Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11373 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1757/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME
(EMAIL) che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 765/2020 depositata il 10/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva la società RAGIONE_SOCIALE avanti al Tribunale di Crotone per chiedere la condanna al pagamento in suo favore dell’indennizzo assicurativo a seguito di furto di un autofurgone concesso in leasing dalla RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva resistendo la convenuta, eccependo il difetto di legittimazione dell’attore, posto che unica legittimata attiva era la proprietaria del veicolo MPS, come da appendice di vincolo contenuta nella polizza.
1.2. Con sentenza del 18 aprile 2015 il Tribunale di Crotone rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, in cui si costituiva resistendo la compagnia assicurativa, avanti alla Corte d’Appello di Catanzaro, la quale con sentenza n. 765/2020 del 10 giugno 2020 rigettava il gravame, confermando la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
La resistente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia ‘ex art. 360 n.5 cod. proc. civ. vizio di omessa motivazione su punto decisivo – conseguente nullit a’ della conferma della sentenza da parte del giudice d’appello’.
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia ‘ex art. 360 n.5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione art. 1891 cod. civ. – errata interpretazione dei fatti e della legge in relazione al consenso dell’assicurato – nullit a’ dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva – vizio di ultrapetizione in relazione all’ affermazione dell’avvenuto pagamento dell’indennizzo in favore dell’assicurato’.
Entrambi i motivi, che per la loro stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che ‘con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all’indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Come affermato dalla Corte regolatrice, nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all’indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell’assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell”assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l’assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria ‘. (così Cass., Sez. Un., 02/04/2007, n. 8095).
La clausola di vincolo comporta, dal punto di vista processuale, che il credito all’indennizzo può farsi valere nei confronti dell’impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in
capo al contraente. Detta conclusione è in armonia con il principio dettato dall’art. 1891, comma 2, cod. civ., a norma del quale ‘i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo’.
Pertanto, il vincolo pattuito, nel contratto di assicurazione, in favore del finanziatore dell’acquisto di un bene in leasing priva l’utilizzatore del bene della legittimazione ad agire onde ottenere, in caso di furto dello stesso, l’indennizzo assicurativo.
3.1. Sulla scorta del collegamento negoziale esistente fra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento, il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha comunque il diritto di percepire tale indennizzo, trattandosi di credito di cui è titolare in via esclusiva la società di leasing sulla base del suddetto vincolo contrattuale.
La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l’acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull’eventuale indennità dovuta dall’assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea infatti un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento, che estende ad ognuno gli effetti dell’invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell’altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto, sicché, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell’appendice di vincolo, dell’indennizzo al finanziatore ha l’effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l’utilizzatore, che rimane obbligato per l’eccedenza, in base all’autonomo e distinto contratto di finanziamento (cfr., fra le altre, Cass. 21/12/2015, n. 25610).
3.2. La corte territoriale ha dunque applicato correttamente il principio di diritto secondo cui l’esistenza di un’appendice di vincolo in favore del finanziatore determina una legittimazione
attiva esclusiva in capo all’istituto finanziatore.
Per il resto, le ulteriori asserzioni di parte ricorrente, pur nella formale invocazione dei vizi di violazione e falsa applicazione di legge e di ultrapetizione, finiscono per sollecitare un inammissibile riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità.
Una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Cass., n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Cass. n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Cass., Sez. L, n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Cass., n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Cass., Sez. L, n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Cass., n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Cass., Sez. L, n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486 e così via, sino a risalire a Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).
La corte territoriale ha valutato le risultanze processuali e, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, ha ritenuto che la documentazione in atti, complessivamente valutata, non è idonea a dimostrare l’avvenuto passaggio di proprietà del veicolo oggetto di furto della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE né a rendere sotto altri profili
inapplicabile ovvero priva di efficacia la clausola contrattuale di vincolo.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza