Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18120 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6684/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PADOVA n. Rep. 169/2019 depositato il 11/01/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-In data 17/06/2016 RAGIONE_SOCIALE intimò la risoluzione ex art. 1456 c.c. di due contratti con cui nel 2008 aveva concesso in locazione finanziaria alcuni immobili alla RAGIONE_SOCIALE, cui nel 2012 era subentrata RAGIONE_SOCIALE, stante l’inadempimento della utilizzatrice nel pagamento dei canoni.
1.1. -Sopravvenuto il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE chiese l’ammissione al passivo del credito di € 28.338,55 per il primo contratto ed € 5.762,70 per il secondo, a titolo di canoni insoluti, e non anche di penale per risoluzione anticipata.
1.2. -Il Giudice Delegato motivò il rigetto della domanda con la nullità dell’art. 14 delle condizioni generali dei contratti, per contrasto con le norme imperative di cui all’art. 1526 c.c.
Il contenuto dell’art. 14 cit ato è così riportato a pag. 13 del ricorso: ” In caso di risoluzione l’Utilizzatore dovrà versare al Concedente, a titolo di penale e salvo maggior danno, tutti gli importi maturati a suo carico, a qualsiasi titolo (canoni periodici, indicizzazioni, spese, anche legali, interessi di mora ecc.) fino alla data di risoluzione del contratto (tranne ovviamente quelli già versati, che restano definitivamente acquisiti al Concedente) (=scaduto) e inoltre tutti gli importi contrattualmente previsti a suo carico fino alla data di scadenza originaria del contratto di locazione finanziaria (leasing), compreso l’importo del prezzo fissato per l’esercizio della facoltà di acquisto alla scadenza … attualizzati al tasso base .. (= scaduto attualizzato). L’Utilizzatore avrà però diritto di ricevere dal Concedente l’eventuale ricavo dalla vendita o dal reimpiego in locazione finanziaria (leasing) dell’immobile oggetto del presente contratto e da indennizzi assicurativi al netto di tutte le spese ed oneri, anche se giudiziali e non ripetibili, e comunque a qualsiasi titolo sostenuti dal Concedente, anche se connessi al recupero ed alla vendita e reimpiego in locazione finanziaria (leasing) dell’immobile e nello svolgimento delle pratiche anche legali dirette a conseguire indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi. Sull’importo dovuto a titolo di penale (scaduto + scadere attualizzato) decorrono gli interessi di mora come previsti all’articolo 4 delle Condizioni Generali dalle singole scadenze per gli
importi maturati prima della risoluzione e da quest’ultima per quelli successivi attualizzati. È comunque riservata al Condente la facoltà di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l’adempimento del presente contratto. Resta comunque impregiudicata, in ogni caso, per il Concedente qualunque altra facoltà prevista dalla legge per l’ipotesi di inadempimento “.
1.3. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Padova ha rigettato l’ opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE, confermando la nullità della suddetta clausola n. 14 per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 1526 c.c.
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in tre mezzi, cui il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. in quanto il tribunale avrebbe omesso di motivare circa la ritenuta nullità della clausola penale prevista dall’a rt. 14 delle condizioni generali di contratto, per contrasto con l’ordine pubblico economico e, in particolare, con l’art. 1526 c.c., essendosi limitato a richiamare un precedente di legittimità.
2.2. -Il secondo mezzo denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1343, 1382, 1384, 1418, 1419 e 1526, commi 1 e 2, c.c., 96 l.fall., nonché, seppure in via indiretta, della Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario internazionale del 28 maggio 1988 (recepita nell’ordinamento italiano con la l. 14 luglio 1993, n. 259), per avere il tribunale ritenuto nulla la clausola penale prevista dall’art. 14 delle condizioni generali di contratto, per violazione dell’ordine pubblico economico ed, in particolare, dell’art. 1526 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza, cui detta clausola sarebbe invece conforme, tanto più che, in luogo della disciplina di cui alla norma citata, andrebbe applicata la disciplina pattizia , nient’affatto nulla, dal momento che la Convenzione di Ottawa consente al concedente, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, di esigere il pagamento anticipato
dei canoni, se previsto dal contratto, mentre il risarcimento del danno dovrebbe essere tale da porlo nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto sicché la pattuizione della penale sarebbe valida solo se non comporti un risarcimento eccessivo in rapporto ai danni dettagliati nella medesima Convenzione (art. 13, § 2, lett. b).
2.3. -Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione delle stesse norme indicate nel secondo, cui aggiunge gli artt. 1175, 1375 c.c., per avere il tribunale: a) ritenuto nulla la clausola penale prevista dall’articolo 14 delle condizioni generali di contratto, per mancata determinazione delle modalità e condizioni di vendita, nonché di tempi e modalità per riversare il corrispettivo in favore dell’utilizzatore, essendo le stesse in realtà pienamente valide ed efficaci, in quanto conformi alla ratio dell’art. 1526 c.c. e potendo, tutt’al più il Giudicante provvedere alla riduzione della penale ex art. 1526, comma 1, c.c. e 1384 c.c.; b) ritenuto nulla la predetta clausola nella sua interezza, e quindi anche in relazione alla prevista irripetibilità dei canoni percepiti, nonostante la piena coerenza con l’art. 1526, comma 2, c.c., il tutto in forza di un precedente rimasto isolato (Cass. 888/2014) e superato (Cass. 19272/2014, 25863/2017, 15202/2018, 18326/2018, che hanno ritenuto la piena validità ed efficacia di identiche clausole penali).
-Nessuno dei tre motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, può trovare accoglimento.
-La manifesta infondatezza del primo motivo si apprezza agevolmente alla luce dei due successivi, i quali aggrediscono proprio la motivazione che si assume omessa, per plurimi vizi di violazione di legge; motivazione che è invero alquanto ampia, e si snoda lungo due distinte rationes decidendi .
4.1. -In base alla prima ratio , la clausola n. 14, che prevede il meccanismo ” scaduto+scadere -bene “, sarebbe nulla per violazione dell ‘art. 1526 c.c. , in quanto: i) trattandosi di contratti di leasing traslativi già risolti al momento del fallimento, non trova applicazione l’art. 72-quater l.fall., con conseguente rilievo della distinzione tra leasing traslativo (cui si applica l’art. 1526 c.c.) e
leasing di godimento (cui si applica l’art. 1458 c.c.); ii) non assume rilievo la riforma di cui alla legge n. 124 del 2017, trattandosi di contratto risolto nel 2016, anteriormente alla sua entrata in vigore; iii) nel leasing traslativo, l’utilizzatore con i ratei versati paga non solo il “consumo” del bene, ma anche una parte del suo prezzo; iv) la problematica sottesa alla risoluzione del contratto di leasing è il riequilibrio nella posizione dei contraenti e la Cassazione, nel sostenere l’inderogabilità dell’art. 1526 c.c. (Cass. 19732/2011), ha dichiarato nulle le clausole penali determinate sommando debito scaduto, debito a scadere e restituzione del bene (dette in gergo ” scaduto+scadere+bene “), in quanto comportano un ingiustificato arricchimento in favore del concedente, così come la semplice restituzione delle prestazioni (bene e canoni versati) comporterebbe un danno per il concedente, che non vedrebbe remunerato l’utilizzo medio tempore del bene; v) da qui deriva l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., per cui il proprietario che si vede restituire il bene è tenuto a versare a sua volta i ratei ricevuti, trattenendo il cd. equo indennizzo (che comprende non solo la remunerazione del godimento del bene, ma anche il suo deprezzamento corrispondente alla sua incommerciabilità come nuovo, nonché il logoramento per l’uso) oltre al risarcimento dei danni (per il mancato guadagno); vi) nella prassi è invalsa l’adozione delle clausole ” scaduto+scadere -bene “, che in caso di risoluzione prevedono il pagamento dei canoni maturati e di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto (compreso il ‘ riscatto ‘) con diritto dell’utilizzatore a ‘scalare’ quanto il concedente percepisce dalla rivendita o reimpiego del bene, in modo da evitare ogni ingiusto arricchimento (poiché, una volta detratto il valore del bene, l’acquisizione di tutte le rate del leasing, scadute e a scadere, integra la restituzione del capitale oggetto di finanziamento, degli interessi convenuti, delle spese e degli utili dell’operazione finanziaria); vii) la Cassazione ha dichiarato la nullità di siffatte clausole per contrarietà all’ordine pubblico economico e segnatamente alla previsione dell’art. 1526 c.c., applicabile in via analogica ai casi di risoluzione anticipata del contratto, prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore (Cass. 21476/2017).
4.2. -In base alla seconda ratio , la diversa tesi della validità della clausola ” scaduto+scadere -bene ” non esclude comunque che il giudice di merito debba valutare se la penale sia manifestamente eccessiva, ad esempio per la sua «estrema genericità», quando la sua attuazione sia rimessa «alla piena discrezionalità della concedente quanto ai tempi, modalità e condizioni di vendita e quanto ai tempi e modalità con cui il corrispettivo dovrebbe essere riversato in favore dell’utilizzatore» (Cass. 888/2014). La validità di simili clausole può dunque sussistere solo ove risulti «specificamente attribuito all’utilizzatore il diritto di recuperare proprietà e disponibilità del bene oggetto del leasing, in termini prestabiliti e precisi, oppure il diritto di imputare il valore dell’immobile alla somma dovuta in restituzione delle rate a scadere, ove le parti così preferiscano».
4.3. -Di qui la conclusione che la clausola contenuta nell’art. 14 delle condizioni generali di contratto , quand’ anche ritenuta valida in astratto, non lo è in concreto, per la sua inidoneità a soddisfare i requisiti indicati da Cass. 888/2014, essendo rimessi «all’assoluta ed insindacabile discrezionalità del concedente i tempi, le modalità e le condizioni della vendita, nonché i tempi e le modalità per riversare il corrispettivo in favore dell’utilizzatore».
-Ebbene, proprio questa duplicità di rationes consente di prescindere dalla nullità ‘ in astratto ‘ della clausola in esame -erroneamente affermata con la prima ratio, contestata nel secondo motivo (cfr. Cass. Sez. U, 2061/2021; Cass. 28022/2021, 5754/2022, 28814/2023) -e di valorizzare invece la sua invalidità ‘ in concreto ‘, accertata con la seconda ratio (contestata nel terzo motivo), posto che l’aggiramento del principio sotteso al l’art. 1526 c.c. sussiste ogni qual volta una clausola del genere impedisca, se applicata alla lettera, l’esercizio del potere redistributivo insito nelle prerogative giudiziali della riduzione ad equità.
-Si ha riguardo al l’orientamento di questa Corte venutosi a consolidare proprio a partire dalla citata pronuncia delle Sezioni unite n. 2061 del 2021 (cfr. Cass. 7367/2023, 27133/2023, 30721/2023, 30008/2023, 30018/2023), sulla scorta dei seguenti principi:
in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti (quale quello oggetto del contendere) resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica a quest’ultima figura (così apprezzata dal giudice di merito) della disciplina dell’art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’articolo 72 quater della legge fallimentare;
la ragione di questa distinzione nella disciplina degli effetti risolutori tra le due figure di leasing è quella di far fronte, nel caso di leasing traslativo, all’esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell’autonomia privata, là dove questa venga a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (attraverso la restituzione del bene, l’acquisizione delle rate riscosse e il risarcimento del danno) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto;
nel leasing traslativo, la risoluzione resta soggetta all’applicazione in via analogica delle disposizioni di cui all’art. 1526 c.c., con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, per cui l’utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo, però, diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d’uso, oltre al risarcimento del danno;
nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore, intervenga il fallimento di quest’ultimo, il concedente che, in applicazione dell’art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore, è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato
all’attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell’art . 1526, comma 2, c.c.
6.1. -Nel caso in esame rileva in modo particolare il principio da ultimo citato, per cui la domanda di insinuazione al passivo deve essere ‘ completa ‘ , in difetto non potendo nemmeno venire in rilievo le questioni sollevate con il terzo motivo.
Difatti, se da un lato è vero che la clausola penale non è ‘ di per sé ‘ invalida, dall’altro è anche vero che essa non può essere ‘d i per sé ‘ considerata non manifestamente eccessiva, ove il ricorrente, pur chiedendo solo lo ‘ scaduto ‘ , trattenga il bene e ometta di esporre quanto medio tempore recuperato attraverso la sua riallocazione, o, in mancanza, di allegare la stima del suo valore.
Posto che l’utilizzatore avrebbe diritto ex art. 1526 c.c. a recuperare i canoni pagati, la mancata allegazione dei suddetti elementi da parte del concedente (che pure insinui al passivo solo lo ‘ scaduto ‘) , preclude al giudice l’esercizio del potere di riduzione della penale; in altri termini, senza una domanda completa il ricorso diventa inammissibile per difetto di interesse, poiché viene elusa la disciplina restitutoria dettata dalle Sezioni unite, che impone la restituzione del bene al concedente, ma anche la restituzione all’utilizzatore dei canoni pagati, nonché il computo di tutti i canoni (percepiti, scaduti e a scadere, compresi gli importi dovuti per opzione e accessori) e quindi una riparametrazione complessiva con detrazione del valore di riallocazione o di stima.
Nella citata sentenza n. 2061 del 2021 è scritto invero a chiare lettere che « il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere di formulare una domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 l.f., in seno alla quale, invocando l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, offra al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva; e per consentire siffatta valutazione da parte del giudice delegato, è chiaro onere dell’istante quello di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del
valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa ».
6.2. -Di recente questa Corte ha altresì precisato come dalla citata decisione delle Sezioni Unite emerga che vi è un preciso onere almeno di specifica allegazione, in funzione di prova del valore, che grava sul creditore che insinua al passivo il credito risarcitorio fondato sulla clausola contrattuale, con conseguente superamento dell’indirizzo (Cass. 8980/2019, 18543/2019), che pareva consentire al giudice di procedere di propria iniziativa alla stima in sede di accertamento del passivo (Cass. 30018/2023; cfr. Cass. 30001/2023).
6.3. -Può allora concludersi che, anche al di là della seconda ratio decidendi della decisione impugnata, incentrata formalmente sulla genericità della clausola in questione, ciò che risulta ostativo all’accoglimento del ricorso è la mancata conformazione della condotta del ricorrente al paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sopra riferita.
In particolare, il ricorrente non allega di aver indicato il valore di riallocazione del bene, o il valore di stima di beni restituiti, ma pretende di affidare il rispetto di quelle regole al semplice rilievo che « Quanto all’obbligo di riaccredito del ricavato dalla vendita, esso è di regola (come nel caso di specie) espressamente previsto dalla clausola penale e nell’ipotesi in cui la società di leasing non vi adempisse, l’utilizzatore avrebbe di certo a disposizione tutti i rimedi tipici previsti dall’ordinamento in materia di inadempimento contrattuale ed anche di risarcimento del danno conseguente »; affermazione, questa, all’evidenza in contrasto con il formante nomofilattico di cui si è detto.
-Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del co ntributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, nn. 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/04/2024.