Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28481 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17368/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, in proprio e in qualità di erede testamentario di COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e in qualità di erede testamentario di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso l’avvocato COGNOME (EMAIL), che li rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso.
–
ricorrenti – contro
BANCO DI SARDEGNA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l’avvocato COGNOME NOME
(EMAIL), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al controricorso.
–
contro
ricorrente –
nonché contro
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
–
intimati – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 140/2023 depositata il 12/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE stipulava in data 25 novembre 2004 con la società RAGIONE_SOCIALE un contratto di finanziamento a medio e lungo termine per euro 1.162.028,02 con le agevolazioni della L.R. 07.6.1984 n.28, artt. 9 e 20 bis. Alla stipulazione del suindicato contratto di finanziamento intervenivano, in qualità di fideiussori, dodici garanti, nei limiti della somma di euro 1.162.028,02, e precisamente i signori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché i signori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
In forza del citato contratto, in data 29 novembre 2004 veniva altresì iscritta ipoteca.
A causa dell’insoddisfacente andamento dei rapporti, il RAGIONE_SOCIALE invitava la RAGIONE_SOCIALE e i garanti, ciascuno nei limiti degli importi garantiti, a voler rimborsare le esposizioni maturate; poiché la debitrice principale e i fideiussori non adempivano alle proprie obbligazioni, l’ istituto di credito richiedeva ed otteneva decreto
ingiuntivo.
1.1. La RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione; al procedimento veniva riunito altro procedimento, avente ad oggetto l’opposizione proposta dagli altri fideiussori NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, al medesimo decreto ingiuntivo.
A fondamento dell ‘opposizione gli opponenti allegavano: l’eccepita inesigibilità del credito per mancata scadenza dell’obbligazione principale e comunque per impossibilità sopravvenuta, l’abuso del diritto attraverso il quale il creditore avrebbe illecitamente determinato i fideiussori alla sottoscrizione delle relative polizze, l’erroneità dell’importo richiesto, l’illegittima applicazione di tassi usurari, l’illegittima applicazione dell’anatocismo, l’illegittimo recesso operato dalla Banca.
Nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 614/2021 il Tribunale di Cagliari così statuiva: ‘1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1294/2014, pronunciato dal Tribunale di Cagliari il 24 aprile 2014, e condanna la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 929.621,89, oltre agli interessi, al saggio convenzionale di mora, dal 18 settembre 2013 fino al saldo; 2) condanna RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla rifusione, in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del presente giudizio ( …)’ .
Interposto gravame, la sentenza del giudice di prime cure veniva confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 140/2023 del 12 aprile 2023, la quale dichiarava altresì inammissibile per tardività l’appello
adesivo spiegato dai sigg. NOME e NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, nella loro qualità di garanti.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la RAGIONE_SOCIALE, e i sigg. NOME COGNOME -in proprio e in qualità di erede testamentario del defunto sig. NOME COGNOME, NOME COGNOME -in proprio e in qualità di erede testamentario del defunto sig. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 ultimo comma del contratto di finanziamento a medio lungo termine, nonché violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui alla legge regionale 28/1984, della delibera ‘direttive istruttorie’ e ‘disposizioni generali’ sulla legge regionale 28/1984 del 16 maggio1995 n. 20/52 della Giunta Regionale, del Protocollo di Intesa tra il RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 4.09.1998, della legge regionale n. 18/2013 di proroga, e la Convenzione tra RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo 1995.
Deducono che era insorta una lite tra la RAGIONE_SOCIALE ed altra impresa nel corso della realizzazione della struttura alberghiera per la quale era stato richiesto il finanziamento, che la Regione RAGIONE_SOCIALE aveva concesso varie proroghe per l’ultimazione della struttura e che pertanto tali proroghe avevano comportato la posticipazione della data entro la quale accertare e verificare la sussistenza o meno dell’inadempimento ai sensi dell’art. 4 ultimo comma del contratto di finanziamento.
Lamentano che la corte di merito aveva omesso di considerare che le riferite proroghe concesse dalla Regione RAGIONE_SOCIALE privavano il RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE della legittimazione ad agire, dato che, per effetto delle stesse, il suo credito, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei fideiussori non era ancora esigibile.
1.1. Il motivo, a parte il non marginale rilievo per cui lamenta la ‘violazione di legge’ di una clausola contrattuale , cioè dell’art. 4 citato nel motivo medesimo, è inammissibile.
I ricorrenti nn colgono infatti la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha confermato la sentenza del tribunale sul rilievo, da un lato, che l’inadempimento contestato alla mutuataria COGNOME non concerneva l’incompiuta realizzazione dell’immobile per cui era stato concesso il finanziamento regionale bensì l’insolvenza delle rate di preammortamento, in quanto la proroga concessa dalla Regione aveva effettivamente determinato l’estensione del periodo di preammortamento, durante il quale la mutuataria avrebbe dovuto corrispondere le rate di soli interessi, in virtù di quanto disposto dall’art. 4 del contratto ; per altro verso, che la mutuataria non aveva provato l’adempimento dell’obbligazione, sicché l’istituto di credito si era legittimamente avvalso della clausola di decadenza del beneficio del termine cui all’art. 11 per ottenere il rientro dell’intera esposizione debitoria.
Orbene, va al riguardo ribadito che allorquando come nella specie la sentenza di merito impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è da sola sufficiente a sorreggerla, perché possa giungersi alla relativa cassazione è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una di esse rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., 2 8/06/2023, n. 18403; Cass., 27.07.2017, n. 18641; Cass. 14.02.2012, n. 2108; Cass. 3.11.2011, n. 22753).
Come si evince dalla lettura della sentenza di appello, è stato fatto un distinguo, che i ricorrenti non ( quantomeno idoneamente ) censurano, tra l’obbligazione della mutuataria a completare il programma di spesa ( rectius le opere finanziate) entro un periodo massimo tre anni più volte prorogato con Legge Regionale e l’obbligazione di corrispondere durante il periodo di utilizzo
dei predetti fondi agevolati, delle rate di preammortamento semestrali di soli interessi al tasso del 4,60% per quanto riguarda gli investimenti fissi ai sensi dell’art. 4 del contratto, obbligazione quest’ultima rispetto alla quale i giudici di merito han no accertato l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. 287/1990, del provvedimento della B.I. n. 55 del 2 maggio 2005 (all.18), dell’art. 1418 e/o 1419 c.c., e in ogni caso della Direttiva CEE 93/13 del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) artt. 33 -34 -35 -36, e ciò alla luce della Sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 6 aprile 2023 n. 9479.
2.1. Lamentano, in primo luogo, che la corte territoriale non ha considerato che tutti i fideiussori rivestivano la qualifica di consumatori e che il decreto ingiuntivo è stato emesso, in spregio alla Direttiva CEE 93/13 ed al Codice del Consumo, senza che fosse stata la verifica della presenza di clausole abusive nei contratti posti a fondamento della domanda monitoria.
2.2. In secondo luogo si dolgono che la corte territoriale non abbia nemmeno rilevato la nullità totale delle fideiussioni prestate in quanto contenenti clausole identiche a quelle ritenute illegittime dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito del provvedimento n. 55 del 2005 emesso dalla Banca d’Italia.
2.3. Lamenta ulteriormente, con riferimento alla previsione contenuta nel contratto di finanziamento oggetto di causa, che nell’ultimo periodo dell’art. 7, dedicato alla costituzione delle fideiussioni, vi è la riproduzione della clausola che deroga alla disciplina dell’art. 1957 cod. civ., nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, clausole mai approvate espressamente (tanto è vero che nella pagina corrispondente stranamente mancano timbro e fibra presenti nelle altre pagine, cfr. all. 4 pag.9), né oggetto di apposita contrattazione o discussione, pur essendo state predisposte unilateralmente dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in un proprio modulo ‘e quindi evidentemente vessatorie’ (v. p. 16 del ricorso).
Asseriscono pertanto che le fideiussioni prestate siano affette da nullità
totale per violazione dell’art . 2 della L. n. 287 del 1990, con la conseguenza che, essendo la garanzia personale sottoscritta nulla, non vi era alcun obbligo dei garanti di corrispondere alla banca la somma oggetto di ingiunzione.
2.4. Deducono infine che ‘anche sposando la posizione assunta dalla Corte d’Appello di Cagliari nell’impugnata sentenza circa l’applicabilità, secondo la più recente giurisprudenza, esclusivamente della nullità parziale o limitata a specifiche pattuizioni, le conclusioni a cui giunge il Collegio non appaiono comunque condivisibili. È infatti vero che la deroga prevista all’art. 1957 cod. civ. rientra indubbiamente tra le clausole nulle, e detta nullità, se fosse stata accertata, come qui si chiede e lamenta, avrebbe comportato automaticamente la liberazione dei ricorrenti fideiussori, in quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE proponeva e coltivava le sue istanze contro il debitore principale oltre il termine decadenziale di sei mesi previsto dal cit. art. 1957 cod. civ .’ (v. p. 21 del ricorso).
2.5. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
E’ inammissibile là dove i ricorrenti deducono essere i fideiussori da considerarsi dei consumatori senza al riguardo invero specificare se, dove e quando tale questione sia stata sollevata e trattata nel giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ.
Nulla al riguardo è dato evincersi nemmeno dall’i mpugnata sentenza, a tale stregua la stessa risultando inammissibilmente proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Ancora, là dove risulta dai ricorrenti dedotta la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ., nei seguenti termini: ‘la deroga prevista all’art. 1957 cod. civ. rientra indubbiamente tra le clausole nulle, e detta nullità se fosse stata accertata, come qui si chiede e lamenta, avrebbe comportato automaticamente la liberazione dei ricorrenti fideiussori in quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE proponeva e coltivava le sue istanze contro il debitore principale oltre il termine decadenziale di sei mesi prev isto dal cit. art. 1957 cod. civ.’, senza invero precisare se, dove e quando siffatte prospettazioni di nullità, o meglio gli elementi fondanti le medesime, tra cui la formulazione dell ‘eccezione in senso stretto che la banca fosse incorsa in decadenza, siano stati allegati
nei precedenti gradi di merito.
Infatti, la regola del rilievo ufficioso va comunque coordinata con le regole che presidiano il giudizio di cassazione, anzitutto quella di cui all’art. 366 cod. proc. civ., in relazione alla specificità dei motivi di impugnazione.
Pertanto, se è vero che la nullità (totale o parziale che sia) è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, è anche vero che va essa rilevata ex actis , sulla base di elementi già acquisiti nei precedenti gradi di merito.
Nel caso di specie, in violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ. i ricorrenti non precisano né localizzano, se, dove e quando le prospettazioni di nullità, o meglio gli elementi fondanti le medesime, siano state allegate nel precedente contesto processuale.
2.6. Va d’altro canto osservato nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui <> (v. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994)
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro
10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile