Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34904 Anno 2023
sul ricorso n.17505/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, quale Procuratore di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente incidentale –
contro
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34904 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente incidentale – contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 7684/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2010 RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME si opponevano a decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma ottenuto nei loro confronti da Banca Agrileasing s.p.a., che imponeva loro di pagare la somma di euro 137.096,84, oltre a interessi, quali canoni dovuti fino alla risoluzione di un contratto di leasing avvenuta per morosità della utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE Gli opponenti inoltre proponevano domanda riconvenzionale di condannare l’opposta a restituire ad RAGIONE_SOCIALE quanto le era stato corrisposto in forza del contratto di leasing.
L’opposta, divenuta RAGIONE_SOCIALE, si costituiva insistendo nella domanda monitoriamente presentata.
Il Tribunale, con sentenza del 23 maggio 2013, rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale degli opponenti.
RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_SOCIALE proponevano appello, cui controparte resisteva e che la Corte d’appello di Roma rigettava con sentenza del 3 dicembre 2018.
RAGIONE_SOCIALE e gli COGNOME hanno presentato ricorso sulla base di quattro motivi. Si è difesa con controricorso includente pure ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE. Si è difesa con controricorso includente analogo ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito fatto valere da RAGIONE_SOCIALE. Entrambe le controricorrenti/ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1526 c.c. per avere il giudice d’appello negato la nullità della clausola penale presente nell’articolo 19 del contratto per contrarietà a detto articolo.
Si richiama giurisprudenza di questa Suprema Corte (in particolare le sentenze nn. 21476/2017 e 27935/2018) secondo la quale da ciò deriverebbe nullità e si sostiene che la clausola non prevede il diritto a un equo compenso ai sensi dell’articolo 1526 bensì il pagamento dei canoni.
Sviluppate poi una serie di argomentazioni sul contenuto dell’accordo si giunge ad affermare che ‘ controparte vendette il bene ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore, con evidenti ricadute pregiudizievoli ‘ per l’utilizzatore qualora l’articolo 19 non venga dichiarato nullo. La nullità della clausola riporterebbe invero all’applicazione dell’articolo 1526; e si inseriscono qui ‘ le allegazioni degli opponenti ‘ riguardanti la domanda riconvenzionale.
Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1526, 1384 c.c. e 112 c.p.c. per avere il giudice d’appello negato la riduzione della clausola penale di cui all’articolo 19 del contratto.
Il motivo è particolarmente ampio (pagine 20- 35). In sintesi, si svolge dapprima una sorta di ‘ premessa in fatto ‘ ( pagine 21-22) e poi si invocano – per criticare
il passo della sentenza d’appello che nega la riduzione di quanto dovuto per la clausola penale per non essere stato ancora restituito il bene a causa della persistenza dell’uso da parte dell’utilizzatore – per gli articoli 1526 e 1384 c.c., affermando altresì che il giudizio sull’eventuale riduzione della clausola penale avrebbe potuto compiersi anche se il bene fosse stato ‘ venduto ad un terzo senza preventiva restituzione ‘, e sostenendo inoltre che ‘ ciò accadde perché il compratore accondiscese ‘ a lasciarlo all’utilizzatore in forza di un nuovo contratto di locazione.
Si dichiara successivamente : ‘ di seguito dimostreremo l’esistenza di tutti gli elementi per giustificare una decisa riduzione ‘ ( ricorso, pagina 27), se non eliminazione, della clausola penale. Segue l’esposizione di una serie di elementi (pagine 28-35) per illustrare che controparte non avrebbe subito perdita, bensì avrebbe ottenuto un guadagno superiore a quanto le sarebbe stato dovuto.
Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul quarto capo di impugnazione in appello riguardante la domanda riconvenzionale di somme per migliorie. Si richiama l’avere proposto tale domanda riconvenzionale in primo grado, asserendo che il primo giudice ne avrebbe omesso l’esame; di qui l’appello, ma anche la corte territoriale l’avrebbe poi omesso.
Con il quarto motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul quinto motivo d’appello richiedente la dichiarazione di nullità della clausola penale di cui all’articolo 19 per violazione della normativa antiusura, questione che sarebbe stata suscitata nella prima memoria di cui all’articolo 183 c.p.c. in primo grado e poi riproposta in una parte del quinto motivo d’appello.
Questi ultimi due motivi, considerato il loro contenuto, meritano immediato esame.
5.1 Non può non rilevarsi, in particolare, la natura dirimente del quarto motivo, che attiene alla censura completa che gli attuali ricorrenti avevano presentato, quali appellanti, nel quinto motivo del gravame, in quanto quest’ultimo motivo
aveva per oggetto la clausola penale di cui all’articolo 19 del contratto, su cui tutto poi viene a fondarsi.
Gli appellanti avevano lamentato l’omessa dichiarazione di nullità della clausola suddetta, e il giudice d’appello aveva ben percepito il rilievo fondamentale dell’esame di tale clausola, prendendo le mosse proprio dal relativo vaglio, così enunciando a pagina 3 s. della sua sentenza : ‘P reliminarmente, per priorità logica, occorre esaminare il quinto motivo di impugnazione il cui accoglimento potrebbe condurre al totale accoglimento dell’appello. Con esso, infatti, si deduce la nullità della clausola penale prevista dall’articolo 19 del contratto di leasing intercorso tra le parti, posta base ( sic ) della richiesta di emanazione dell’ingiunzione pagamento … che ha dato luogo al presente giudizio .’.
D’altronde, l’attuale ricorso non patisce difetto di autosufficienza al riguardo, poiché il profilo di nullità focalizzato sulla pretesa violazione della normativa antiusura è stato correttamente indicato come presente nella prima memoria di cui all’articolo 183 c.p.c. nel primo grado e nelle precisate conclusioni finali, nonché come rinvenibile in una componente del quinto motivo d’appello.
La corte territoriale, però, di quest’ultimo ha preso in considerazione solo l’altra componente, cioè quella relativa alla nullità della clausola penale per violazione dell’articolo 1526 c.c. (si vedano le pagine 4-6 della sentenza impugnata), pervenendo, dopo un’ampia illustrazione, a concludere ‘ per la legittimità della clausola ‘ e deducendone che era divenuto possibile, quindi, passare ‘ all’esame degli ulteriori motivi di impugnazione ‘ (pagina 6). Tuttavia, nessuna parola il giudice d’appello ha speso sull’ulteriore censura nella quale gli appellanti avevano prospettato un’altra ragione di nullità della medesima clausola, ovvero la tematica della normativa antiusuraria, incorrendo in tal modo nella qui denunciata violazione dell’articolo 112 c.p.c.
5.2 In analoga assoluta omissione d’esame il giudice d’appello è incorso per quel che denuncia l’attuale terzo motivo.
Nella quarta censura d’appello gli attuali ricorrenti avevano riproposto la domanda riconvenzionale attinente alla corresponsione di somme per pretese
migliorie -e anche qui sussiste autosufficienza, ciò essendo stato menzionato nella premessa del ricorso, e in particolare a pagina 3 come presente nell’atto di opposizione e a pagina 6 come quarto motivo d’appello -; ed è evidente che nella sentenza ora impugnata è stato integralmente omesso l’esame della relativa censura.
La fondatezza del quarto motivo, comunque, di per sé conduce all’assorbimento del primo e del secondo motivo del ricorso, nonché all’assorbimento dei due ricorsi incidentali condizionati (che presentano un medesimo contenuto), in quanto la controversia si basa proprio sulla clausola contrattuale che sostituisce in toto , se valida, l’articolo 1526 c.c.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi nonché i ricorsi incidentali. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023