Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30015 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30015 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8608/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro RAGIONE_SOCIALE IN
LIQUIDAZIONE -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE PESCARA n. 33/2019 depositato il 06/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Per quanto rileva in questa sede, con decreto depositato in data 6.2 .2019, il Tribunale di Pescara ha rigettato l’opposizione al passivo ex art. 98 legge fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE -nella qualità di mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avverso il decreto con cui il G.D. aveva, a sua volta, rigettato la domanda di insinuazione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, proposta dalla predetta RAGIONE_SOCIALE relativamente al contratto di sale e lease back immobiliare n. 6381309, per l’importo di € 73.953,41 per canoni insoluti alla data di risoluzione, oltre € 467,54 per indicizzazione del 12.2.2009, di € 661.420,23 per capitale a scadere al 28.1.2009, oltre interessi di mora sul dovuto alla data di fallimento del 30.7.2008.
Il decreto, dopo aver dato atto che la validità del predetto contratto di sale e lease back (contestata dalla curatela) era stata definitivamente accertata dallo stesso Tribunale con la sentenza n. 969/2017, ha ritenuto non fondata l’opposizione, in primo luogo, sul rilievo dell’inapplicabilità della disciplina dell’art. 72 quater legge fall. ad un contratto di RAGIONE_SOCIALE risolto antecedentemente alla dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE utilizzatrice (come nel caso di specie), con conseguente applicabilità dell’art. 1526 cod. civ..
Il giudice di merito ha, altresì, ritenuto non fondata la domanda comunque proposta dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, anche ai sensi dell’art. 1526 cod. civ., sul rilievo che, in base a tale norma, il creditore non può essere ammesso al passivo per i canoni scaduti e non pagati e per gli interessi contrattuali calcolati fino alla data del fallimento, salvo il diritto all’equo compenso.
Nel caso di specie, l’equo compenso non era stato richiesto né documentato, né comunque l’opponente aveva articolato una domanda risarcitoria, non avendo posto all’attenzione del tribunale elementi utili a fondare una pronuncia in tal senso.
Infine, il decreto ha evidenziato che non risultava pertinente la prova testimoniale articolata, né la CTU richiesta poteva supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prove.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandolo a tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione e/o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. nonché omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. rappresentato dalla clausola n. 21 del contratto di lease back.
Espone la ricorrente che il Tribunale di Pescara ha errato nel ritenere che la stessa non avesse articolato una domanda risarcitoria, non avendo considerato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto l’ammissione al passivo dei canoni scaduti e a scadere proprio a titolo di risarcimento del danno, in conformità a quanto previsto dalla clausola penale pattuita dalle parti agli artt. 21.3, 21.4, 21.5 del NUMERO_DOCUMENTO di RAGIONE_SOCIALE n.6381309, clausola di cui il giudice di merito aveva omesso ogni analisi o menzione, in violazione dell’art. 112 c.p.c..
Tale clausola aveva, peraltro, formato oggetto di discussione tra le parti, tanto è vero che nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione ex art. 98 legge fall. la curatela ne aveva eccepito la nullità per mancanza di causa e comunque per indeterminatezza.
Espone, altresì, la ricorrente che il Tribunale aveva violato il principio della domanda ex art 112 c.p.c. in quanto la stessa non aveva mai invocato l’applicabilità dell’art. 72 quater legge fall.
Deduce, infine, la ricorrente la legittimità della clausola penale pattuita, prevedendo la stessa la defalcazione dal credito complessivo vantato dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di quanto ricavato dalla
vendita o da altra allocazione del bene, in conformità alla nuova disciplina del RAGIONE_SOCIALE introdotta con l’art. 1 commi 136 -139 L. n. 124/2017.
Il motivo è infondato, atteso che il fatto di cui la ricorrente lamenta l’esame (omessa considerazione della clausola penale di cui all’art. 21 del contratto), pur oggetto di discussione tra le parti, è privo del requisito della decisività ai fini dell’ammissione della domanda di insinuazione al passivo svolta.
E’ pur vero che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha svolto una domanda risarcitoria, avendo chiesto l’ammissione al passivo delle somme (canoni insoluti e a scadere) pattuite nella clausola penale, la quale non ha altro scopo se non la predeterminazione anticipata del risarcimento del danno (per Cass. n. 18195/2007 in tema di “RAGIONE_SOCIALE” traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il risarcimento del danno a favore del concedente può essere determinato anticipatamente, a norma dell’art. 1382 cod. civ., attraverso clausola penale, secondo una pattuizione che può comprendere la trattenuta delle rate versate, in quanto espressione dell’autonomia privata). Tuttavia, alla luce dell’insegnamento della recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 2061/2021, l’omessa considerazione della clausola penale è, nel caso di specie, priva di decisività, in quanto il suo esame non avrebbe comunque condotto ad una decisione diversa in ordine all’esito dell’istanza di ammissione al passivo svolta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Va, preliminarmente, osservato che questa Corte, già con la sentenza n. 2538/2016 (conf. Cass. n. 21418/2017), aveva affermato l’onere del concedente di proporre ‘ una domanda di ammissione al passivo completa in tutte le sue richieste nascenti dall’applicazione dell’art. 1526 c.c.: la restituzione di tutti i canoni all’utilizzatore e del bene alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la possibilità di pretendere, a titolo di risarcimento ex art. 1453, primo comma,
c.c., la differenza la differenza tra l’intero corrispettivo contrattuale a carico dell’utilizzatore ed il valore del bene, secondo i prezzi correnti al tempo della liquidazione ‘.
Tale orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite con la citata pronuncia n. 2061/2021, ove ha evidenziato ‘ … che il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere di formulare una domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 l.f., in seno alla quale, invocando l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, offra al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva; e per consentire siffatta valutazione da parte del giudice delegato, è chiaro onere dell’istante quello di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di RAGIONE_SOCIALE, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa..’.
Nel caso di specie, dall’esame della domanda di insinuazione al passivo svolta dalla ricorrente, dalla stessa trascritta alle pagg. 6 e 7 del ricorso, emerge che la stessa, al fine di far valutare l’equità della penale pattuita, non aveva potuto indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del RAGIONE_SOCIALE (non risultando questo ancora allocato), né risulta che la odierna ricorrente avesse allegato una stima attendibile del valore di mercato dello stesso bene al momento del deposito dell’istanza, essendosi limitata, in sede di opposizione allo stato passivo, ad invocare una CTU affinché il giudice accertasse tale valore. Tale accertamento, tuttavia, rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale non è quindi obbligato a disporlo (come avvenuto nel caso in esame).
Dunque, in conclusione, l’eventuale esame da parte del giudice di merito della clausola penale non avrebbe comunque potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Infine, destituita di fondamento è la censura secondo cui il Tribunale avrebbe violato il principio della domanda ex art 112 c.p.c., sul rilievo che il giudice di merito ha escluso l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 72 quater legge fall. nonostante la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non ne avesse mai invocato l’applicazione.
In proposito, anche ammettendo che il Tribunale di Pescara si fosse pronunciato su una questione non sollevata dalla ricorrente, la decisione sarebbe eventualmente sovrabbondante, ma non certo affetta da nullità, essendosi il giudice di merito pronunciato anche sulla domanda di insinuazione al passivo fondata sull’applicazione dell’art. 1526 cod. civ..
3. Con il secondo motivo è stato dedotto, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame della sentenza n. 969/2017 del Tribunale di Pescara – che aveva respinto la domanda di nullità ex art. 2744 cod. civ. e/o inefficacia ex art. 66 legge fall., 2901 cod. civ. del contratto di sale e lease back- quale fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce la ricorrente che il Tribunale di Pescara aveva omesso di considerare che era stata accertata la piena legittimità e validità del contratto in oggetto e della clausola penale contenuta nell’art. 21. Ne consegue che il giudice di merito avrebbe dovuto ammettere la domanda di insinuazione al passivo svolta dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
4. Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Pescara, con sentenza definitiva, ha accertato la validità del contratto di sale e lease back di cui la curatela aveva invocato la nullità per pretesa violazione del patto commissorio (art. 2744 cod. civ.) o, in subordine, ne aveva chiesto la revoca. Non emerge affatto, in ogni caso dalle allegazioni delle parti, e dal decreto impugnato, che la predetta sentenza abbia valutato altresì la validità della clausola penale, il cui accertamento è comunque del tutto irrilevante.
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’ammissione al passivo del credito vantato a seguito della risoluzione del contratto di RAGIONE_SOCIALE (avvenuta in periodo antecedente al fallimento dell’utilizzatore): se la validità del contratto di RAGIONE_SOCIALE aveva natura pregiudiziale rispetto alla domanda di ammissione al passivo, atteso che in presenza della nullità del predetto contratto nessun credito il lessor avrebbe potuto, in radice, vantare come traente origine dal predetto contratto, l’accertata validità del contatto non comporta certo l’automatica fondatezza della domanda di ammissione al passivo, la quale va valutata alla stregua di tutt ‘ altri presupposti.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ..
Deduce la ricorrente che la condanna al rimborso delle spese è del tutto illegittima atteso che l’opposizione si era comunque resa necessaria per la correzione dell’errore materiale riguardante il distinto NUMERO_DOCUMENTO. 6381308 e per l’esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine all’argomento in decisione, che avrebbe dovuto giustificare la compensazione delle spese di lite.
6. Il motivo è inammissibile.
Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (vedi Cass. n. 19613/2017).
Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la curatela costituita in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 26.09.2023