Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32639 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2308/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME e domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE
Pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO e domiciliati presso il domicilio digitale RAGIONE_SOCIALEa medesima
Pec:
-controricorrenti- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 262/2021 depositata il 22/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, legale rappresentante e fideiussore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, proposero opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Udine aveva intimato loro il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme di € 102.971,88 e di € 429.374,44 a favore d ella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione a contratti di leasing.
Lamentarono che i contratti di leasing, cui le somme si riferivano, erano invalidi perché era errata la clausola di indicizzazione prevista dalla banca e perché mancavano i piani di ammortamento; che la banca si era avvalsa di una clausola risolutiva espressa prevista dai contratti in forza RAGIONE_SOCIALEa quale aveva ottenuto un ingiustificato arricchimento canoni scaduti, penale e bene da restituire- e che pertanto nulla era dovuto.
La banca si costituì in giudizio rilevando che gli attori non avevano effettuato i pagamenti dovuti e che le clausole contestate erano del tutto valide sì da destituire di fondamento le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘opposizione.
Il Tribunale di Udine, con sentenza non definitiva, confermata l’avvenuta risoluzione dei contratti, e ritenuta fondata la domanda relativa all’erronea indicizzazione dei canoni , accertò il diritto RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme versate e dispose la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa causa per la definizione del quantum.
Con sentenza definitiva, il Tribunale, disposti gli accertamenti necessari, condannò la banca a versare alla società RAGIONE_SOCIALE e a NOME COGNOME la somma di € 565.692,25 .
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), cessionaria del credito, propose appello.
Si costituirono la società RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE, contestando le affermazioni RAGIONE_SOCIALE‘appellante e , invocato il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza non definitiva del Tribunale sulla nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola di indicizzazione dei canoni, chiesero il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
La Corte d’Appello di Trieste , con sentenza n. 262 del 22/7/2021, ritenne invalida la clausola ‘ rischio cambio ‘ in quanto autonoma rispetto all’RAGIONE_SOCIALE del contratto; ritenne che banca e cliente non avessero condiviso né la qualità né la quantità RAGIONE_SOCIALE‘alea, né il moRAGIONE_SOCIALEo né il metodo di calcolo del valore finanziario dei contratti, e che, non essendo tali valori stati recepiti dai contratti, il giudice era tenuto a rilevare l’esistenza di u n limite di validità all’ autonomia privata.
La banca aveva scommesso sull’andamento RAGIONE_SOCIALEa valuta rispetto al cambio senza fare riferimento ad uno specifico momento storico e senza dare conto RAGIONE_SOCIALEa consapevole partecipazione, da parte del cliente, a ll’ alea introdotta nel contratto, così determinando un significativo squilibrio tra le posizioni contrattuali RAGIONE_SOCIALEe parti.
Ritenne altresì invalida anche la clausola di indicizzazione del tasso di interesse per mancanza RAGIONE_SOCIALEa sua previsione in forma scritta all’atto RAGIONE_SOCIALEa stipula dei contratti e per mancanza di un contenuto chiaro ed univoco e, conclusivamente, condividendo punto per punto la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello condannando l’appellante alle spese del grado.
Avverso la sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Resistono la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che:
con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. -la ricorrente lamenta che la corte di merito ha pronunciato sulla nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola ‘ rischio cambio ‘ a fronte del giudicato formatosi sul rigetto RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda prospettata in primo grado: ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente si sarebbe formato un giudicato interno sulla questione dedotta sì da precludere il diverso accertamento svolto dalla corte del gravame.
Il motivo è infondato.
Come precisato dalla corte di merito, il Tribunale ha pronunciato, con la sentenza non definitiva, sulla revoca del decreto ingiuntivo, sull’ estinzione del credito monitorio per compensazione e sul rigetto di ogni altra domanda, fatta eccezione per quelle- oggetto del presente giudizio -su cui l’appellante aveva formulato un’espressa riserva d’appello.
Sulla base di tale premessa la Corte del gravame ha, correttamente, proceduto a scrutinare la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola ‘ rischio cambio ‘ per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1322 c.c., questione sottoposta al contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti e comunque rilevabile d’ufficio.
La Corte d’appello , scrutinando una questione di nullità rilevabile d’ufficio , si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui ‘ Il potere di rilievo officioso RAGIONE_SOCIALEa nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia –
trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. ‘ (Cass., S.U. n. 7294 del 22/3/2017; Cass., 6-3, n. 19251 del 19/7/2018).
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 1322 c.c. e 132, comma 1 n. 4 c.p.c.
Lamenta l’ erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per essersi dalla corte di merito ritenuta la clausola ‘ rischio cambio ‘ del tutto autonoma ed in grado di instaurare un rapporto parallelo rispetto al contratto di fideiussione e cioè uno strumento finanziario autonomo, di natura derivata, come tale illegittimo.
La ritenuta natura derivata del finanziamento si porrebbe in contrasto con l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte che esclude l’immeritevolezza d i una clausola siffatta.
Il motivo è infondato perché la corte di merito non si è limitata ad una declaratoria in astratto ma ha svolto un accertamento in concreto sull’ operatività RAGIONE_SOCIALEa clausola e l’ha ritenuta invalida , escludendo che le parti avessero inteso perseguire interessi meritevoli di tutela.
Quindi, avendo la corte del merito svolto un accertamento in concreto di quanto effettivamente concordato tra le parti, detto accertamento è destinato a prevalere sulla astratta diversa soluzione data da questa Corte a Sezioni Unite circa la meritevolezza degli interessi perseguiti con la clausola ‘rischio cambio’.
Pur essendosi da questa Corte affermato che ‘ Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito – con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEe disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 – la clausola di un contratto di
leasing che preveda a) il mutamento RAGIONE_SOCIALEa misura del canone in funzione sia RAGIONE_SOCIALEe variazioni di un indice finanziario, sia RAGIONE_SOCIALEe fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l’invariabilità nominale RAGIONE_SOCIALE‘importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni ‘ , si è invero altresì precisato che spetta in ogni caso al giudice del merito accertare in concreto la meritevolezza o immeritevolezza del singolo patto ( v. Cass., S.U. n. 5657 del 23/2/2023, e, conformemente Cass., 1, n. 30556 del 3/11/2023 ), accertamento che nella specie è stato dalla corte di merito in concreto effettuato, all’esito del quale è quindi pervenuta a ritenere l’invalidità del patto de quo in ragione RAGIONE_SOCIALE‘assetto dalle parti dato ai rispettivi interessi, nonché del l’indeterminatezza del rischio introdotto con la stipula di una clausola priva di riferimenti ad un determinato tasso di cambio storicamente individuato.
Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 342 e 112 c.p.c. -la ricorrente lamenta che la corte di merito non ha esaminato i plurimi motivi di gravame da essa formulati avverso la pronuncia del Tribunale di Udine.
Il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità: in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c. la ricorrente riporta nel ricorso tutte le difese prospettate in grado di appello senza invero specificamente confrontarsi con le asserzioni RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza , asseritamente non esaustive, in violazione altresì del principio affermato da questa Corte in tema di ricorso per cassazione secondo cui la deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c., integrante “error in procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre
l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALEa parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza ( v. Cass., L, n. 3612 del 4/2/2022; Cass. 1, n. 24048 del 6/9/2021 ).
Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 TUB ed omesso esame di un motivo di appello sulla applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 TUB. Secondo la ricorrente l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello secondo cui l’art. 117 si pone quale rimedio correttivo RAGIONE_SOCIALEe peculiari ipotesi di nullità di protezione previste dal titolo del T.U.B. dedicato alla trasparenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni contrattuali (Cass., n. 11876 del 18/6/2020) si porrebbe in contrasto con lo stesso art. 117, co. 7 T.U.B. perché la disposizione non potrebbe trovare applicazione nei casi previsti dal co. 7 lett. a) cioè di indeterminatezza RAGIONE_SOCIALEa clausola ma soltanto nei casi previsti dai commi 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte ‘In materia di contratti bancari, la indeterminatezza RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa pattuizione relativa agli interessi convenzionali può essere colmata facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, alla stregua del quale, in caso di
inosservanza del comma 4 (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘operazione ‘ (Cass., 3, n. 26957 del 20/9/2023; Cass., 1, n. 29576 del 24/11/2020).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 11.200,00, di cui € 11.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione