Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29253 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29253 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
sul ricorso 29436/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 456/2021 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 da COGNOME NOME;
RITENUTO CHE
1.- ING RAGIONE_SOCIALE, che ha incorporato ING RAGIONE_SOCIALE, ha stipulato due leasing immobiliari con due società diverse, per due diversi immobili: l’uno in Frosinone e l’altro in Bassano del Grappa.
1.- In entrambi i rapporti è subentrata RAGIONE_SOCIALE, per cessione del contratto.
2.ING RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, atteso l’inadempimento della concedente, che non aveva corrisposto alcune rate, ha agito davanti al Tribunale di Brescia per ottenere la restituzione degli immobili, ed in quel giudizio, che è stato definito, la RAGIONE_SOCIALE ha posto questioni analoghe a quelle che qui fa valere.
3.-RAGIONE_SOCIALE infatti ha citato, sempre davanti al Tribunale di Brescia, la ING RAGIONE_SOCIALE per ottenere la declaratoria di nullità del leasing sia perché non avrebbe mai ricevuto i documenti contrattuali, sia per il superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti, sia per far valere la natura usuraria della penale e la indeterminatezza di altre clausole.
3.1.- Il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda, assumendo che il testo contrattuale avrebbe dovuto essere consegnato da chi ha ceduto il contratto, e comunque che quel testo era noto; che la penale non era soggetta a valutazione di usura, ma di iniquità; che gli interessi moratori non erano soggetti al tasso soglia.
3.2.- Questa decisione è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello di Brescia, salvo quanto agli interessi moratori, essendo nel frattempo intervenuta decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che ha precisato come anche quegli interessi si applichi il tasso soglia. Su questo punto la Corte di Appello ha però osservato che non vi era alcuna prova che quel tasso fosse stato superato.
4.- Contro tale decisione ricorre al RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi (il quarto è suddiviso in più autonome censure). ING RAGIONE_SOCIALE ne chiede il rigetto con controricorso.
CONSIDERATO CHE
5.- Va premesso che non opera il giudicato esterno contenuto nella sentenza del Tribunale di Brescia, di cui si è fatto cenno, emessa a seguito di azione intentata da ING RAGIONE_SOCIALE per la restituzione degli immobili: si tratta di giudicato che si è formato su uno solo dei contratti, ma soprattutto il giudicato è qui invocato non su accertamenti susc ettibili di passare, per l’appunto, in giudicato, quanto su valutazioni che non costituiscono accertamenti di fatto: che la clausola penale non concorra alla usura, che gli interessi moratori non sono suscettibili di tasso soglia. Questioni giuridiche su cui non si forma giudicato alcuno.
5.1- Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione dell’articolo 119 TUB.
Deduce che il cessionario del contratto ha diritto ad avere i documenti contrattuali dal finanziatore e non necessariamente dal cedente. L’articolo 119 TUB lo prevede espressamente, ed è pacifico che quei documenti sono stati chiesti e mai concessi.
Il motivo è inammissibile.
Oltre a quella ratio , la decisione impugnata ne contiene un’altra: a pagina 6, osservano i giudici di merito, che <>.
Questa ratio non è impugnata, ed è da sola sufficiente, fondata o meno che sia, a sorreggere la decisione.
6.-Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione dell’articolo 1815 c.c.
Nei giudizi di merito ha posto la questione della natura usuraia della clausola penale, ossia la questione del calcolo della clausola penale ai fini della complessiva usura quanto alle somme pretese a corrispettivo.
I giudici di merito hanno osservato che la clausola penale svolge funzione diversa da quella di corrispettivo del prestito del denaro, e dunque non contribuisce al calcolo del superamento del tasso soglia di quel corrispettivo, ed ha evidentemente una funzione diversa, che è quella di predeterminare il risarcimento del danno in caso di inadempimento.
Lamenta la ricorrente che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, ossia per stabilire se il tasso di interesse è da usura, vanno considerate tutte le remunerazioni, a qualsiasi titolo promesse al creditore, e tra queste remunerazioni rientra anche quella fornita dalla clausola penale.
Il motivo è inammissibile.
E’ inammissibile poiché non è dato conoscere il testo della clausola penale, che non è riportato in alcun modo, con la conseguenza che è impossibile verificare se quella clausola abbia un contenuto atipico o comunque un contenuto che possa rispondere anche alla funzione tipica degli interessi.
E’ inammissibile altresì in quanto la decisione impugnata prende in considerazione una penale per risoluzione da inadempimento, mentre gli argomenti addotti dalla ricorrente attengono semmai ad una penale da estinzione anticipata. Ossia: la ricorrente assume che la penale da estinzione anticipata può rientrare nel concett o di ‘altra remunerazione’ del capitale, e dunque concorrere al superamento del tasso soglia, ma la penale qui in discussione, secondo quanto accertato dai giudici di merito (il contenuto, si ripete, non è riportato in ricorso) è quella prevista a fronte della risoluzione per inadempimento, e non per l’estinzione anticipata.
L a penale prevista per l’inadempimento ha una funzione affatto diversa da quella svolta dagli interessi quali corrispettivo del denaro, ed è infatti soggetta a diverso rimedio.
7.- Con il terzo motivo la ricorrente prospetta violazione dell’articolo 1815 c.c.
La questione attiene alla applicabilità dei limiti di legge agli interessi moratori: il giudice di primo grado aveva sposato la tesi secondo cui agli interessi moratori non si applica la disciplina del tasso soglia. Nelle more del giudizio di appello è intervenuta la decisione di questa Corte a Sezioni unite, che invece ha statuito il contrario. La Corte di Appello si è adeguata a tale orientamento, ma ha tuttavia osservato che la ricorrente non solo non aveva provato che il tasso di quegli interessi superava la soglia di legge, ma neanche aveva allegato documentazione idonea a poterlo in qualche modo evincere, e che comunque da quella in atti, quel superamento non era ricavabile.
La ricorrente contesta questa tesi. Sostiene che, a causa della inerzia della concedente nel concederle i documenti, non aveva potuto depositarli in tempo e che comunque il superamento del tasso soglia era possibile ricavarlo dalle prove comunque in atti, ossia dai documenti depositati.
Il motivo è inammissibile.
E’ principio di diritto che <> (Cass. Sez. Un. 19597/ 2020).
La ricorrente non contesta specificamente la decisione di appello che ha fatto applicazione di tale principio, limitandosi a sostenere la difficoltà di depositare documenti contrattuali, che pure invece erano in atti, e non dice alcunché sul rispetto di tale onere di allegazione, ossia della allegazione di quali siano stati di fatto gli interessi applicati.
Non contesta, tra l’altro, quanto sostengono i giudici di appello: che l’unico documento che avrebbe potuto specificare il superamento del tasso soglia degli interessi moratori è stato tardivamente depositato solo in secondo grado. Del resto, la tesi secondo cui gli interessi si potevano ricavare dai documenti in atti richiede una rivalutazione nel merito dell’accertamento fatto dai giudici di appello, secondo i quali dai documenti in atti, pe r l’appunto, non era dato ricavare alcunché.
8.-Con il quarto motivo la ricorrente prospetta violazione degli articoli 1348, 1418, 1526 c.c.
La questione verte sempre sulla rilevanza usuraria o comunque, in questo caso, sulla nullità per indeterminatezza della clausola prevista alla condizione n. 18, di cui si è detto anche prima.
Secondo la ricorrente questa clausola è di contenuto talmente indeterminato da consentire alla parte di approfittare dell’affare lucrando un guadagno ingiusto, poiché prevede che il bene oggetto di leasing possa essere venduto e che dal ricavato vadano detratti i canoni ancora da pagare.
Il motivo è inammissibile.
Non solo il contenuto della clausola non è riferito e dunque non è noto.
Ma soprattutto la censura non si confronta con la ratio della decisione impugnata, la quale è nel sens o che non c’è prova di un ingiusto vantaggio per la parte concedente, che non può consistere soltanto nel potere di vendere il bene, ma che deve invece, per essere nulla, procurare al concedente un vantaggio superiore a quello che avrebbe avuto in caso di pagamento del canone.
La ricorrente contesta questa ratio con un argomento infondato: che il vantaggio di quel tipo starebbe nel fatto di ottenere (si suppone mediante la vendita) un pagamento immediato al posto di uno differito nel tempo, come sarebbe stato se il rapporto fosse continuato e fossero stati pagati i canoni.
Ma, al di la del fatto che questo non è un vantaggio ingiusto di per sé, posto che è l’effetto tipico della clausola (vendere il bene e compensare il ricavato con quanto dovuto dall’utilizzatore) e che anzi è nello stesso interesse dell’utilizzatore, il quale beneficia della compensazione; al di là di ciò , l’effetto postulato come ingiusto è in realtà quello tipico procurato dall’inadempimento, nel senso che la soddisfazione immediata del concedente (avere subito il corrispettivo del leasing attraverso quello della vendita del bene) è l’esito della risoluzione anticipata causata dall’inadempimento.
8.- Il quinto motivo non è in realtà un motivo vero e proprio poiché la ricorrente si limita a prospettare che in caso di accoglimento del ricorso e annullamento della sentenza venga travolta altresì la disposizione sulle spese.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nella misura di 6000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, ed oltre a spese generali ed accessori come per legge in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Roma 10.7.2023