Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29205 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29205 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19328/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, n. 648/2022 depositata il 04/07/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Le società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE ricorrono avverso la sentenza n. 648/2022 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza n. 332/2013, con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva rigettato la domanda da esse proposta nei confronti delle compagnie assicurative RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Nel 2007, le odierne parti ricorrenti convenivano davanti al Tribunale di Reggio Calabria la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), deducendo di aver subito una rapina il 07.12.2006 e chiedendo fosse accertata e dichiarata l’esistenza di una polizza assicurativa, in coassicurazione fra le Compagnie, per il rischio ‘rapina’ in virtù dell’appendice n. 261200888 sulla polizza base n. 261200480, invocando la condanna al pagamento della complessiva somma di € 300.000,00 da ripartirsi fra le stesse in ragione della rispettiva quota di assunzione del rischio.
Si costituivano in giudizio entrambe le compagnie assicuratrici convenute, le quali: a) in via preliminare, eccepivano il difetto di legittimazione attiva della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in considerazione del fatto che la polizza era stata stipulata esclusivamente dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘; b) nel merito, sostenevano sostanzialmente l’estinzione del diritto per avere le parti sottoscritto 8 atti di quietanza dichiarando di non aver null’altro a pretendere; inoltre, deducevano che la polizza integrativa n. NUMERO_DOCUMENTO era tesa a coprire il massimale dalla stessa garantito (pari ad € 300.000,00) per la sola ipotesi di reato di furto, così come specificato nel foglio integrativo allegato a detta polizza.
Il Tribunale di Reggio Calabria, istruita la causa, con la sentenza n. 332/13, rigettava la domanda di parte attrice, condannando
quest’ultima alla rifusione delle spese processuali in favore delle società convenute.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, articolando le censure riportate nella sentenza impugnata alle pagine 6-9.
Si costituivano anche nel giudizio di appello le due compagnie assicuratrici, contestando l’impugnazione avversaria della quale chiedevano il rigetto.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 648/2022, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso le società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso la compagnia RAGIONE_SOCIALE È stata proposta la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. .
Le società ricorrenti hanno chiesto la decisione della causa, non condividendo la proposta in relazione al terzo motivo.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive richieste.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Nel giudizio di merito è risultato accertato che le odierne società ricorrenti avevano stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE e con la RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima in coassicurazione per la quota del 65% del rischio garantito, la polizza n. 261200480, denominata ‘Block Policy Polizza di Assicurazione Tutti i Rischi per
RAGIONE_SOCIALE‘ , volta all’assicurazione di tutti i rischi indicati nella polizza, ivi compreso quello di rapina.
Secondo quanto stabilito nelle condizioni generali di contratto della polizza base (n. NUMERO_DOCUMENTO), decorrente dal 20.02.2006 e con scadenza al 24.06.2007, le società di assicurazione si obbligavano ad indennizzare le società assicurate per tutti i sinistri che si sarebbero potuti verificare nel periodo di assicurazione e per i danni materiali e diretti derivati alle assicurate da qualsiasi danneggiamento, perdita, furto, rapina ed estorsione delle cose assicurate, sia che queste fossero di loro proprietà ovvero affidate per stima, per lavori o per altra ragione, il tutto nei limiti della somma assicurata.
A detta polizza base aveva fatto seguito la sottoscrizione di un’appendice di aumento temporaneo della copertura assicurativa (individuata con il numero di polizza NUMERO_DOCUMENTO), per un ulteriore importo di € 300.000,00, con la quale, a fronte di un premio di euro 350, erano stati assicurati gli aumenti di valore o di aggravamento di rischio con decorrenza dal 20.11.2006 sino al 20.01.2007.
Orbene, in data 07.12.2006, si era verificata una rapina all’interno dei locali dell’esercizio commerciale assicurato, a seguito della quale era stata effettuata denuncia del danno pari ad € 1.270.756,52 (importo questo determinato dalla descrizione analitica della merce sottratta con la rapina e mai contestato dalle predette compagnie assicuratrici).
Le due compagnie, espletate le attività propedeutiche alla determinazione e alla liquidazione del danno, hanno definito una liquidazione amichevole del danno per l’intero massimale di cui alla prima polizza sottoscritta – pari ad € 950.000,00 – con esclusione dell’ulteriore importo garantito con la seconda polizza, giustificando tale esclusione sul presupposto che l’appendice integrativa, in forza dell’allegato numero 1502, era volta esclusivamente alla copertura del danno in caso di furto (e non anche di rapina).
Nella sentenza impugnata la corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda delle originarie società attrici, sulla base delle seguenti argomentazioni:
già da un primo esame dell’intestazione della polizza n° 261200888 si evince che la stessa fa riferimento soltanto all’ipotesi di furto ‘ APPENDICE D’AUMENTO TEMPORANEO O DI SOSTITUZIONE CONTABILE RAMO FURTO MOD. 489/01 ‘, tale polizza reca la sottoscrizione del COGNOME, legale rappresentante delle società appellanti;
quest’ultimo, essendo un soggetto professionista, sa che la polizza va letta solo e soltanto per il suo contenuto esplicito;
nella predetta polizza integrativa vengono richiamati come parte integrante della polizza stessa gli intercalari contraddistinti dai modelli AGPRY03, 1502, 3002, in particolare l’intercalare n° 1502 riporta <>;
correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che l’aumento di massimale non copriva il rischio rapina, ma copriva soltanto il rischio furto e, essendo un intercalare richiamato nella polizza, ne costituiva parte integrante e non era necessaria la sottoscrizione dell’intercalare stesso da parte dei contraenti;
nel contratto di assicurazione sono clausole limitative della responsabilità quelle che limitano o che escludono il rischio garantito; nel caso in specie il rischio garantito dalla polizza n. 261200480 era rimasto invariato, tant’è che le due compagnie di assicurazione avevano proceduto a liquidare il danno, mentre il rischio garantito con la polizza appendice n. 261200888 non faceva alcun riferimento ad ipotesi ulteriori rispetto al ‘furto’; pertanto, gli intercalari in questione,
non limitando alcuna responsabilità, non necessitavano di alcuna sottoscrizione e non costituivano clausole vessatorie.
Le società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME articolano in ricorso tre motivi.
3.1. Con il primo motivo le società ricorrenti denunciano <>, nella parte in cui la corte territoriale, incorrendo nel vizio denunciato, non avrebbe effettuato alcuna interpretazione della polizza appendice n. 261200888; ma si sarebbe limitata ad affermare <>.
Riportano il testo del contratto polizza appendice (n. NUMERO_DOCUMENTO), in base al quale <>.
Rilevano che <>.
Rilevano altresì che, a fronte di un aumento temporaneo di massimale di € 300.000,00, per un periodo limitato, al fine di dover garantire un notevole ulteriore quantitativo di merce di proprietà di
terzi ricevuto, è assolutamente illogica ed incongrua la riduzione dei rischi da rapina ed altri al solo rischio di furto (limitazione questa prevista in un intercalare di polizza, non sottoscritto da nessuna delle parti contraenti). In sostanza, secondo le società ricorrenti, non avrebbe avuto alcun senso per esse limitare il rischio alla sola ipotesi di furto, nello stesso momento in cui assicuravano un ulteriore quantitativo di merce, di proprietà di terzi, per un massimale di ben 300.000,00 euro, a fronte del pagamento di un premio di euro 350,00.
Rilevano che la contraddizione tra la appendice, debitamente sottoscritta, e l’intercalare, non sottoscritto da alcuna delle parti contraenti, avrebbe dovuto far propendere, nel dubbio, per una lettura favorevole per la contraente, secondo il principio fissato dall’art. 1370 c.c.
Sottolineano che la polizza appendice n. 261200888 era funzionalmente collegata alla polizza base n. 261200480, denominata BLOCK POLICY POLIZZA DI ASSICURAZIONE ‘TUTTI I RISCHI’ PER RAGIONE_SOCIALE, ORAFI E BANCHI RAGIONE_SOCIALE PREZIOSI, come risultava dal fatto che la stessa era denominata come ‘appendice di aumento temporaneo’ richiamando espressamente, per farne parte integrante, tutte le condizioni, clausole e garanzie contenute nella polizza base per tutti i rischi con essa coperti.
3.2. Con il secondo motivo le società ricorrenti denunciano: <> nella parte in cui la corte territoriale non ha dichiarato la nullità dell’allegato intercalare NUMERO_DOCUMENTO (in forza del quale, contrariamente a quanto pattuito con il contratto di estensione appendice n.NUMERO_DOCUMENTO, si produrrebbe l’effetto di esclusione degli altri rischi, compreso il rischio rapina) alla polizza appendice di aumento temporaneo.
Sottolineano che il contenuto dell’intercalare non era stato sottoposto all’attenzione di esse società assicurate all’epoca della
stipula di detta appendice e non risultava sottoscritto né da esse e neppure dalle altre parti contrattuali.
Sostengono che la corte territoriale è incorsa in errore, affermando che l’intercalare, essendo richiamato nella polizza, ne costituiva parte integrante e non era necessaria la sottoscrizione dell’intercalare stesso da parte dei contraenti, in quanto, per regola generale, la mancanza di sottoscrizione del contratto o di un patto aggiunto comporta l’invalidità dello stesso per il venir meno del requisito necessario della forma scritta del contratto di assicurazione (non potendo il documento, in mancanza di firma, essere ascritto giuridicamente alle parti, con conseguente mancata produzione di effetti).
3.3. Con il terzo motivo le società ricorrenti denunciano: <> nella parte in cui la corte territoriale non avrebbe affatto considerato che l’allegato indicato nella polizza appendice mediante l’attribuzione di un numero (1502) peraltro esclusivamente richiamato in tale appendice, e non sottoposto all’attenzione delle società contraenti, e per tal motivo carente della dichiarazione del COGNOME, quale loro legale rappresentante, di conoscerlo ed accettarlo e di averlo ricevuto – non solo avrebbe dovuto essere sottoscritto, in virtù della deroga in esso contenuta, ma doveva essere sottoscritto con doppia sottoscrizione, essendo una clausola limitativa della responsabilità.
Sottolineano che il contratto denominato appendice di aumento temporaneo della copertura assicurativa originariamente pattuita con la polizza base con capitale assicurato fisso di € 300.000,00 prevedeva espressamente che: <>.
Osservano che, secondo i principi generali, le parti possono rinviare ad una fonte esterna per la determinazione del contenuto contrattuale, sempre che il contratto sia incompleto ed il suo contenuto sia definito da altra fonte che lo individua, sin dal primo momento, in modo preciso ed esatto; mentre nel caso di specie l’appendice di polizza, con la quale è stato disposto l’aumento temporaneo del massimale, non può ritenersi un contratto incompleto, ma un patto aggiunto contrario alle pattuizioni contenute nella polizza n. 26200480.
In definitiva, secondo le società ricorrenti, la corte territoriale è incorsa nella violazione delle disposizioni, di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., in quanto non ha tenuto in alcun conto che – poiché con la polizza appendice, parte integrante della polizza base, era stato escluso il rischio di rapina (che invece era assicurato con la polizza base) -detta esclusione avrebbe dovuto essere sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. (trattandosi di esclusione, e non di descrizione del contenuto e dei limiti della garanzia assicurativa), con la conseguenza che, in mancanza di tale sottoscrizione, l’esclusione della rapina sarebbe stata tamquam non esset; pertanto, secondo le società ricorrenti, nella polizza appendice avrebbe dovuto essere considerato assicurato non soltanto il rischio furto, ma anche il rischio rapina, con conseguente loro interesse alla decisione del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
4.1. Inammissibile è il primo motivo.
Come anche di recente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 20868/2024; n. 33451/2021), nell’interpretazione dei contratti, la prevalenza è data al criterio letterale nel senso che <>.
Nella impugnata sentenza la corte di merito ha dato rilievo all’intestazione stessa della polizza appendice (recante n° NUMERO_DOCUMENTO e debitamente sottoscritta), riferita unicamente al ‘furto’, nonché al fatto che in essa veniva richiamato come parte integrante l’intercalare 1502 (non sottoscritto), che a sua volta faceva riferimento esclusivamente al ‘furto’. Trattasi di interpretazione, fondata sul tenore letterale della combinazione dei testi della pattuizione contrattuale, per nulla implausibile, che sfugge, pertanto, al sindacato di questa Corte.
4.2. Anche il motivo secondo ed il motivo terzo – che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente – sono inammissibili.
In sostanza, nei due motivi in esame, le società ricorrenti deducono comunque la nullità dell’intercalare TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO in considerazione del fatto che lo stesso non è stato sottoscritto e non è stato debitamente messo a loro conoscenza.
In particolare, quanto al motivo terzo, si rileva che:
nella proposta di definizione anticipata, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato <>;
-nella istanza di decisione, le società ricorrenti hanno rilevato che con il terzo motivo si sono dolute del fatto la corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che – avendo ritenuto escluso con la polizza appendice, parte integrante di quella base, uno dei due rischi in quest’ultima (precisamente il rischio di rapina) – l’esclusione, contenuta nell’intercalare, avrebbe dovuto essere sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di esclusione e non di descrizione del contenuto e dei limiti della garanzia assicurativa, con la conseguenza che la mancanza di tale sottoscrizione avrebbe reso tale esclusione tamquam non esset.
Senonché – dato atto che dalla struttura argomentativa della impugnata sentenza risulta che la corte territoriale ha deciso sulla base della intitolazione della polizza (espressamente dedicata al rischio del furto) e che rispetto a tale ratio argomentativa ogni altro rilievo deve intendersi svolto soltanto a supporto – occorre rilevare che le società ricorrenti non precisano, come pur avrebbero dovuto fare per il principio di autosufficienza, di aver impugnato specificamente l’intercalare in esame nella prima udienza immediatamente successiva alla sua produzione.
Ad ogni buon conto e in via dirimente, la corte di merito ha correttamente ritenuto che il richiamo esplicito (contenuto nella polizza appendice, pacificamente sottoscritta) all’intercalare 1502 (non
sottoscritto) integra un’adeguata manifestazione di volontà e, pertanto, una valida formazione del vincolo negoziale anche in ordine all’intercalare stesso, come correttamente rilevato in sede di proposta di definizione anticipata in relazione al secondo motivo.
E, d’altra parte, come parimenti correttamente rilevato in sede di proposta in relazione al motivo terzo, è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la clausola (nella specie, l’intercalare) che circoscrive il rischio alla sola ipotesi di furto non è vessatoria -in quanto non limita la responsabilità dell’assicuratore, ma precisa semplicemente il contenuto ed i limiti della garanzia da esso prestata – con la conseguenza che non deve formare oggetto di apposita sottoscrizione.
Infatti, nel caso di specie, come sopra rilevato, l’intercalare, che circoscriveva al furto il rischio assicurato, era espressamente richiamato dalla polizza appendice, che a sua volta fin dalla intestazione effettuava la medesima perimetrazione del rischio assicurato (essendo debitamente sottoscritta): non si trattava, così, di una delimitazione riduttiva di un rischio originariamente già assunto, ma l’assunzione successiva soltanto parziale di un rischio ulteriore (e, quindi, di minore ampiezza od estensione) in forza di pattuizione posteriore e separata; nulla impedendo che, di una pluralità di rischi assicurati, sia pattuita, in relazione del resto ad un corrispettivo a quella sola adeguato, un’estensione di solo alcuni di quelli, senza che tanto importi una limitazione di quelli originari.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conformemente all’originaria proposta di definizione accelerata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e, essendo la presente pronuncia conforme all’originaria proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis , comma 3, cod. proc. civ., la stessa deve essere condannata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e
4, codice di rito (sulla cui applicabilità v. Cass. Sez. U. n. 10955/2024; e reputata equa la parametrazione della condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. all’importo della condanna alle spese di lite), con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.
Infine, all ‘ inammissibilità del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la società ricorrente:
alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; nonché
b) al pagamento della somma di euro 10.700,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e di euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della società ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024, nella camera di consiglio