Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34846 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34846 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20031/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’ appello di Milano n. 1696/2023, pubblicata in data 25 maggio 2023 e notificata in data 29 giugno 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, evocando in giudizio RAGIONE_SOCIALE, esponeva di avere stipulato, in data 21 ottobre 2005, un contratto di leasing avente ad oggetto un capannone industriale, pattuendo un interesse variabile legato all’indice Euribor; nel corso del rapporto aveva chiesto ed ottenuto due moratorie per il prolungamento dei termini della dilazione, con abbassamento della rata di leasing, e, precisamente, una prima, ex lege , in base alla quale la durata del contratto era stata protratta per ulteriori dodici mesi ed il corrispettivo globale della locazione aumentato di circa 80.000,00 euro e, una seconda, a titolo pattizio, che era stata accordata dalla convenuta con la sottoscrizione di una scrittura privata del 3 ottobre 2012, con la quale il rapporto in essere era stato novato dalla concedente e regolato unilateralmente e a mezzo di moduli e formulari, modificando non solo il canone ed il tempo della durata, ma tutti gli indici variabili e persino la clausola ‘ floor ‘.
Chiedeva che venisse accertata la nullità della clausola relativa al tasso floor , perché vessatoria e non specificamente approvata, e che la convenuta venisse condannata alla restituzione, in suo favore, di tutte le somme corrisposte per differenza spread , per applicazione del tasso floor e per indicizzazioni errate, nonché al risarcimento del danno per violazione del dovere di informazione, di correttezza e di buona fede.
Nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale,
disattendendo la richiesta di espletamento di c.t.u., rigettava la domanda.
La Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto dalla società soccombente.
In particolare, osservava che: a) le modifiche apportate, nel 2012, all’originario contratto avevano lasciato immutato l’assetto del rapporto negoziale, avendo riguardato esclusivamente elementi accessori, cosicché non era ravvisabile novazione del rapporto; b) l’eccezione di nullità della clausola floor era infondata, sia perché non aveva natura vessatoria, sia perché era stata redatta in maniera chiara e comprensibile e comunque in linea con l’operazione economica prevista dalle parti, che avevano indicato le modalità di determinazione della variabilità del corrispettivo anche in ottemperanza degli obblighi di trasparenza; c) il tasso floor non configurava uno strumento finanziario derivato e comunque non modificava la causa del negozio.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, la quale ha depositato atto che non può qualificarsi memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Ragioni della decisione
Con il primo complesso motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ‹‹ violazione de ll’art. 1 418 cod. civ. per mancato accordo contrattuale, ottenuto contro RAGIONE_SOCIALE con impiego di clausole vessatorie imposte con utilizzo di moduli o formulari ›› , violazione degli artt. 1218, 1337, 1341 e
1342 cod. civ., nonché violazione degli artt. 112, 115 e 116 per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Attinge, in primo luogo, la decisione nella parte in cui ha escluso che vi sia stata novazione del contratto di leasing in esito alle modifiche apportate nell’ottobre 2012, avvenute a mezzo sottoscrizione di moduli e formulari predisposti unilateralmente dalla concedente e non specificamente sottoscritti, e sostiene che, sul punto, la Corte territoriale non avrebbe considerato che la modifica aveva comportato, per l’ utilizzatrice, maggiori oneri e avrebbe erroneamente ritenuto che il tasso floor dello 0,75% costituisse l’unico elemento che differenziava il contratto originario dalla seconda moratoria. Evidenzia, al contrario, che nel secondo contratto non erano stati indicati l’indice Euribor di riferimento, né i dati di spread e tasso leasing, evidenziati in un momento successivo, e che la clausola floor , prevedendo un minimo garantito conguaglio alla variazione del parametro Euribor, determinava un forte squilibrio economico tra le parti, sicché doveva ritenersi nulla, dal momento che realizzava un trasferimento senza limite al l’utilizzatrice degli andamenti sfavorevoli del mercato, garantendo al contempo alla concedente un indice di redditività dell’operazione derogabile solo e sempre in melius.
Sostiene che sarebbe stato imposto un derivato, perché RAGIONE_SOCIALE si era auto-garantita, ‘ attraverso il tasso floor e l’incremento dello spread, che il rischio dell’intera operazione finanziaria fosse tutto a carico di NOME‘ , e che non erano stati assolti gli oneri di trasparenza, non recando l’accordo negoziale predisposto la specifica indicazione e sottoscrizione della clausola vessatoria contenuta nell’Appendice, in ossequio al disposto dell’art. 134 1 cod. civ.
Aggiunge che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, il contratto doveva ritenersi novato, stante la confessione in
tal senso contenuta nella nota del 2 aprile 2015, e che la clausola relativa al tasso floor -come le altre aggregazioni dello spread e del tasso leasing -non era stata oggetto di contrattazione tra le parti, né di informativa da parte della società di leasing, né ancora era stata doppiamente sottoscritta dalla utilizzatrice, ciò che imponeva di ritenere la vessatorietà della clausola derivante dall’art. 1342 cod. civ., quale norma di chiusura che riguardava i contratti conclusi mediante moduli o formulari; tale conclusione era avvalorata anche dal provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO del 30 settembre 2016 della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
1.1. La censura è inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
1.2. La doglianza formulata si fonda su atti e documenti del giudizio di merito che la ricorrente si limita a richiamare, senza riprodurli nel ricorso quanto meno nelle parti salienti o comunque senza illustrarne il contenuto ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469).
Difatti, la società ricorrente nel censurare la sentenza d’appello fa espresso riferimento al contratto originario concluso in data 21 ottobre 2005, alle successive modifiche apportate nel 2006, nonché a quelle oggetto di contestazione intervenute in data 3 ottobre 2012, ma omette di ritrascriverli in ricorso o quanto meno di illustrarne in modo compiuto il contenuto e trascura pure di localizzare detti documenti, in tal modo non ponendo questa Corte nella condizione di
valutare la censura esposta sulla base del solo ricorso; ciò che impone di ritenere inammissibile il mezzo impugnatorio.
1.3. Vale osservare che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato la compatibilità del requisito d i cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. con il principio di cui all’art. 6, § 1, della CEDU, a norma del quale «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…)» -purché, secondo il criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un ‘formalismo eccessivo’ anche alla luce della sua pregressa giurisprudenza in tema di «limitazioni del diritto di accesso a una giurisdizione superiore», e in particolare alla Corte di cassazione, in ragione delle peculiarità del relativo procedimento (v. sentenze 5 aprile 2018, COGNOME c. Croazia ; 27 giugno 2017, COGNOME c. Lussemburgo ; 18 ottobre 2016, COGNOME c. Belgio ; 15 settembre 2016, COGNOME c. Italia ; 2 giugno 2016, COGNOME c. Grecia ).
Con la sentenza del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c. Italia), la Corte di Strasburgo ha concluso che le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione -e in particolare l’applicazione del principio di autosufficienza -perseguono uno scopo legittimo, segnatamente quello di «agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevate nel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversi basare su altri documenti, affinché quest’ultima possa mantenere il suo ruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo grado l’applicazione uniforme e l’interpretazione corretta del diritto interno (nomofilachia)» e dunque, in ultima analisi, «la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia» (par. 73-75). I giudici europei hanno così fornito una giustificazione ‘sistematica’ del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto funzionale al ruolo che deve
assolvere una corte suprema, avendo del resto più volte affermato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere anche più rigorose di quelle di un appello (par. 79).
Con riguardo alla ‘proporzionalità’ delle conseguenze delle restrizioni dell’accesso al giudice di legittimità, la Corte Edu, dopo aver ribadito che «il principio di autosufficienza permette alla Corte di cassazione di circoscrivere il contenuto delle doglianze formulate e la portata della valutazione che le viene richiesta alla sola lettura del ricorso, e garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» (par. 78), ha proceduto allo scrutinio dei tre ricorsi (riuniti), che erano stati dichiarati inammissibili da questa Corte, portati al suo vaglio. In particolare, per quanto rileva in questa sede, analizzando il ricorso n. 37781/13 (in cui, similmente alla fattispecie in esame, si era osservato «che il ricorrente si era limitato a menzionare, nei suoi motivi di ricorso, i documenti del procedimento sul merito senza presentarne le parti pertinenti e senza indicare i riferimenti necessari per ritrovarli nel fascicolo allegato al ricorso per cassazione»), i Giudici europei hanno evidenziato che «il ricorso per cassazione del ricorrente ometteva anche, in varie parti, di indicare i riferimenti delle fonti scritte invocate o dei passaggi della sentenza della corte d’appello citati» (par. 102), osservando che, secondo la propria giurisprudenza, «i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o a documenti del procedimento sul merito devono indicare sia le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti nei fascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice di legittimità di verificarne tempestivamente la portata e il contenuto, salvaguardando le risorse disponibili» (par. 103). Pertanto, «tenuto conto della particolarità del procedimento per cassazione, del processo complessivamente condotto e del ruolo che ha svolto la
Corte di cassazione nell’ambito di quest’ultimo (sent. 5 aprile 2018, COGNOME c. Croazia), nonché del contenuto dell’obbligo specifico che il difensore del ricorrente era tenuto a rispettare nel caso di specie (in particolare indicare, per ciascuna citazione di un’altra fonte scritta, il riferimento al documento depositato con il ricorso per cassazione)», la Corte Edu ha concluso che la decisione di inammissibilità della Corte di cassazione «non possa essere considerata un’interpretazione troppo formalistica che avrebbe impedito l’esame del ricorso per cassazione dell’interessato» (par. 105), con conseguente assenza di una violazione dell’art. 6, § 1, CEDU (par. 106 ).
1.4. Senza sottacersi che, nel rilevare l’infondatezza delle argomentazioni spese dall’odierna ricorrente, allora appellante, a supporto della tesi dell’intervenuta novazione del contratto per effetto delle modifiche del 3 ottobre 2012, la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale l’atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige, infatti, l’ animus novandi , cioè l’inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’ aliquid novi , inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.(Cass., sez. 1, 21/01/2008, n. 1218; Cass., sez. 1, 06/07/2010, n. 15980; Cass., sez. 6 -3, 10/02/2015, n. 2530).
L’esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità se è conforme alle disposizioni
contenute negli artt. 1230, commi primo e secondo, e 1231 cod. civ., e se risulta congruamente motivato (Cass., sez. L, 11/10/2012, n. 17328; Cass., sez. 3, 13/06/2017, n. 14620; Cass., sez. Cass., sez. 3, 09/03/2010, n. 5673; Cass., sez. 3, 21/05/2007 n. 11672).
Ora, nel caso concreto la tesi secondo la quale l’originario contratto concluso nel 2005 sarebbe stato stravolto per effetto delle modifiche apportate nel 2012, dalle quali sarebbe conseguita una ‘triplicazione dello spread ‘ a solo favore di RAGIONE_SOCIALE, come evidenziato con il prospetto predisposto a pag. 18 del ricorso, a dimostrazione delle differenze dei tassi tra il contratto iniziale e l’accordo negoziale risultato dopo la ‘seconda moratoria’, non è idonea a scalfire la diversa valutazione operata dalla Corte d’appello, che ha posto in rilievo che non è sufficiente ad integrare novazione la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano, come già detto, gli elementi dell’ animus e della causa novandi (Cass., sez. 3, 13/10/2020, n. 22126).
A tale approdo la Corte territoriale è pervenuta sottolineando che, ‹‹ rispetto al testo contrattuale del 21.10.2005, integrato dalla scrittura del 23.11.2006, nella scrittura del 3.10.2012 si ravvisa una variazione relativa alla durata del rapporto, con allungamento e la modifica dell’ammontare del corrispettivo globale e dei canoni periodici già previsti nelle Condizioni Particolari di contratto, ovvero una variazione della misura del canone e del termine di scadenza, valutabili, alla stregua del l’evocato orientamento della RAGIONE_SOCIALE, come modifiche accessorie, non sufficienti ad integrare novazione del contratto e non integranti un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto ›› ; ulteriormente precisando che l’inequivoca intenzione delle parti di mantenere ferma l’originaria
obbligazione si desumeva anche dall’art. 4 della modifica, nel quale le parti avevano espressamente concordato che ‹‹ Per tutto quanto qui non espressamente convenuto e modificato, valgono le pattuizioni tutte contenute nelle Condizioni Particolari e Generali del Contratto nonché nei relativi allegati; il concedente/RAGIONE_SOCIALEore e l’utilizzatore/conduttore escludono espressamente ogni intendimento novativo del contratto ›› .
La motivazione della c orte d’appello , là dove risulta affermato che le modifiche apportate hanno determinato una mera variazione accessoria del contratto di leasing, non è superata dalle richiamate censure (in ordine alla novazione oggettiva e alla tipologia delle modifiche accessorie ai fini della novazione v. Cass. n. 22126/20 ).
1.4.2. Del pari inammissibile è l’eccepita violazione dell’art. 1218 cod. civ. e dell’art. 1337 cod. civ., in quanto manca nella illustrazione del motivo l’indicazione delle ragioni per le quali la sentenza qui impugnata si porrebbe in contrasto con tali disposizioni.
A tale riguardo, va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ─ con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ─ la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., sez. U, 28/10/2020, n. 23745).
1.4.3. Inammissibile è la censura nella parte in cui RAGIONE_SOCIALE,
contestando ai giudici di secondo grado di essere incorsi nella violazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., assume che le clausole che hanno inserito il tasso ‘ floor ‘ e incrementato lo spread avrebbero richiesto espressa approvazione e doppia sottoscrizione da parte dell’utilizzatrice, stante il loro carattere vessatorio.
La Corte milanese non ha condiviso i rilievi critici mossi dalla ricorrente, osservando, per un verso, che nelle condizioni particolari del contratto era stato espressamente indicato che i canoni avrebbero subito variazioni mensili sulla base dell’Euribor 3 mesi Punt uale, e, per altro verso, che la clausola floor non aveva carattere vessatorio, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., sia perché l’elencazione contenuta nel secondo comma di tale ultima disposizione ha carattere tassativo e nessuna delle ipotesi da essa contemplate si presta ad essere applicata alla clausola in questione , sia perché la clausola ‘risultava redatta in modo chiaro, tale da consentire la comprensione di quale fosse il tasso d’interesse minimo convenuto e delle possibili conseguenze in caso di oscillazione del parametro cui era stata ancorata la determinazione del tasso variabile’; a tanto ha aggiunto, che la clausola floor , già prevista dall’originario contratto concluso nel 2005, era stata approvata per iscritto e che, non costituendo la successiva scrittura del 3 ottobre 2012, novazione del precedente contratto, non era necessaria una nuova approvazione della quotazione del tasso per l’indicizzazione.
Le articolate argomentazioni su cui poggia il convincimento del giudice d’appello si pongono in linea con l’orientamento di questa Corte, che esclude la natura vessatoria del tasso floor (Cass., sez. 1, 14/01/2025, n. 1942), e fanno inoltre applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, che hanno precisato che: ‹‹ Costituisce un puro artificio la tesi (anch’essa sostenuta in dottrina) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un
contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una ‘inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore’ di una option floor , e dunque un contratto derivato. Infatti, la previsione per cui, anche nel caso di fl uttuazione dell’indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l’evento condizionante è la fluttuazione dell’indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l’evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall’art. 1353 c.c. ›› (Cass., sez. U, 23/02/2023, n. 5657, paragrafo 5.6.3; in senso conforme, Cass., sez. 1, 27/02/2024, n. 5151).
A tale conclusione le Sezioni Unite sono giunte partendo dal presupposto che una clausola inserita in un contratto di leasing, la quale faccia dipendere simpliciter gli interessi dovuti dall’utilizzatore dalla variazione di un indice finanziario insieme ad un indice monetario, non è uno strumento finanziario derivato, né un ‘derivato implicito’ (sono tali gli accordi negoziali definiti dall’art. 1 del d.lgs. n. 58/98). Infatti, la clausola floor non rientra nel perimetro di una delle categorie indicate dal richiamato d.lgs. n. 58/98, per la semplice ragione che attraverso essa le parti non hanno inteso realizzare un ‘reciproco scambio di flussi di denaro’ o uno scambio di valori comunque determinati.
Nel caso che ci occupa, si desume dalla sentenza impugnata che il cd. tasso floor, dello 0,75%, tasso minimo al di sotto del quale gli interessi dovuti dall’utilizzatore non sarebbero potuti scendere, è di contenuto chiaro e determinato, tanto che poneva la utilizzatrice nella condizione di valutare il rischio dell’intera operazione, il che porta a ritenere la legittimità di tale clausola con la quale, come evidenziato dai giudici di merito, le parti hanno inteso ‘contenere l’alea contrattuale con la variabilità del tasso’.
Non può , d’altro canto, farsi discendere la vessatorietà della clausola dal provvedimento n. 105288 del 30 settembre 2016 della Banca d’Italia, né dalla pronuncia dell’ABF 23294/2018, pure invocate dalla ricorrente: infatti, il primo provvedimento attiene ai contratti con i consumatori, che esulano dalla fattispecie in esame, dal momento che la utilizzatrice non ha neppure allegato la qualità di ‘consumatore’, mentre il secondo è destinato ai ‘dipendenti’ di una determinata società, sicché non può estendersi ad altre società.
1.4.4. La censura è inammissibile pure nella parte in cui l’odierna ricorrente lamenta la ‘mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato’ e richiama nella rubrica del motivo gli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.
N on ricorre il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., che riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass., sez. 2, 26/01/2021, n. 1616); inoltre, la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non risponde ai criteri indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020.
Con il secondo motivo, deducendo ‹‹ violazione del dovere di informazione, di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c. e condotta abusiva, nonché mancata delibazione dell’azione risarcitoria, ancorché dedotta in via subordinata ›› , la ricorrente contesta ai giudici di appello di avere mancato di scrutinare la domanda di risarcimento del danno, formulata in via subordinata in ragione della violazione del dovere di correttezza e buona fede, correlato al dovere di trasparenza e compiuta informazione gravanti sulla società concedente, e di non essersi pronunciati sulla domanda di restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte alla controricorrente, pari ad euro 315.176,61, importo corrispondente alla sommatoria della differenza spread , dell’annullamento floor e delle indicizzazioni errate.
La censura è inammissibile, in quanto addebita in realtà ai giudici di appello una omessa pronuncia su una domanda, senza confrontarsi con il percorso motivazionale seguito dai giudici d’appello, i quali, nel ribadire che il contratto conteneva in sé tutte le indicazioni necessarie e sufficienti per consentire alla utilizzatrice di effettuare una valutazione di convenienza del contratto, hanno negato che la concedente fosse venuta meno agli obblighi di informazione e buona fede sulla stessa incombenti e ritenuto che l’odierna ricorrente avesse liberamente accettato le condizioni contrattuali senza subire coercizione o raggiri da parte della società finanziaria. Conseguentemente, in difetto di violazione degli obblighi informativi e di quelli di chiarezza e trasparenza, ha precisato che tanto ‘rendeva superfluo l’esame del profilo del contestato ‘abuso del diritto’ e del preteso risarcimento del danno’, aggiungendo che, peraltro, il danno lamentato era rimasto imprecisato sia nell’ an che nel quantum .
3. Con il terzo motivo -rubricato: ‹‹omissione dell’esame della documentazione in atti e violazione sotto altro profilo del dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 112, 115 e 116 c.p.c. ›› , la ricorrente censura nuovamente la sentenza impugnata per avere rigettato indiscriminatamente tutte le domande da essa avanzate, senza tenere conto di specifiche ammissioni confessorie provenienti dalla società concedente. Rimarca che, nella nota del 3 dicembre 2014, la RAGIONE_SOCIALE, dando atto che ‘quan to previsto al punto della predetta scrittura nella parte in cui si fa riferimento alla variabilità dei canoni per indicizzazione e alla quotazione di partenza del tasso per l’indicizzazione modificato con il valore 0,60% potrebbe far ritenere che il tasso floor sia stato abbassato dallo 0.75% allo 0,60%’, si era resa disponibile -senza riconoscimento di responsabilità -a rettificare dette indicizzazioni a partire dal primo
canone modificato (di settembre 2012) fino alla data della missiva, evidenziando che questo avrebbe portato a considerare il tasso floor ancorato allo 0,60% fino alla fine del rapporto di leasing. In presenza di tale ammissione -prosegue la ricorrente la Corte d’appello avrebbe dovuto quanto meno accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente corrisposte, così come quantificate (euro 13.200,81). Assume che la pronuncia gravata nel rigettare le domande non avrebbe adeguatamente valutato tutti gli atti di causa e la documentazione probatoria.
La censura non coglie nel segno, in quanto la Corte di merito non ha trascurato di prendere in esame la nota del 3 dicembre 2014 (doc. 9 del fascicolo di primo grado), ma, a pag. 19 della motivazione, ha anzi puntualizzato, diversamente da quanto sostenuto dall’allora appellante, che essa non evidenziava ‘ alcuna disponibilità da parte di RAGIONE_SOCIALE al riconoscimento della debenza del citato importo a rettifica delle presunte erronee indicizzazioni, bensì la manifestazione della disponibilità ad una eventuale soluzione transattiva’.
In tal modo si è espressa sull’eccezione formulata da RAGIONE_SOCIALE, disattendendola, ed ha, sia pure implicitamente, respinto anche la doglianza con la quale si lamentava un errore di calcolo derivante dall’applicazione del tasso floor dello 0,75% in luogo dello 0,60%, per cui non si configura omessa pronuncia, né omesso esame di un elemento probatorio; neppure è ravvisabile violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non risultando la doglianza conforme ai criteri precisati da Cass., sez. U, n. 20867/2020.
4 . All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, sono liquidate come in
dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 13.600,00 ( di cui euro 13.400,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 ottobre 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME