Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 426 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 426 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Oggetto: clausola penale riduzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19687/2020 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 51/2020, depositata il 6 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di appello di Trieste, depositata il 6 febbraio 2020, che, pronunciandosi a seguito della cassazione di una sua precedente sentenza, ha condannato NOME COGNOME al pagamento in suo favore della somma di euro 75.000,00, detratto quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione della sentenza cassata, quale penale per la violazione di prescrizioni contenute in un patto parasociale concluso tra le parti;
la Corte di appello ha dato atto che il giudizio traeva origine dalla proposizione da parte di NOME COGNOME delle domande di nullità del patto parasociale avente a oggetto la gestione della RAGIONE_SOCIALE, concluso nell’ambito degli accordi conseguenti all o scioglimento della comunione legale con NOME COGNOME per sopravvenuta immeritevolezza dello stesso, illiceità degli interessi a esso sottesi o violazione del principio dell’esclusività della funzione gestoria e, in via subordinata, di risoluzione dello stesso per eccessiva onerosità sopravvenuta ovvero di accertamento della sussistenza del diritto al recesso per giusta causa o di modifica delle condizioni di separazione con il predetto COGNOME suo ex coniuge;
ha aggiunto che a fondamento di tali domande era allegata l’intervenut a variazione dell’assetto proprietario della RAGIONE_SOCIALE, atteso che la RAGIONE_SOCIALE, a seguito di aumento di capitale da lei solo sottoscritto, aveva visto la sua partecipazione al capitale sociale crescere dal 45% al 97,30%, mentre l’Hauser, che non aveva sottoscritto tale aumento, aveva visto la propria partecipazione al capitale sociale decrescere dal 50% al 2,5%;
-ha, inoltre, riferito che quest’ultimo aveva proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 1,5 mln., quale risultante dell’applicazione delle penali previste nel patto parasociale, in relazione a tre violazioni del patto medesimo;
ha, quindi, reso noto che il giudice di primo grado aveva accolto la
domanda di nullità del patto, ma che tale decisione era stata annullata, con reiezione delle domande attoree e accoglimento della domanda riconvenzionale;
ha rilevato che questa Corte aveva cassato tale ultima decisione, richiedendo una nuova valutazione in ordine alla questione della eccessiva onerosità della penale applicata;
ha, quindi, proceduto a ll’esame demandatole concludendo per la sussistenza dei presupposti per la riduzione della penale, tenuto conto della effettiva incidenza che gli inadempimenti contestati avevano in concreto avuto, e liquidato la stessa in complessivi euro 75.000,00 (euro 25.000,00 per ogni violazione), respingendo, al contempo, le domande risarcitorie avanzate dalla COGNOME per la proposizione da parte dell’Hauser di azioni cautelari e esecutive nei suoi confronti successivamente alla sentenza di appello poi cassata;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso COGNOME
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., che la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi fissati da questa Corte con la sentenza che ha cassato, con rinvio, la precedente sentenza di appello;
evidenzia, sul punto, che era stato demandato al giudice del rinvio l’accertamento in ordine alla eventuale eccessività della penale pattuita e applicata in relazione al suo livello di interesse rispetto all’adempimento delle prestazioni altrui , da accertarsi alla luce dei comportamenti tenuti e, in particolare, alla mancata sottoscrizione del l’aumento di capitale e alle dimissioni dalla carica di amministratore della società;
osserva che, invece, la Corte di appello non aveva preso in esame tale ultima circostanza e, al tempo stesso, aveva valorizzato il mero fatto della mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale, senza
considerare che si era espresso in favore dello stesso, non ravvisandone, tuttavia, la sua necessità e urgenza, e che, comunque, non vi era il rischio, enfatizzato dalla Corte, che l’altro socio non provvedesse alla sottoscrizione dell’aumento dal momento che sapeva che la RAGIONE_SOCIALE vi avrebbe provveduto interamente;
sottolinea, infine, la mancata osservanza delle indicazioni di questa Corte in merito alla riduzione della penale;
il motivo è infondato;
con la sentenza n. 18138/18 questa Corte ha cassata la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto di non procedere alla riduzione della penale per eccessiva onerosità evidenziando «la presenza di più elementi senz’altro rilevanti per la formulazione del giudizio di eventuale eccessività, elementi che la sentenza della Corte territoriale ha invece del tutto trascurato, senza motivazione»;
ha aggiunto che, a tal riguardo, «Il riferimento va, in particolare, al comportamento nell’insieme tenuto da NOME COGNOME come espressivo del suo interesse rispetto all’adempimento delle prestazioni altrui (come riferito al tempo dell’adempimento, nonché, più latamente, al complessivo periodo di svolgimento del rapporto parasociale … ) e come polarizzantesi, in buona sostanza, nella votazione in assemblea dell’aumento, della mancata sottoscrizione della quota riservatagli in opzione, delle successive dimissioni dalla carica di amministratore. Come pure si manifesta in sé stesso rilevante il fatto che l’oggettiva necessità dell’aumento di capitale sia riconosciuta dallo stesso resistente … »;
ha, infine, notato che «la clausola penale, di cui alla clausola n. 7 del patto parasociale, specifichi una funzione propriamente risarcitoria (assai più di quella di pena privata d’ordine dissuasivo), come emerge dalla espressa previsione (in coda di formulazione) della risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore»;
ciò posto, si rileva che la Corte di appello, nel procedere all’esame
della questione a lei rimessa, ha ritenuto che il comportamento complessivo osservato dall’COGNOME fosse espressivo di «un evidente disimpegno» rispetto all’ andamento della società;
-a tal fine, ha valorizzato l’ esplicito riconoscimento da parte dell’Hauser della necessità e dell’urgenza dell’aumento di capitale nella ingente entità deliberata e il disinteresse da lui manifestato per le sorti della società , desunto dalla mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale, indispensabile se non supplito dalla sottoscrizione integrale dell’altro socio, e dal la indifferenza rispetto all’eventualità , poi verificatasi, del rilevante mutamento dell’assetto proprietario in conseguenza della sot toscrizione integrale dell’aumento di capitale da parte della RAGIONE_SOCIALE;
tale valutazione si presenta rispettosa dell’ambito di indagine demandato al giudice del rinvio, per cui la doglianza prospettata dal ricorrente appare priva di fondamento;
si rammenta, in proposito, che in presenza di una cassazione della sentenza di appello per un vizio di motivazione, il giudice del rinvio è tenuto unicamente a riesaminare i fatti oggetto di discussione ai fini di un nuovo apprezzamento complessivo adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza di cassazione, sicché le prescrizioni dettate al riguardo dal giudice di legittimità hanno valore meramente orientativo e non valgono a circoscrivere in un ambito invalicabile i poteri del giudice di rinvio (così, Cass. 5 marzo 2009, n. 5316; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2605);
in questi casi, dunque, il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi (cfr. Cass. 15 giugno 2023, n. 17240; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337);
per tale ragione, non concludenti sono sia il fatto, su cui indugia il
motivo in esame, della mancata considerazione delle dimissioni rese dall’COGNOME dalla carica di amministratore , sia l ‘asserita divergenza tra l’affermazione della sentenza di cassazione, secondo cui l’COGNOME aveva riconosciuto l’oggettiva necessità dell’aumento di capitale ma non anche l’urgenza, ritenendo preferibile un aumento non immediato e inscindibile, e quella contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’COGNOME aveva convenuto anche sulla urgenza di tale operazione;
in merito, infine, alla contestata inosservanza dei criteri fissati dalla sentenza di cassazione per la riduzione della penale, si osserva che tale pronuncia ha affermato che, ai fini della valutazione della manifesta eccessività o meno della penale, dovesse tenersi conto del fatto che la stessa specificava una funzione propriamente risarcitoria assai più di quella di pena privata d’ordine dissuasivo;
la Corte di appello ha ritenuto che in ragione della effettiva incidenza che gli inadempimenti avevano in concreto avuto e tenuto conto della funzione essenzialmente risarcitoria riconosciuta dalla sentenza di cassazione alla penale in esame, la stessa fosse stata determinata dalle parti in misura manifestamente eccessiva;
quanto, poi, al criterio da utilizzarsi per la sua rideterminazione, la sentenza di cassazione non ha indicato alcun criterio, per cui la statuizione resa sul punto dalla Corte di appello non può ritenersi incoerente con i principi stabiliti in sede di rinvio;
con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1372 e 1384 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ridotto la penale contrattuale ad un ventesimo dell’importo pattuito , pervenendo a una sua sostanziale abrogazione in ragione della irrisorietà dell’importo riconosciuto;
il motivo è inammissibile;
in caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l’importo come originariamente
determinato con riferimento alla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento della prestazione presidiata dalla clausola, tenendo conto dell’effettiva incidenza dell’adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l’effettiva entità del danno subito (cfr. Cass. 20 settembre 2023, n. 26901; Cass. 10 luglio 2023, n. 19492);
tale interesse va apprezzato non con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, ma anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita (cfr. Cass. 19 giugno 2020, n. 11908; Cass. 6 dicembre 2012, n. 21994);
-l’ apprezzamento sulla misura della riduzione equitativa dell’importo della penale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell’art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell’interesse -nell’accezione riferita del creditore all’adempimento (cfr. Cass. 1° ottobre 2018, n. 23750; Cass. 16 febbraio 2012, n. 2231);
orbene, la Corte di appello ha utilizzato, quale criterio per la rideterminazione della penale, la percentuale del capitale sociale detenuta dall’Hauser al momento dell’inadempimento, valutata in rapporto a quella dal medesimo detenuta al momento della stipulazione, facendo, in tal modo, applicazione del criterio secondo il quale l’ interesse va apprezzato anche con riguardo al momento della violazione contrattuale assistita dalla clausola penale;
-il rispetto dei criteri generali che presiedono all’esercizio del potere di rideterminazione della penale ritenuta manifestamente eccessiva sottraggono al sindacato di questa Corte la contestata valutazione del giudice di merito, la quale si risolve nell’esercizio del potere discrezionale a questi riservato;
-con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1227 e 1384 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ridotto la penale in considerazione del danno cagionato dall’Hauser per non aver sottoscritto l’aumento di capitale senza considerare che la penale è dovuta indipendentemente dal danno;
il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi ;
infatti, la Corte di appello ha attribuito rilevanza alla mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dell’Hauser non già quale condotta inadempiente, in quanto tale idonea a causare un danno da prendere in esame ai fini della riduzione della penale, bensì quale elemento espressivo del suo «disimpegno» e disinteresse verso le sorti della società e, dunque, quale elemento idoneo a connotare il suo interesse al rispetto degli accordi da parte della RAGIONE_SOCIALE in modo diverso rispetto al momento della conclusione del patto parasociale;
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 1° dicembre 2023.