratto, comunicava al
la risoluzione del contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., diffidando altresì il conduttore al pagamento delle fatture emesse per canoni scaduti, interessi sul capitale, penale e spese legali, nonché la restituzione del bene concesso in locazione (doc. 6);
che con successiva lettera di messa in mora inviata il 6.11.2024, a firma dello scrivente legale (doc. 7), intimava il pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione del Contratto, oltre al reso del materiale, che rimaneva senza esito.
I resistenti, ritualmente citati, rimanevano contumaci.
Il Tribunale ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
con la comunicazione del 19 luglio 2024 si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta all’art. 14 e che attribuisce a la
facoltà di risolvere di diritto il contratto, tra gli altri casi, qualora ‘ il conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto ‘ e la locatrice si è avvalsa di tale facoltà perché il conduttore non aveva pacificamente ottemperato al pagamento delle fatture nn. 0000081477, 0000114124, 0000316658, 0000360885 e 0000397612 (doc. 5).
Accertata, dunque, la legittimità della risoluzione intimata da in forza della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 14 del Contratto e dell’art. 1456 c.c., il contratto si è risolto in data 19 luglio 2024.
In forza degli artt. 14 e 15 e delle condizioni generali del contratto, in caso di risoluzione dell’accordo, il conduttore è tenuto al pagamento dei corrispettivi periodici maturati sino alla data di risoluzione, maggiorati degli eventuali interessi di mora nella misura determinata dalle condizioni particolari, nonché alle spese o oneri sostenuti dal locatore in ragione della cessazione degli effetti del contatto, nonché in forza dell’art. 15 lett. b) al pagamento di una penale (i.e. ‘canoni a scadere’) per inadempimento, in ragione della risoluzione anticipata del contratto , nel caso di specie pari ad € 11.270,00 complessivi.
Le voci di credito esposte da risultano dovute in forza del contenuto del contratto, ovvero:
€ 1.403,00 (IVA compresa ed interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 esclusi), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione (cfr. doc. 6) e di cui alle fatture nn. 0000081477, 0000114124, 0000316658, 0000360885 e 0000397612 (cfr. doc. 5);
€ 11.270,00 a titolo di penale (i.e. ‘canoni a scadere’ ex art. 15, lett. b), delle Condizioni Generali del Contratto, pari al valore del canone mensile (€ 230 oltre IVA) moltiplicato per 49, ossia il numero di mesi a partire da quello di agosto 2024, ossia quello successivo al mese di luglio 2024 in cui il contratto è stato risolto (cfr. doc. 6), sino alla naturale scadenza del contratto stesso.
I resistenti, rimasti contumaci, non hanno dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’avversa pretesa ai sensi del secondo comma dell’art. 2697 c.c.
In data 13 gennaio 2026 depositava foglio di precisazione delle conclusioni, riportandosi a quanto indicato nel ricorso.
In conclusione, e sono tenuti, in solido tra loro, al pagamento a favore di della somma complessiva di € 12.637,00 comprensiva di spese per il tentato recupero del
credito in sede stragiudiziale (pari ad € 62,40 cfr. doc. 7) – così suddivisa:
€ 1.403,00 (IVA compresa ed interessi di mora esclusi), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione dei contratti (doc. 6) e di cui alle fatture nn. 0000081477, 0000114124, 0000316658, 0000360885 e 0000397612 (doc. 5);
€ 11.270,00 (oltre interessi legali ex art. 1282 e 1284 c. 4 c.c.), quale penale (i.e. ‘canoni a scadere’) per inadempimento contrattuale, in forza dell’art. 15, lett. b) Condizioni generali; Segue, altresì, la condanna di e
, in solido tra loro, alla restituzione del Materiale oggetto del contratto, a proprie cure presso
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri della tabella di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
favore di (già , liquidate in € 264,00 per spese ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e RAGIONE_SOCIALE.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata allegazione al verbale, per l’immediato deposito in cancelleria.
Milano lì, 5 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO