Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34825 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34825 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12427/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 1036/2023,
pubblicata in data 28 marzo 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17
ottobre 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza n. 8729/2021 del Tribunale di Milano, che aveva respinto la domanda di condanna di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma di euro 886.301,85, pari agli interessi corrispettivi e moratori versati in esecuzione di venticinque contratti di leasing stipulati tra il 2006 ed il 2009.
La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame, osservando che:
doveva essere disattesa la tesi difensiva di parte appellante, secondo la quale la pretesa alla restituzione degli interessi corrispettivi doveva comprendere non solo i costi indicati dalle Istruzioni della Banca d’Italia come indicato dal c.t.u. in sede di verifica del rispetto della soglia usuraria -ma anche gli ulteriori costi occulti per l’utilizzatore idonei ad essere ricondotti alla dizione di ‘commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito’ , ed in particolare la penale prevista in caso di risoluzione del contratto; le circolari della Banca d’Italia concernenti i costi da con siderare per determinare il TEG facevano riferimento alle medesime componenti prese in considerazione per fissare il cd. tasso soglia e tanto imponeva di ritenere estranea alla definizione di commissione, remunerazione o spesa la penale prevista in caso di risoluzione, che non atteneva all’erogazione del credito;
l’inesatta indicazione del valore del tasso leasing (ossia del tasso interno di attualizzazione) non era di per sé idonea a rendere
indeterminabile il tasso stesso a fronte della specifica indicazione di tutte le sue componenti, ma poteva al più rilevare a fini risarcitori, qualora l’utilizzatore avesse dedotto di avere subito un pregiudizio dall’inesatto adempimento degli obblighi di informazione e trasparenza;
anche l’omessa consegna del piano di ammortamento, che l’appellante non era stata in grado di ricostruire sulla base delle condizioni negoziali esplicitate, integrava violazione rilevante ai soli fini risarcitori;
il previsto piano di ammortamento cd. ‘ alla francese ‘ non determinava un fenomeno di capitalizzazione degli interessi, dal momento che questi ultimi venivano calcolati sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o con le rate precedenti, né poteva sostenersi che si fosse in presenza di un interesse ‘composto’ per il solo fatto che ‘ il piano di ammortamento ‘ alla francese ‘ determinava un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana che si fonda sulle rate a capitale costante’ ; e) vertendosi in ipotesi di contratti conclusi tra il 1° aprile 2003 (data di entrata in vigore del d.m. 25 marzo 2003) ed il 30 giugno 2011, il tasso soglia doveva determinarsi sommando al TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media degli interessi di mora indicati dai decreti ministeriali), il tutto con la maggiorazione del 50% ai sensi dell’art. 2, comma 4, legge n. 108/96; l’appellante non aveva previsto tale ultima maggiorazione, il che escludeva la pattuizione e l’applicazione di un interesse di mora superiore al cd. tasso soglia;
il Tribunale aveva correttamente osservato che il solo il fatto che l’indice Euribor per il periodo 29.9.05 -30.5.2008 risultasse manipolato ad opera di istituti bancari non poteva far ritenere che il tasso degli interessi moratori indicato in contratto con riferimento a detto parametro fosse affetto da nullità.
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della suddetta sentenza d’appello, cui resiste, mediante controricorso, RAGIONE_SOCIALE
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente denunzia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹ violazione degli artt. 1 e 2 legge n. 108/96, dell’art. 1 legge n. 24/2011, dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., nonché dei principi in tema di verifica della fattispecie usuraria ››; p rendendo le mosse dalla considerazione che il criterio da seguire in tema di verifica dell’usura è quello della onnicomprensività delle voci economiche ‘collegate alla erogazione del credito’, da valutarsi al momento della pattuizione, lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che va incluso nel TEG dei contratti di leasing il ‘maggior onere di interessi’ derivante dal piano di ammortamento ‘ alla francese ‘ ed avrebbe recepito le risultanze della consulenza tecnica che aveva escluso il superamento del tasso soglia in tutti i contratti, prendendo in esame le sole voci economiche di istruttoria, incasso di canone, di costi di assicurazione e di esercizio del diritto di opzione; deduce pure che Cass., sez. U, n. 8770 del 2020 ha ribadito che occorre tenere conto anche dei cd. ‘costi occulti’ ;
con il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 821, 1194, 1284, 1346, 1418 e 1419 cod. civ. e degli artt. 117 e 127 t.u.b., nonché dei principi in tema di trasparenza; la ricorrente attinge la decisione impugnata sia nella parte in cui ritiene che l’inesatta indicazione del tasso leasing non sia idonea a rendere indeterminabile il tasso stesso in presenza di specifica indicazione di
tutte le sue componenti, sia là dove afferma che la differenza tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non integri una violazione dell’art. 117 t.u.b. sempreché il tasso applicato sia determinabile;
con il terzo motivo denunzia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dei principi in tema di interpretazione della domanda, per avere la sentenza escluso la pattuizione o il pagamento di interessi usurari, partendo dal presupposto, errato, che essa ricorrente non avesse ‘contemplato’ la maggiorazione del 50% sul TEGM + il 2,1 ; sostiene, al contrario, che sin nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva indicato, per ciascuno dei contratti di leasing, il corretto TSU, considerando il correttivo del 2,1% sul TEGM, ferma restando la maggiorazione del 50%, prevista dall’art. 2, comma 4, legge n. 108/96;
con il quarto motivo denunzia ‹‹ violazione degli artt. 1 e 2 legge n. 108/96, dell’art. 1 legge n. 24/2011, dell’art. 644 cod. pen., degli artt. 329 e 345 cod. proc. civ., nonché dei principi in tema di verifica della fattispecie usuraria ›› , lamentando l’erroneità della decisione relativamente alla ravvisata non eccedenza degli interessi rispetto al cd. tasso soglia;
con il quinto motivo, denuncia ‹‹violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dei principi in tema di interpretazione della domanda ›› , lamentando, con specifico riferimento alla questione della intervenuta manipolazione dell’Euribor dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, che la Corte territoriale ha fatto riferimento ai soli interessi moratori, mentre la domanda atteneva agli interessi convenzionali, sia corrispettivi che moratori;
con il sesto motivo, denuncia ‹‹ violazione degli artt. 1284, 1346, 1418 e 1419 cod. civ. e dell’art. 2 legge n. 287/1990, nonché
dei principi in tema di antitrust ›› , lamentando che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto non affetta da nullità la clausola relativa agli interessi convenzionali calcolati in base all’indice Euribor ;
con il settimo motivo, denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ‹‹ violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dei principi in tema di c.t.u. percipiente ›› , dolendosi della mancata ammissione della richiesta di integrazione della c.t.u. contabile in assenza di adeguata motivazione;
con il quinto ed il sesto motivo viene prospettata la questione della validità della clausola del contratto di leasing che determina il tasso degli interessi facendo riferimento al parametro dell’Euribor ;
la Prima Sezione civile all’esito dell’adunanza camerale svoltasi il 18 giugno 2024, ha pronunciato ordinanza interlocutoria pubblicata il 19 luglio 2024, n. 19900/2024, con la quale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione del se ‹‹ sia valida la clausola del contratto di finanziamento che, nel determinare il tasso variabile degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell’Euribor (tasso pari all’Euribor a sei mesi maggiorato del 2% all’anno), benché la Commissione dell’Unione Europea, con decisione del 4 dicembre 2013, avesse accertato la sua illecita alterazione per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 ›› ;
le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 6943/2025, dando atto che una delle parti aveva allegato che la Corte d’appello di Cagliari, nell’ambito di giudizio civile dinanzi ad essa pendente, aveva sottoposto alla Corte di Giustizia UE questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE «se dalla violazione dell’art. 101 TFUE (e dell’art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti
soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell’Euribor oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza››, non si è pronunciata sulla questione ad essa sottoposta, ritenendo opportuno rinviare la causa sul ruolo per ulteriori approfondimenti;
alla stregua di quanto sopra evidenziato si rende necessario, ai fini della decisione sulla questione prospettata con il quinto ed il sesto motivo, attendere la decisione della Corte di Giustizia UE.
La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisone della Corte di Giustizia UE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 ottobre 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME