Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30804 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30804 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.: P_IVA), in persona del suo liquidatore pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
Condominio di INDIRIZZO, Pal. A, B1, B2, in Bari, in persona del suo amministratore pro -tempore , rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1451/2019, pubblicata il 26 giugno 2019;
R.G.N. 25235/19
C.C. 19/10/2023
Appalto -Risarcimento danni -Clausola penale per il ritardo
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2006, il Condominio sito in Bari, alla INDIRIZZO, conveniva, davanti al Tribunale di Bari, la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo: a) che fosse accertato l’inadempimento al contratto di appalto stipulato tra le parti il 14 ottobre 2003, inerente all’esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE; b) che conseguentemente fosse pronunciata la risoluzione di detto contratto, con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 58.741,04, a titolo di risarcimento danni per i lavori rimasti ineseguiti, somma così quantificata dal consulente tecnico d’ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo espletato ante causam .
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava le avverse domande e proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del Condominio al pagamento della somma di euro 12.329,63, oltre IVA, a titolo di residuo corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti.
Con la prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., l’attore integrava le conclusioni e, per l’effetto, chiedeva, altresì, che la società convenuta fosse condannata al pagamento della somma di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori ultimati, come previsto dall’art. 6 del
contratto di appalto del 14 ottobre 2003 e dall’art. 8 dell’atto di transazione del 21 gennaio 2005, a decorrere dal 15 giugno 2005 fino alla definizione del giudizio, e che fosse, inoltre, condannata al risarcimento dei danni provocati dalla cattiva esecuzione delle opere dalla stessa realizzate e meglio specificate nella relazione peritale.
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1509/2013, depositata il 9 maggio 2013, dichiarava l’inammissibilità della domanda principale proposta dal Condominio per difetto di legittimazione attiva dell’amministratore, in mancanza di prova che questi fosse stato autorizzato dall’assemblea a proporre l’azione, ovvero che fosse intervenuta la ratifica per sanare , con effetti ex tunc , il suo operato, e dichiarava altresì l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla società, in quanto tardiva, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
2. -Con atto di citazione notificato il 6 maggio 2014, il Condominio di INDIRIZZO proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando: 1) la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, avendo il giudice di prime cure rilevato d’ufficio la carenza di legittimazione attiva dell’amministratore, senza sollecitare sul punto il contraddittorio tra le parti; 2) l’erronea qualificazione dei poteri attribuiti all’amministratore condomini ale; 3) la fondatezza della domanda all’esito dell’espletato accertamento tecnico preventivo e dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, per la mancata esecuzione di tutti i
lavori commissionati, per lo stato di abbandono e degrado in cui era stato lasciato il cantiere e per il ritardo maturato nell’ultimazione dei lavori.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, la quale eccepiva l’inammissibilità del gravame e, nel merito, la sua infondatezza.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello spiegato e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condannava la COGNOME al pagamento, in favore del Condominio, della somma di euro 84.300,00, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di penale maturata per il ritardo nella consegna dei lavori.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la domanda proposta era stata preceduta da regolare delibera assembleare autorizzativa; b ) che, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., non si era perfezionata alcuna mutatio libelli , poiché le richieste ivi effettuate avevano ulteriormente specificato l’oggetto e il quantum della domanda risarcitoria; c ) che dalle indagini peritali espletate era emerso che numerose opere previste nel computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto e all’atto di transazione non erano state eseguite, per un importo di complessivi euro 58.741,04, e che altri lavori non erano stati eseguiti a regola d’arte; d ) che risultava in atti che, con raccomandata del 2 novembre 2005, ricevuta il 5 novembre 2005, l’amministratore del Condominio aveva sollecitato la ditta
appaltatrice ad ottemperare alle previsioni di contratto e dell’atto di transazione, soprattutto con riferimento alla consegna dei lavori, al fine di evitare la risoluzione del contratto, mentre, con successiva raccomandata del 22 dicembre 2005, ricevuta il 27 dicembre 2005, il legale del Condominio aveva contestato alla società appaltatrice la mancata ultimazione dell’opera per la data contrattualmente prevista e l’abbandono del cantiere, rappresentando che pertanto non era più possibile la prosecuzione de l rapporto e dovendo lo stesso intendersi risolto ‘ex art. 1453 c.c.’, con la richiesta di corresponsione della prevista penale giornaliera di euro 150,00, a far data dal 15 giugno 2005, e del risarcimento dei danni, nonché con l’invito a rimuovere le suppellettili dal cantiere, con l’avvertimento che, in mancanza di riscontro nel termine di 15 giorni, sarebbero state adite le vie legali; e ) che non poteva trovare accoglimento la domanda di pagamento della somma di euro 58.741,04, corrispondente all’ammonta re dei lavori non eseguiti, in quanto per detti lavori il Condominio non aveva versato alcunché e nelle more si era avvantaggiato delle opere eseguite; f ) che era rimasta sfornita di prova anche l’integrazione del danno derivante dal dedotto pregiudizio subito per l’abbandono del cantiere nonché per la mancata esecuzione dei lavori residui e per l’esecuzione non a regola d’arte dei lavori attuati; g ) che spettava, invece, la penale prevista per il ritardo, quale quantificazione del danno predeterminata dalle parti, in relazione al pregiudizio realizzato nel tempo dell’inadempimento, dovuta con decorrenza dal 15 giugno 2005 e fino alla domanda di risoluzione, proposta in primo grado il 29 dicembre 2006, per un totale di 562 giorni, non
essendo, da tale data, la società appaltatrice tenuta all’adempimento della propria obbligazione, per un totale di euro 84.300,00, oltre interessi legali dalla domanda; h ) che -contrariamente all’assunto della parte appellata il contratto non poteva ritenersi risolto a seguito della missiva del dicembre 2005, poiché con essa non era stata esercitata una pretesa di risoluzione di diritto, essendo stata anticipata la successiva proposizione di una domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
L’intimato Condominio di INDIRIZZO, INDIRIZZO, in Bari, ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4, e 183 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda volta ad ottenere la corresponsione della clausola penale contemplata per il ritardo -spiegata solo con la prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c. costituisse mera emendatio e non una mutatio libelli , rispetto all’originaria domanda di risarcimento danni proposta per la mancata ultimazione dei lavori.
Sul punto, l’istante obietta che la richiesta di pagamento della penale per il ritardo (per l’importo di euro 150,00 giornalieri), come indicata nell’atto di transazione del 21 gennaio 2005, non
avrebbe costituito una specificazione dell’azione risarcitoria originariamente avanzata, ma avrebbe rappresentato una vera e propria domanda autonoma e nuova, in ordine alla quale non era stato accettato il contraddittorio, proposta in via aggiuntiva rispetto all’originaria pretesa di pagamento della somma di euro 58.741,04.
1.1. -Il motivo è infondato.
Nella fattispecie, infatti, parte attrice, con le memorie integrative del thema decidendum depositate ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., vigente ratione temporis , se è limitata ad invocare ulteriori voci di danno, oltre alla voce sviluppata nel corpo dell’atto di citazione, in connessione alla medesima vicenda sostanziale dedotta sin dall’origine del giudizio, ossia dell’inadempimento dell’appaltatore al contratto di appalto stipulato tra le parti il 14 ottobre 2003 e al successivo atto di transazione del 21 gennaio 2005.
Segnatamente, a fronte della richiesta dei danni per la mancata ultimazione dei lavori, come formulata nel corpo dell’atto introduttivo, nella misura indicata di euro 58.741,04, con dette memorie il Condominio committente ha richiesto, in via integrativa, le ulteriori voci di pregiudizio rappresentate dal danno per lo stato di degrado in cui versava il cantiere e per il ritardo, come da convenuta clausola penale pattuita in contratto e ribadita nella transazione.
Tali ulteriori voci di danno sono riconducibili, comunque, al medesimo inadempimento dedotto della società appaltatrice.
Ora, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi
della stessa ( petitum e causa petendi ), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 27620 del 03/12/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 13091 del 25/05/2018; Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Sicché si determina una semplice emendatio libelli e non già una radicale mutatio libelli , non consentita dall’art. 183 c.p.c., quando, una volta domandato, con la citazione introduttiva del giudizio, il risarcimento del danno da fatto illecito (o da responsabilità per inadempimento) specificato in determinate voci, vengano dedotte in corso di causa ulteriori voci di danno (che non implichino innovazione del campo d’indagine), ampliandosi in tal modo il petitum sotto il profilo dell’oggetto mediato della domanda: il che è ammissibile nei limiti in cui il bene (oggetto mediato), posto in relazione alla richiesta del provvedimento giurisdizionale (oggetto immediato), venga variato nella sua estensione, ferma restandone l’individualità ontologica (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7275 del 06/08/1997; Sez. 3, Sentenza n. 3544 del 24/10/1975; Sez. 3, Sentenza n. 1372 del 15/05/1973).
Le varie voci di danno non integrano, pertanto, una pluralità e diversità strutturale di petitum , ma ne costituiscono soltanto delle articolazioni (o ‘categorie’ interne) quanto alla sua specificazione quantitativa.
E ciò sempre che, come nel caso di specie, le voci integrative del nocumento non importino (come anticipato) la necessità di una nuova indagine in fatto, in ragione della differente eziologia e della diversa natura del nuovo danno rivendicato.
Solo la richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento -richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto non può statuire sull’applicazione della clausola , in sostituzione (e non già in aggiunta) dell’originaria domanda risarcitoria proposta, si configura come domanda autonoma (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19272 del 12/09/2014; Sez. 2, Sentenza n. 10741 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 21587 del 15/10/2007; Sez. 2, Sentenza n. 771 del 25/01/1997).
In ultimo, si evidenzia che non si prospettano ostacoli al cumulo della penale per il ritardo e della prestazione risarcitoria da definitivo inadempimento ex art. 1383 c.c. (peraltro, nella fattispecie esclusa per mancanza di prova delle voci di pregiudizio lamentate), ferma restando la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest’ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27994 del 31/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 12349 del 22/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 4120 del 13/07/1984).
2. -Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza per omesso esame della documentazione, per omessa motivazione ed error in procedendo e per violazione dell’art.
2697 c.c. nonché degli artt. 1453 e 1460 c.c., per avere la Corte territoriale disatteso ogni esame della documentazione in atti, dalla quale sarebbe emerso indiscutibilmente che non vi era stato un ritardo nella consegna dei lavori e che, invece, si era verificata un’interruzione dei lavori nota alle parti e posta in essere per fatto addebitabile al Condominio, il quale avrebbe tardato il saldo delle fatture, ponendo in essere pagamenti rateali ben oltre la data di consegna dei lavori, come attestato dalla documentazione prodotta.
Inoltre, ad avviso dell’istante, quand’anche la penale per il ritardo fosse stata dovuta, questa avrebbe dovuto essere calcolata dal 15 giugno 2005 al 22 dicembre 2005, anziché fino alla proposizione della domanda giudiziale, posto che, nelle more, il contratto si sarebbe risolto in via stragiudiziale, per effetto della raccomandata del 22 dicembre 2005, erroneamente non considerata dal giudice di merito.
Sicché la risoluzione avrebbe operato di diritto per effetto della volontà manifestata di recedere dal contratto, in ragione della quale la società non sarebbe stata più tenuta a consegnare alcun lavoro.
2.1. -Il motivo, articolato in più sub-censure, è nella prima parte inammissibile e nella seconda infondato.
2.1.1. -È inammissibile nella parte in cui si contestano gli aspetti valutativi connessi ai documenti prodotti, da cui sarebbe emerso che il ritardo non fosse imputabile all’appaltatore.
In questa parte la doglianza ha una portata meramente meritale, sicché non può essere esaminata nella presente sede, in adesione al principio secondo cui la prospettazione di una
diversa e alternativa valutazione dei fatti storici determinanti non rientra nell’ambito del sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017).
2.1.2. -È -per converso -infondato nella parte in cui si contesta il dies ad quem del ritardo rilevante ai fini del calcolo della penale.
Infatti, la Corte territoriale -a fronte della disamina della missiva del 22 dicembre 2005, di cui riporta lo specifico contenuto -ha sostenuto che non si tratta di una pretesa fatta valere in via stragiudiziale di risoluzione di diritto, essendo meramente anticipatoria della successiva proposizione di una domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c., nel caso di persistenza dell’inadempimento.
Ora, conformemente all’assunto della sentenza impugnata, la raccomandata del 22 dicembre 2005, ricevuta il 27 dicembre 2005 -con la quale il legale del Condominio aveva contestato alla società appaltatrice la mancata ultimazione dell’opera per la data contrattualmente prevista e l’abbandono del cantiere, rappresentando che pertanto non era più possibile la prosecuzione del rapporto e dovendo lo stesso intendersi risolto ‘ex art. 1453 c.c.’, con la richiesta di corresponsione della prevista penale giornaliera di euro 150,00, a far data dal 15 giugno 2005, e del risarcimento dei danni nonché con l’invito a rimuovere le suppellettili dal cantiere, con l’avvertimento che, in mancanza di riscontro nel termine di 15 giorni, sarebbero state adite le vie legali -, non presentava i requisiti necessari funzionali
all’esercizio di un diritto potestativo volto a determinare lo scioglimento dell’appalto per volontà del committente.
In questi termini, la motivazione sulla negazione della valenza risolutiva di tale atto è del tutto satisfattiva.
Tanto più che la stessa ricorrente non specifica in quale forma di risoluzione di diritto la fattispecie sarebbe ricaduta (diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa, termine essenziale), né potendosi configurare una diffida ad adempiere in assenza della specifica concessione di un congruo termine per l’adempimento.
Infatti, in tema di diffida ad adempiere, l’unico onere che, ai sensi dell’art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro il quale l’altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma citata è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, mercè un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell’adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27530 del 30/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3477 del 06/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 8844 del 28/06/2001; Sez. 2, Sentenza n. 8910 del 09/09/1998).
Per l’effetto, del tutto congruamente la missiva è stata qualificata come mero invito ad adempiere, cui ha fatto seguito la domanda di risoluzione giudiziale, con la conseguenza che solo al momento della proposizione di quest’ultima doveva essere fatto risalire il dies ad quem del ritardo rilevante per il computo della clausola penale.
In ultimo, correttamente il dies ad quem rilevante per il calcolo della penale contemplata per il ritardo è stato ragguagliato alla data di proposizione della domanda giudiziale di risoluzione, in quanto in tale momento il ritardo era già di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse del creditore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10441 del 27/04/2017; Sez. 2, Sentenza n. 4120 del 13/07/1984).
3. -Con il terzo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’ error in procedendo , per avere la Corte distrettuale riconosciuto una penale per il ritardo pari ad euro 84.300,00, liquidando altresì gli interessi legali su tale importo, senza che la parte ne avesse fatto istanza.
Sicché tali interessi sarebbero stati riconosciuti in violazione del principio della domanda.
3.1. -Il motivo è infondato.
Ed invero, in tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull’importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28018 del 31/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 12188 del 16/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 3429 del 24/11/1971).
Tali interessi compensativi nella misura legale ex art. 1282 c.c. sulla somma liquidata decorrono di diritto ed il giudice può attribuirli d’ufficio in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultra-petizione (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 1087 del 18/01/2007; Sez. 3, Sentenza n. 2745 del 27/03/1997).
4. -Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, primo e secondo comma, c.p.c., per avere la Corte d’appello pronunciato la condanna dell’istante alla refusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, nonostante non sussistesse la soccombenza in ragione dell’accoglimento dei precedenti motivi.
E comunque, in subordine, per non aver disposto la compensazione alla stregua della peculiarità e complessità delle questioni trattate.
In proposito, l’istante deduce che il comportamento processuale tenuto dalla parte attrice in primo grado avrebbe giustificato la deroga al principio generale della soccombenza e avrebbe imposto quantomeno la compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
4.1. -Il motivo è inammissibile nella parte in cui si censura la regolamentazione delle spese quale mero effetto riflesso dell’auspicato accoglimento dei precedenti motivi.
In questi termini la doglianza articolata non costituisce un autonomo motivo, posto che, per effetto della riforma, sia pure parziale, dei capi principali della pronuncia impugnata, automaticamente si produce la caducazione del capo accessorio sulla regolamentazione delle spese, in ragione dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10941 del 26/04/2023; Sez. 2, Ordinanza n.
7618 del 16/03/2023; Sez. 1, Sentenza n. 3204 del 08/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 312 del 26/01/1966).
4.2. -Nella seconda parte la censura è, invece, priva di fondamento, atteso che non può essere sindacato in sede di legittimità il mancato uso della discrezionale facoltà di compensazione delle spese da parte del giudice di merito, a fronte dell’integrale soccombenza della parte condannata alla loro refusione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017; Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013; Sez. L, Sentenza n. 3774 del 17/08/1977).
5. -In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda