Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18063 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27668/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, domiciliata presso l ‘avvocato NOME AVV_NOTAIO (EMAIL), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
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ricorrente – contro
BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (EMAIL), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (EMAIL) e COGNOME
NOME (EMAIL), giusta procura speciale allegata al ricorso.
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contro
ricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 699/2021 depositata il 26/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto da RAGIONE_SOCIALE, avanti al Tribunale di Firenze, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, e, nel merito, l’intervenuta estinzione della fideiussione personale da lui prestata nonché la nullità della clausola risolutiva contenuta nel contratto di leasing, sulla scorta del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva resistendo il RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Con sentenza n. 1773/2016 del 5 maggio 2016 il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto; dichiarava inammissibile la domanda nuova proposta da parte opposta; condannava l’opponente al rimborso delle spese processuali.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME proponeva appello; si costituiva resistendo al gravame la banca appellata.
2.1. Con sentenza n. 699/2021 del 26 marzo 2021 la Corte di Appello di Firenze rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, in qualità di erede di
COGNOME NOME, propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 18 e 20 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c. per non avere il giudice di appello dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze nel procedimento monitorio (pag. 8 e 9 della sentenza impugnata).
Deduce che la Corte d’Appello di Firenze ha erroneamente affermato che l’opponente COGNOME avrebbe dovuto eccepire, sin dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18 e 20 cod. proc. civ., in quanto ha erroneamente ritenuto che egli avesse invocato solo il criterio generale di cui all’art. 18 cod. proc. civ. e non anche il foro competente ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., che invece era stato contestato come foro della conclusione del contratto.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per non avere il Giudice di appello rilevato l’estinzione della fideiussione’.
Deduce che la corte territoriale ha omesso di considerare la mancata approvazione per iscritto della deroga all’art. 1957 cod. civ., che comporta l’estinzione della fideiussione, per non avere la società creditrice proposto tempestivamente, e comunque entro il termine indicato dalla norma citata, le proprie istanze nei confronti del debitore principale e del fideiussore.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e
falsa applicazione dell’art. 1526 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per non avere il Giudice di appello riconosciuto la nullità della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 15 del contratto’.
Censura la sentenza impugnata, là dove considera ‘pienamente lecito se le parti nell’esercizio della propria autonomia privata determinano la somma che una di loro dovrà pagare all’altra in caso di inadempimento, importo che costituisce la liquidazione, in via forfetaria ed anticipata, del risarcimento dovuto dalla parte inadempiente, salvo diversa pattuizione’, senza tenere conto che l’art. 1526 cod. civ. costituisce norma imperativa inderogabile.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ‘Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per non avere il Giudice di appello riconosciuto la presenza di un errore materiale nel calcolo delle somme richieste e l’errata valutazione del bene oggetto della locazione’.
5. Il primo motivo è inammissibile.
Non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha inteso come foro non contestato, correlando l’art. 20 cod. proc. civ. con l’art. 1182 cod. civ., quello del luogo della esecuzione dell’obbligazione, in conformità al costante orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui ‘ai fini della determinazione della competenza territoriale, il locus destinatae solutionis dell’obbligazione del fideiussore si identifica con il luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione garantita in quanto le modalità di adempimento di quest’ultima si estendono, salva diversa previsione del titolo, al debito fideiussorio’ (Cass. 4757/2005; 449/2005; 14852/2001; 422/1982).
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il motivo che non censura tutte le rationes decidendi dell’impugnata sentenza è inammissibile, dal momento che quando la sentenza
sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (tra le tante, v. Cass., 19/05/2022, n. 16242).
6. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l’art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell’altro contraente (Cass. n. 9245/2007).
7. Il terzo motivo è infondato.
La corte fiorentina ha affermato che, a tutto concedere, in applicazione dell’art. 1526 cod. civ. può derivare il potere del giudice di ridurre l’ammontare della somma concordemente determinata a titolo di penale, qualora risulti che la stessa sia manifestamente eccessiva ed abbia determinato un ingiustificato arricchimento per la concedente e non, invece, di dichiarare la nullità della pattuizione per violazione di norme imperative.
Orbene, la motivazione risulta conforme al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, è sottoposta all’applicazione analogica dell’art. 1526 cod. civ., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall’utilizzatore al concedente, con diritto del primo all’eventuale residuo (v. Cass., n. 10249/2022; v. anche Cass., 16632/2023: In caso di leasing traslativo risolto prima dell’entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, non operando quest’ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica l’art. 1526 cod. civ., con conseguente validità della clausola di confisca che preveda la detrazione, in favore dell’utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario -nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta- far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all’utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall’impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria).
Il quarto motivo è inammissibile, oltre che infondato.
In disparte il non marginale rilievo per cui invoca il vizio, non più esistente, di ‘motivazione insufficiente’, il motivo risulta dedotto in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., in quanto non risulta specificatamente indicato se, in relazione al prospettato errore materiale nei canoni conteggiati, sia stato proposto motivo di appello.
Risulta inoltre dedotto in violazione dell’art. 348 -ter cod. proc. civ., là dove denuncia l’omesso esame di un punto decisivo della controversia in presenza di cd. doppia conforme, senza indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello e senza dimostrare che esse sono tra loro diverse (Cass., 09/08/2022, n. 24508; Cass., 5528/2014).
E’ oltretutto infondato, perché, come si evince dall’orientamento di questa Suprema Corte riportato in sede di scrutinio del terzo motivo, il valore da detrarre dal maggior credito della concedente non è quello di mercato alla riconsegna del bene, ma quello incassato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza