Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16032 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA
OGGETTO: clausola penale
R.G. 10722/2023
C.C. 5-6-2024
sul ricorso n. 10722/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA. P_IVA, in persona dei soci legali rappresentanti pro tempore NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
ricorrente
contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL e EMAIL controricorrente
avverso la sentenza n. 412/2022 della Corte d’appello di Potenza pubblicata il 29-6-2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5-62024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato il 22-7-2004 NOME COGNOME ha convenuto avanti il Tribunale di Matera RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME, deducendo di avere stipulato con la stessa contratto in forza del quale lui e NOME COGNOME trasferivano alla società un terreno sito a Matera, riservandosi una parte delle aree, sulle quali la società avrebbe dovuto costruire alcune unità immobiliari, nel termine di due anni, pena il pagamento di penale di Euro 36,15 per ogni giorno di ritardo; poiché la convenuta non aveva realizzato tutto quanto pattuito e aveva consegnato in ritardo quanto realizzato, ha chiesto la conferma dell’ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. con la quale era già stata ordinata la consegna in suo favore delle unità immobiliari, l’accertamento del suo diritto di proprietà sulle stesse, l’accertamento dell’inadempimento della convenuta al contratto di appalto e conseguentemente la condanna al risarcimento dei danni.
Si è costituita RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME, proponendo anche domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto e il risarcimento dei danni subiti per l’inadempimento dell’attore.
Con sentenza n. 1110/2014 pubblicata il 9-12-2014 il Tribunale di Matera in via preliminare ha rigettato l’eccezione di nullità dell’atto di citazione sollevata dalla convenuta, ha condannato la convenuta a pagare all’attore Euro 44.111,30 a titolo di risarcimento del danno e ha rigettato la domanda riconvenzionale.
2.RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME ha proposto appello principale e NOME COGNOME ha proposto appello incidentale, anche con riferimento al mancato riconoscimento della penale pattuita.
Con sentenza n. 412/2022 pubblicata il 29-6-2022 la Corte d’appello di Potenza ha rigettato l’appello principale e ha parzialmente
accolto l’appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la società a pagare a favore di NOME COGNOME la somma di Euro 77.612,06, confermando per il resto la sentenza impugnata e condannando la società alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
Per quanto interessa in relazione al motivo di ricorso proposto, la sentenza ha accolto il motivo di appello incidentale con il quale NOME COGNOME aveva lamentato il mancato riconoscimento della penale; ha dichiarato che la penale era stata richiesta nell’atto di citazione, che la penale era stata prevista esclusivamente per il ritardo nella consegna ed era possibile il cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per inadempimento, salva la necessità di tenere conto, nella liquidazione della seconda, dell’entità del danno ascrivibile al ritardo che fosse già stato autonomamente considerato nella determinazione della penale; ha rilevato che il cons ulente d’ufficio aveva determinato il valore risarcitorio del ritardo in Euro 39.586,00 con riguardo alla metà della penale contrattualmente stabilita per il ritardo, di conseguenza correggendo l’importo quantificato a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante; quindi ha concluso che la somma di Euro 39.586,00 doveva essere riconosciuta all’appellante incidentale.
3.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ. depositata il 2-10-2023, ravvisando l’inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza del ricorso.
Con istanza sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale depositata il 13-11-2023 RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la decisione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 5-6-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo è rubricato ‘violazione e/o errata falsa applicazione degli artt. 1382 e 1383 cod. civ. in relazione agli artt. 99 e 190bis c.p.c. rilevanti ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c.’ e con esso la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia riconosciuto all’appellante incidentale l’importo di Euro 39.586,00 riferito alla penale pattuita per il ritardo in assenza di domanda giudiziale di pagamento della suddetta penale, ritenendola contenuta nella richiesta di risarcimento dei danni. Rileva essere necessario espressa e specifica richiesta di condanna al pagamento della penale per il ritardo, autonoma rispetto alla richiesta di risarcimento per inadempimento; sostiene che nella richiesta di risarcimento dei danni non possa ritenersi contenuta quella di applicazione della penale pattuita per il ritardo e quindi sostiene che erroneamente la Corte d’appello abbia affermato che la richiesta di risarcimento del danno conteneva la domanda di applicazione della penale per il ritardo.
2.Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge il contenuto della statuizione impugnata, come già evidenziato nella proposta di definizione anticipata, che il Collegio condivide integralmente.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, la sentenza impugnata non ha ritenuto la domanda di riconoscimento della penale compresa nella domanda di risarcimento del danno, ma
ha ritenuto che l’attore avesse formulato nell’atto di citazione domanda di risarcimento dei danni e domanda di pagamento della penale per il ritardo. Infatti, la sentenza impugnata ha espressamente dato atto che l’attore COGNOME aveva proposto nella narrativa dell’atto di citazione domanda sulla base della clausola penale e poi nelle conclusioni aveva genericamente fatto riferimento al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento ; a fronte di questi dati ha ritenuto, testualmente, che ‘eventuali o missioni o mancate specificazioni nelle conclusioni non possono comportare che le domande adeguatamente sviluppate nella parte espositiva dell’atto debbano intendersi non proposte ritualmente’.
Quindi, al fine di censurare in modo ammissibile questa pronuncia, la società ricorrente non avrebbe potuto limitarsi a richiamare il principio secondo il quale il riconoscimento della penale richiede la proposizione di specifica domanda, perché la sentenza non ha derogato a questo principio, ma ha ritenuto che la domanda volta al riconoscimento della penale per il ritardo fosse stata proposta nell’atto di citazione. Il ricorrente avrebbe dovuto formulare il proprio motivo al fine di sollecitare il sindacat o di legittimità sull’interpretazione della domanda eseguita dalla Corte territoriale, tenendo conto dei limiti, già esattamente evidenziati nella proposta di definizione anticipata, del sindacato di legittimità su tale interpretazione (cfr. Cass. Sez.3 10-62020 n. 11103, Rv. 658078, Cass. Sez. L 5-2-2004 n. 2148 Rv. 569894-01). Non essendo stato formulato il motivo di ricorso in tal senso, in quanto il ricorrente non ha indicato quali canoni il giudice di merito avrebbe violato nel ritenere proposta la domanda volta a ottenere sia il risarcimento dei danni sia il riconoscimento della penale per il ritardo, le ulteriori deduzioni del ricorrente sono irrilevanti.
Infatti, è acquisito il principio che l’art. 1383 cod. civ. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta a
ottenere la penale per l’inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzion e dell’obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l’inadempimento ; ciò, fatta salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l’inadempimento, la necessità di tenere c onto, nella liquidazione di quest’ultima, dell’entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrifico del debitore (Cass. Sez. 2 31-10-2018 n. 27994 Rv. 651038-01, Cass. Sez. 2 22-8-2022 n. 12349 Rv. 557009-01, Cass. Sez. 2 13-7-1984 n. 4120 Rv. 436075-01). Non pone alcun principio di segno diverso il precedente di Cass. Sez. 2 25-10-2023 n. 29610 (Rv. 669208-01) richiamato dalla ricorrente nella memoria illustrativa: quella pronuncia riguarda il diverso caso in cui sia stata proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con contestuale richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni e perciò si riferisce all’ ipotesi in cui la parte non si sia avvalsa della clausola penale.
3.Ne consegue che il ricorso deve essere interamente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.
Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento a favore del controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in
dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380 -bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. pro c. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.200,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa;
condanna altresì la ricorrente ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. al pagamento di Euro 6.200,00 a favore del controricorrente e di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione