Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9425 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 9425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso 30660 -2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa
dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2473/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/09/2020 e notificata il 25/9/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/6/2024 dal consigliere NOME COGNOME
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria della parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 9/6/2014, RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.657/2014, ottenuto nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE per l’importo di Euro 226.000,00, a titolo di penale contrattuale maturata per il ritardo nella stipula del contratto definitivo di permuta di quattro immobili siti in Rubiera, oggetto del contratto preliminare concluso fra le parti il 10/6/2009, relativamente al periodo dal 16/12/2010 al 22/1/2014.
A fondamento dell’opposizione, RAGIONE_SOCIALE dedusse che il Tribunale di Reggio Emilia aveva, con precedente sentenza n. 1621/2013, già esaminato la fondatezza della pretesa, oggetto di diverso decreto ingiuntivo, del pagamento della medesima penale contrattuale per un periodo di ritardo diverso e rappresentò che RAGIONE_SOCIALE aveva ormai prestato sostanziale acquiescenza alla mancata stipula del definitivo; in conseguenza, la nuova richiesta di pagamento costituiva un comportamento contrario a buona fede.
Con sentenza n. 1138/2016, il Tribunale di Reggio Emilia respinse l’opposizione, fondando la decisione sulla previsione
contrattuale contenuta nel punto 2.2 della scrittura privata integrativa dei precedenti contratti intercorsi tra le parti, con cui era stato previsto che, dal 1 ottobre 2010, RAGIONE_SOCIALE si obbligasse a versare a Euromeg la somma di Euro 500,00 per ogni giorno di ulteriore proroga nel ritardo nella stipula del contratto definitivo, in luogo della già prevista somma di euro Euro 200,00: escluse, infatti, la sopravvenuta cessazione dell’efficacia delle pattuizioni e l’acquiescenza di RAGIONE_SOCIALE alla mancata stipula del rogito notarile di trasferimento e rilevò che dalle scritture integrative emergeva la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per la mancata consegna al notaio della documentazione necessaria per il rogito; ritenne, pertanto, che la richiesta di corresponsione della penale «costituisse manifestazione del legittimo esercizio di una facoltà non contraria a buona fede, riconosciuta dalla pattuizione contrattuale (come chiarito anche dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1621 del 2013) e si ponesse in alternativa sia all’azione di adempimento del preliminare che all’azione di risoluzione contrattuale mai esercitata da alcuna delle parti» (così nella sentenza qui impugnata).
Con sentenza n.2473/2020, la Corte d’appello di Bologna dichiarò l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc. civ., per avere l’appellante fondato l’impugnazione sul solo mero rinvio alle difese svolte in primo grado, senza indicare le parti del provvedimento appellate e le circostanze poste a motivo della censura proposta.
Avverso questa sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 342, comma 2, cod. proc.civ. per avere la
Corte d’appello dichiarato l’inammissibilità della sua impugnazione, affermando che l’atto d’appello non contenesse né «l’indicazione delle parti della sentenza censurate», né delle «specifiche circostanze da cui deriva la lamentata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
1.1. Il motivo è fondato. Diversamente da quanto argomentato dalla Corte d’appello, le Sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato (v. Sez. U, sentenza n. 27199 del 16/11/2017; ordinanza n. 36481 del 13/12/2022) che, ai fini del giudizio di ammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, l’atto di appello, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio e della sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, seppure deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non è, tuttavia, necessario che sia formulato con l’utilizzo di particolari forme sacramentali o con la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
È necessario, invece, che l’appellante individui, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum , formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso: in particolare, per la denuncia di un error in procedendo , dev’essere precisato l’evento processuale e la diversa soluzione che sarebbe stata necessaria o possibile secondo le norme di rito; in caso di censura concernente la ricostruzione o la valutazione dei fatti, è dovuta l’indicazione del le prove che si assumono trascurate o non correttamente ponderate; infine, per le questioni di diritto, è sufficiente
la specificazione della norma applicabile o dell’interpretazione preferibile a quella espressa, purché confrontata con la soluzione giuridica offerta nella pronuncia impugnata (Sez. 3, n. 10916 del 05/05/2017).
1.2. Ciò precisato, nella fattispecie l’appellante aveva proprio inteso porre una specifica questione di diritto, rapportata ai fatti verificatisi tra le parti come risultanti dalla stessa sentenza di primo grado e, cioè, l’incidenza , sul rapporto contrattuale e sull ‘operatività della clausola penale del preliminare, dell’esito infruttuoso della convocazione dinnanzi al notaio ad iniziativa di Euromeg, per essere definitivamente precluso l’adempimento .
In particolare, a pag. 2 dell’atto di appello (esaminabile da questa Corte perché con il ricorso è stata denunciat a la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e, dunque, un error in procedendo ), la RAGIONE_SOCIALE aveva, invero, esplicitamente rappresentato, in diritto, che una clausola penale per il ritardo non può essere utilizzata da colui nel cui favore è stata stipulata «in perpetuo e ad infinitum ».
Posta la questione di diritto, la società aveva, quindi, lamentato, in fatto, che il Giudice di primo grado, senza entrare nel merito della questione posta in primo grado, si fosse limitato a motivare la sua decisione su punti non controversi, nel senso che aveva «sbrigativamente» rimarcato che la clausola penale era documentata e che non era mai stato «allegato o reso oggetto di specifica domanda nessun rilievo di invalidità del contratto preliminare di vendita».
La società appellante aveva, poi, sottolineato che il Tribunale aveva, da un canto, rimarcato che non fosse «attestata documentalmente la cessazione» dell’efficacia della clausola stessa e, d’altro canto, «contraddittoriamente e inspiegabilmente», aveva evidenziato che «per il profilo di indeterminatezza temporale» sarebbe
stato possibile invitare la controparte alla stipula del contratto definitivo e, in caso di rifiuto della stessa, «qualificare il ritardo altrui in termini di inadempimento tali da esonerare dalla successiva corresponsione della penale ed eventualmente pervenire a pronuncia di risoluzione».
Infine, RAGIONE_SOCIALE aveva concluso che, con questo rilievo, evidentemente, il primo Giudice aveva del tutto omesso di valutare che un invito alla stipula vi era stato, ma nel giorno del rogito davanti al notaio non era stato possibile concludere il contratto definitivo e ciò palesava «l’incomprensione della vicenda da parte del giudicante».
Per quanto qui riportato, dunque, l’atto di impugnazione , se letto e interpretato in conformità con i principi consolidati di questa Corte, avrebbe certamente superato il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ..
L’impugnata sentenza deve, perciò, essere cassata.
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli articoli 1382 e 1453 cod. civ. per non avere il Tribunale prima e la Corte d’appello poi considerato che, in conseguenza della mancata stipula del contratto definitivo in occasione della formale convocazione formulata da RAGIONE_SOCIALE, l’inadempimento risultava ormai «acclarato».
2.1. Il motivo deve essere esaminato, perché, come già statuito questa Corte (Cass. Sez. 3, n. 7253 del 22/03/2013), è necessario valutare l’interesse all’impugnazione, che costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., inteso come utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame.
2.2. Sul punto, allora, giova premettere che, come riportato in controricorso, in data 10 giugno 2009, RAGIONE_SOCIALE divenuta
proprietaria dei terreni già di proprietà del terzo NOME COGNOME e oggetto di precedenti contratti con RAGIONE_SOCIALE, concluse con quest’ultima un contratto preliminare di permuta, avente ad oggetto quattro lotti (n. 46, 47, 48 e 49) valutati Euro 1.400.000, da permutarsi con tre villette a costruirsi da RAGIONE_SOCIALE in Rubiera, INDIRIZZO del valore di Euro 1.200.000,00, con un conguaglio di Euro 200.000 a favore di Euromeg; la stipula del contratto definitivo fu fissata entro il 15 luglio 2009.
Con successiva scrittura del 17 luglio 2009, fu formalizzata la richiesta di RAGIONE_SOCIALE di posticipare la stipula del contratto definitivo per settantacinque giorni, rispetto alla data prevista del 15 luglio 2009, con termine entro e non oltre la data del 28 settembre 2009 e, in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, fu stipulata una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.
Alla nuova data del 28 settembre 2009, RAGIONE_SOCIALE chiese un ‘ ulteriore proroga, poi concessa e regolata da successiva scrittura privata sottoscritta in data 17 giugno 2010, con cui fu fissato nuovo termine entro il 31 luglio 2010 e la società si riconobbe debitrice delle penali maturate ex art. 1.2 della scrittura privata del 17 luglio 2009, obbligandosi a versare l’importo dovuto entro il 30 luglio 2010 .
Con la stessa scrittura, le parti convennero altresì che, a far tempo dal 1° agosto 2010, la penale da corrispondersi per ogni giorno di ritardo rispetto alla prevista sottoscrizione del contratto di permuta definitivo sarebbe stata di euro 500,00 anziché di euro 200,00.
RAGIONE_SOCIALE non rispettò neppure la nuova data di stipula del contratto definitivo fissata al 31 luglio 2010.
Euromeg, nelle more, ottenne dal Tribunale di Reggio Emilia un primo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 4128 del 13 dicembre 2010) dell’importo di Euro 60.800,00, oltre interessi e spese,
per la corresponsione delle penali contrattuali maturate dal 29 settembre 2009 al 31 luglio 2010.
RAGIONE_SOCIALE, inoltre, convocò formalmente RAGIONE_SOCIALE dinnanzi al notaio NOME COGNOME di Reggio Emilia, per il giorno 15 dicembre 2010, per la stipula del contratto definitivo di permuta, ma RAGIONE_SOCIALE non si presentò.
Euromeg ottenne un secondo decreto ingiuntivo per il pagamento dell’ulteriore importo stabilito dalle parti a titolo di penale pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo maturato per il periodo successivo, dal 1° agosto 2010 al 15 dicembre 2010.
Intertech propose opposizione avverso entrambi i decreti e le cause furono riunite e decise con sentenza n. 1621/2013, con cui il Tribunale di Reggio Emilia rigettò l’ opposizione avverso il primo decreto n. 4128/2010 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia e, ritenuta la manifesta eccessività della penale prevista dall’art. 2.2 della scrittura privata del 17/6/2010 , la ridusse all’importo giornaliero di Euro 200,00 per ciascun giorno di ritardo e, revocò il secondo decreto, riducendo l’importo complessivo dovuto al la somma di Euro 27.200,00, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. Con sentenza n. 2034 dell’11 /11/2016, la Corte d’appello di Bologna respin se l’appello di RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento dell’ appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, dichiarò che nessuna penale ulteriore fosse dovuta per il periodo successivo al 31/7/2010, sul presupposto che da quella data non potesse più configurarsi ritardo ma definitivo inadempimento di Intertech come da quest’ultima comunicato con alcune missive . Con ordinanza n. 821 del 2022, questa Corte ha infine cassato con rinvio la sentenza della Corte di Bologna n. 2034/11, in accoglimento parziale del ricorso principale, per aver riconosciuto la penale dovuta soltanto per il periodo fino al 31/7/2010, sebbene l’appello incidentale proposto sul punto da RAGIONE_SOCIALE fosse stato rinunciato.
Infine, per quel che qui strettamente rileva, RAGIONE_SOCIALE ottenne un terzo decreto ingiuntivo, n. 657/2014, con cui fu ingiunto a RAGIONE_SOCIALE di pagarle la somma di Euro 226.000, a titolo di penale, ridotta a Euro 200 giornalieri, per il periodo dal 16/12/2010 al 22/1/2014.
2.3. Ciò precisato in fatto, si consideri che questa Corte ha costantemente ribadito che la clausola penale, che costituisce una pattuizione accessoria diretta a rafforzare il vincolo contrattuale mediante una concordata e preventiva liquidazione del danno, può essere stipulata per il caso di inadempimento definitivo ovvero per il solo ritardo nell’adempimento: in questa seconda ipotesi, per espressa previsione di legge, la clausola concorre con l’adempimento dell’obbligazione cui è collegata, nel senso che continua a gravare sul debitore finché egli continui a essere obbligato ad adempiere, mentre, se e quando l’ inadempimento diviene definitivo, cessa evidentemente questa sua funzione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 22050 del 03/09/2019; Sez. 1, n. 10441 del 27/04/2017).
2.4. Come rappresentato nell’atto di appello, il Tribunale in primo grado, pur avendo rimarcato la possibilità di «invitare la controparte alla stipula del contratto definitivo» e, in caso di rifiuto della stessa, di «qualificare il ritardo altrui in termini di inadempimento tali da esonerare dalla successiva corresponsione della penale ed eventualmente pervenire a pronuncia di risoluzione», non ha considerato, in fatto, lo svolgimento concreto dei rapporti intercorsi tra le parti e, in particolare, se l’ invito alla stipula già formulato da Euromeg fosse stato infruttuoso e tale da implicare un inadempimento definitivo.
In rinvio, pertanto , la Corte d’appello dovrà verificare se la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio sia o non compatibile con il principio esposto al punto 2.3., avuto riguardo ai fatti acquisiti al giudizio.
Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda