SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4841 2025 – N. R.G. 00006417 2019 DEPOSITO MINUTA 20 08 2025 PUBBLICAZIONE 20 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile composta dai magistrati
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere rel.
NOME Roberto COGNOME Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6417 del registro generale degli affari contenziosi dell’anno 2019, vertente
tra
Avv. COGNOME
Avv. COGNOME NOME
e
Avv. COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 15265 del 2019 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: ‘ 1. Con atto di citazione notificato in data 26.10.2016 l’ ente indicato in epigrafe ha chiesto che:
dichiarato risolto il contratto di compravendita con patto di riservato dominio del fondo rustico con fabbricato rurale sito in Paternò (CT), INDIRIZZO, rogato con atto del 19.12.2006 dal Notaio dr
di Catania, rep. n. 66475, il compratore convenuto fosse condannato al suo immediato rilascio.
2 . Dichiarata la contumacia della parte convenuta e disposto il rinvio richiesto dall’ente attore in considerazione della pendenza di trattative di bonario componimento, la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni sopra epigrafate.
3 . Procedendo gradatamente nell’esame delle questioni oggetto di giudizio -ex art. 276 c.p.c. -seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della ‘ragione più liquida’ ( cfr SU, sent. n. 9936 dell’8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), si osserva preliminarmente che:
-) con l’atto introduttivo ha dichiarato di volersi avvalere di clausola risolutiva espressa contenuta in un contratto di vendita con riserva di proprietà da esso stipulato ( doc. 1 della citazione);
-) la clausola risolutiva espressa , prevista e disciplinata dall’art. 1456 c.c., è configurabile solo se la risoluzione del contratto sia prevista quale conseguenza dell’inadempimento di una o più obbligazioni determinate ( cfr S.C., III, sent. n. 1950 del 27.01.2009); essa attribuisce alla parte contrattuale nei cui interesse è stata prevista il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto senza dover provarne la gravità, onde la risoluzione può essere pronunciata, con sentenza che si ritiene, perciò stesso, abbia efficacia dichiarativa, solo se la suddetta parte dichiara di volersene avvalere ( cfr S.C., I, sent. n. 16993 del 1.08.2007).
-) Tale peculiare efficacia della clausola risolutiva espressa non giunge, tuttavia, sino al punto di consentire la risoluzione contrattuale pur in assenza di un inadempimento imputabile, che dunque è comunque necessario accertare ( S.C., III; sent. n. 2553 del 6.02.2007; Id. sent. n. 11717 del 5.08.2002).
-) Tale circostanza va comunque coordinata con il consolidato principio di diritto, implicazione della più generale regola relativa alla distribuzione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., in base al quale il creditore che agisca per la risoluzione del contratto deve solo provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento del debitore, sul quale, viceversa, grava l’onere della prova dell’estinzione del rapporto obbligatorio ( cfr SS UU , sent.n. 13533 del 30.10.2001 ; conformi, tra le altre : S.C., III; sent. 3373 del 12.02.2010; S.C., I, sent. n. 15959 del 15 07 2011).
4 .Tutto ciò premesso, con riferimento al caso di specie si rileva che:
-) parte attrice ha provato di essere titolare della posizione soggettiva di venditore con patto di riservato dominio offrendo in comunicazione, con l’atto introduttivo, il relativo contratto di vendita di fondo rustico e annesso fabbricato in favore del convenuto ( cfr. doc. 1 cit );
-) l’art. 4 co 3 di tale contratto effettivamente presenta le sopra indicate caratteristiche contenutistiche che consentono l’ascrivibilità della clausola con esso posta alla fattispecie ex art. 1456 c.c.
La richiamata disposizione contrattuale, infatti, espressamente prevede che ‘ Le parti convengono espressamente che lo stato di morosità per mancato pagamento di due rate annuali di prezzo …comporta la risoluzione di pieno diritto del …contratto’ .
-) Parte attrice ha inoltre allegato che la morosità nel pagamento delle rate di prezzo da parte del convenuto è stata ben maggiore rispetto a quella minima relativa a due rate annuali, decorrendo sin da maggio 2008, e cioè addirittura dalla prima scadenza utile (cfr art. 3 contratto) .
5. In conclusione ,
-) le osservazioni in diritto sopra svolte e le appena illustrate emergenze documentali, unite alla contumacia della parte convenuta, su cui grava l’onere di contestare e dimostrare l’eventuale assenza di imputabilità dell’inadempimento ad essa ascritto, convergono nell’escludere dubbio in ordine all’allegata qualificata inadempienza.
-) Si rileva, infine, che la volontà di parte attrice di chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale avvalendosi della suddetta clausola risolutiva espressa, è stata manifestata nell’atto introduttivo del presente giudizio, conformemente a quanto ritenuto possibile da consolidata giurisprudenza di legittimità, da cui questo giudice non ha ragione di discostarsi ( S.C., I, sent. n. 5436 del 17.05.1995; conf. Id, sent. n. 7178 del 16.05.2002; S.C., III, sent. n. 9275 del 4.05.2005).
-) Pertanto, in accoglimento della domanda giudiziale con cui parte attrice ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa presente nell’articolo 4 co 3 del contratto di vendita con riserva di proprietà posto a suo fondamento, la richiesta risoluzione va dichiarata.
Per l’effetto va altresì accolta la domanda di condanna della parte convenuta al rilascio del fondo oggetto della suddetta compravendita.
In applicazione del principio di causalità (cfr S.C., II, sent. 13430 dell’8.06.2007 ; III, sent. n 25141 del 27.11.2006 ; II, sent. n. 1439 del 30.01.2003; III, sent. 4485 del 28.03.2001 ), le spese di lite sono liquidate in favore di parte attrice e a carico di parte convenuta in complessivi euro 6555,00 di cui euro 555,00 per spese vive, euro 1300,00 per fase studio, euro 800,00 per fase introduttiva, euro 1800,00 per fase di trattazione ed euro 2100,00 per fase decisionale, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara risolto il contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato tra
, da una parte, e dall’altra, rogato con atto del 19.12.2006 dal Notaio dr di Catania, rep. n.
66475, avente ad oggetto fondo rustico con fabbricato rurale sito in Paternò (CT), INDIRIZZO ivi meglio descritto, e per l’effetto
) condanna a rilasciare il suddetto fondo in favore dell’ ;
-) condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di
– liquidate in complessivi euro 6555,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge. ‘.
La parte appellata ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello non è fondato e, pertanto, non merita d’essere accolto.
L’appellante impugna la sentenza sostenendo la nullità della notifica dell’atto di citazione in quanto eseguita presso la Comunale, giusta quanto indicato in contratto con clausola che, tuttavia, sarebbe affetta da nullità.
Osserva la Corte che la sentenza gravata dà conto della regolare instaurazione del contraddittorio in considerazione della regolare notifica al convenuto eseguita il 26.10.2016.
Ebbene, risulta documentato in atti che la notifica è stata eseguita il 26.10.2016 presso l’indirizzo di residenza del in INDIRIZZO Ramacca (CT), ove le parti avevano contrattualmente previsto che fossero notificati gli atti (ed al quale avevano aggiunto anche la Casa Comunale).
La regolare consegna alla moglie convivente dell’odierno appellante è documentata in atti.
Sicchè il motivo d’impugnazione è infondato.
Col secondo motivo impugna la liquidazione delle spese di lite con una doglianza generica e, come tale, inammissibile.
L’appellante lamenta l’eccessività di quanto liquidato avuto riguardo alla contumacia del convenuto, alla assenza di trattazione ed al numero di udienze.
Non indica, tuttavia, neppure il numero delle udienze e nulla argomenta in ordine alla mancanza di trattazione.
Oltretutto, sotto diverso ed autonomo profilo, la Corte rileva che in primo grado si sono tenute tre udienze e che, pertanto, la controparte -partecipandovi – ha trattato la causa. In ogni caso, non risulta lamentato il superamento del massimo tariffario.
La domanda di restituzione di quanto versato all’ deve dichiararsi inammissibile in quanto formulata, tardivamente, oltre l’atto d’appello. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico dell’appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l’appello;
dichiara inammissibili le altre domande di condanna
;
alla rifusione delle spese di lite
in favore di
nella misura che liquida in euro 8.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
D à atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore