Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 6943 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 6943 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30375/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n. 459/2020 depositata il 14/09/2020.
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, non opponendosi al rinvio della causa a nuovo ruolo.
Uditi gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
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La RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso, articolato in unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 459/2020, pubblicata il 14 settembre 2020.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
La Corte d’appello di Cagliari ha confermato la decisione, resa dal Tribunale di Cagliari, di rigetto della opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME contro il decreto ingiuntivo con il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva loro intimato il pagamento della somma di € 306.548,86, oltre interessi, essendone debitrice la RAGIONE_SOCIALE in forza di contratto di finanziamento del 14 dicembre 2005 intercorso con la RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE (dante causa della istante in monitorio), ed essendo la COGNOME e il COGNOME fideiussori delle relative obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE
La Corte di Cagliari ha, tra l’altro, dichiarato valida la clausola contrattuale di determinazione degli interessi mediante applicazione del parametro dell’Euribor.
L’unico motivo del ricorso per cassazione deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1346, 1418, comma 2, e 1825 c.c., dell’art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell’art. 101 TFUE, dell’art. 53 Accordo sull’Area Economica Europea, dell’art. 127 t.u.b. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto valida la clausola (n. 4) del contratto di finanziamento che, nel determinare il tasso variabile degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell’Euribor (tasso pari all’Euribor a sei mesi maggiorato del 2% all’anno), benché la Commissione dell’Unione Europea, con decisione del 4 dicembre 2013, avesse accertato la sua illecita alterazione per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008.
La Prima Sezione civile, all’esito dell’adunanza camerale svoltasi il 18 giugno 2024, ha pronunciato ordinanza interlocutoria pubblicata il 19 luglio 2024, n. 19900/2024, con la quale ha rimesso la causa per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, davanti alle quali è stata discussa il 18 febbraio 2025.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha depositato memoria, chiedendo di rigettare il ricorso.
Hanno depositato memoria anche i ricorrenti, rivolgendo ‘istanza di sospensione del processo o quanto meno di rinvio dell’udienza a «nuovo ruolo»’. La memoria dei ricorrenti riferisce di un provvedimento reso dalla Corte d’appello di Cagliari nell’ambito di giudizio civile dinanzi ad essa pendente, con cui è stata sottoposta alla Corte di Giustizia UE questione
pregiudiziale ex art. 267 TFUE «se dalla violazione dell’art. 101 TFUE (e dell’art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell’Euribor oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza».
Il Collegio, alla luce delle nuove allegazioni svolte dalle parti nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e nel corso dell’udienza di discussione, ritiene opportuno rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per approfondimenti.
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della