Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30205 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14945/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Cagliari, INDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Cagliari, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali allegate al controricorso
– controricorrenti – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n . 16300/2023 depositata in data 8/6/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Corte di Cassazione
Ud.25/10/2024 CC
Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza ex art. 702bis cod. proc. civ., respingeva la domanda con cui NOME COGNOME chiedeva che fosse accertata la sua estraneità a ogni obbligazione comunque riferibile al mutuo fondiario concesso da Intesa Sanpaolo s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. in favore di RAGIONE_SOCIALE, da lui personalmente garantito; riteneva, infatti, che comunque permanesse la validità della clausola cd. di sopravvivenza contenuta nel contratto di garanzia firmato dal COGNOME (secondo cui ‘ nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d’ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate ‘).
La Corte distrettuale di Cagliari, con sentenza n. 256/2021, rigettava l’appello presentato dal COGNOME, osservando, in particolare, che la nullità del mutuo fondiario erogato dalle predette banche alla società, per violazione della norma imperativa di cui all’art. 38, comma 2, T .U.B., era ininfluente ai fini del decidere, così come non era dirimente stabilire se nella specie fosse stata stipulata una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, dato che la nullità del mutuo era idonea ad inficiare tanto la fideiussione che la garanzia autonoma.
Sottolineava che l’appellante mostrava non aver colto che con l’impegno del 10 ottobre 2007, espressamente riconfermato il 12 aprile 2011, aveva assunto un’ulteriore obbligazione, differente per fonte, contenuto e consistenza, per l’ipotesi di un’eventuale nullità del mutuo, che era destinata non già ad assicurare la sopravvivenza della garanzia originaria, mantenendo integra l’obbligazione derivante dall’avvenuto finanziamento, bensì a tenere indenni le banche rispetto all’obbligazione restitutoria scature nte dalla nullità del contratto.
Evidenziava che l’esistenza di questa obbligazione faceva sì che l’appellante non potesse essere liberato da ogni obbligazione comunque riferibile al mutuo, come il COGNOME aveva domandato.
Questa Corte, con ordinanza n. 16300/2023, riteneva fra l’altro e per quanto qui di interesse – che i primi tre motivi del ricorso incidentale proposto dal COGNOME fossero tutti inammissibili.
Rilevava, in particolare, che i giudici distrettuali avevano chiarito che la garanzia prestata dal COGNOME con la cd. clausola di sopravvivenza non aveva ad oggetto l’obbligazione da mutuo, bensì l’obbligazione restitutoria, per ripetizione di indebito, ex art. 2033 cod. civ. derivante dalla nullità del mutuo.
Evidenziava che la chiara ratio decidendi della sentenza impugnata consisteva nel rappresentare che invano il ricorrente incidentale aveva invocato l’art. 1939 cod. civ., recante la previsione di nullità della fideiussione in caso di invalidità dell’obbligazione garantita, perché l’obbligazione presa in considerazione dai giudici di merito, quale oggetto del persistente vincolo di garanzia in capo al COGNOME, non derivava dal mutuo nullo e non era, dunque, travolta dalla dedotta nullità del mutuo per viola zione dell’art. 38 T.U.B., ma consisteva nella diversa obbligazione derivante proprio dall’invalidità di tale contratto ed avente ad oggetto la restituzione, a titolo di indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., della somma ricevuta a mutuo.
Osservava che i primi tre motivi dedotti all’interno del ricorso incidentale non si confrontavano con questa ratio decidendi e risultavano, di conseguenza, inammissibili.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza appena richiamata, pubblicata in data 8 giugno 2023, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso proposto assume che l’ordinanza di questa Corte n. 16300/2023 non abbia esaminato il contenuto dei motivi B e C del ricorso incidentale per cassazione del COGNOME, con i quali si era sostenuto che la Corte d’appello di Cagliari, se nza fornire alcuna giuridica delucidazione in merito, aveva ritenuto valida la clausola di sopravvivenza, nonostante la stessa fosse un’autonoma garanzia e a dispetto del fatto che la Corte distrettuale già avesse affermato la nullità del contratto base per violazione della norma imperativa di cui all’art. 38 T.U.B..
Questa Corte avrebbe così trascurato di dare risposta a un duplice quesito posto all’interno del ricorso incidentale, che segnatamente domandava di verificare: a) se la cd. clausola di sopravvivenza, presente in un contratto di fideiussione allegato a un contratto di mutuo bancario ipotecario, dovesse essere qualificata come un’autonoma garanzia; b) se tale clausola fosse nulla in conseguenza della dichiarazione di nullità, per la violazione di una norma imperativa, del contratto base di mutuo.
Il motivo è inammissibile.
5.1 L’odierno ricorrente ritiene che questa Corte non abbia risposto alle questioni di diritto illustrate nei motivi B e C del ricorso incidentale, volte a sostenere che con la già dichiarata nullità del contratto base di mutuo per violazione di una norma imperativa doveva essere dichiarata nulla anche la garanzia autonoma contenuta nella clausola di sopravvivenza, giacché in nessuna parte della motivazione dell’ordinanza impugnata è stata trattata questa tematica.
5.1 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di chiarire che l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di
causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass., Sez. U., 31032/2019).
Non è certo questo il caso in cui sia possibile applicare un simile principio, giacché l’ordinanza impugnata ha senza dubbio pronunziato sui motivi B e C del ricorso incidentale, esaminandoli (a pag. 10) e ritenendoli inammissibili perché fuori fuoco rispetto alle motivazioni offerte dalla decisione impugnata, dato che prendevano in considerazione ‘ quale oggetto della garanzia stessa l’obbligazione contrattuale originaria e non l’obbligazione di restituzione dell’indebito derivante dalla nullità della prima ‘, come, invece, aveva reputato la Corte di merito.
5.2 Le Sezioni Unite hanno più di recente precisato, sempre in tema di revocazione delle pronunce di questa Corte, che l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al
giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass., Sez. U., 20013/2024).
La doglianza in esame, piuttosto che evidenziare un errore di fatto percettivo con le caratteristiche appena menzionate, investe il sindacato svolto da questa Corte e, ancora una volta, non si confronta con il contenuto della decisione impugnata, sollecitando, nella sostanza, l’adozione di una decisione sui motivi del ricorso per cassazione asseritamente non esaminati nonostante che gli stessi siano stati giudicati inammissibili.
Più precisamente, questa Corte, dopo aver sottolineato che la ‘ chiara ratio decidendi ‘ della Corte di merito doveva essere individuata nel fatto che il persistente vincolo di garanzia in capo al COGNOME derivava non dal contratto di mutuo, ma dall’obbligazione di restituzione dell’indebito discendente dalla nullità del contratto di finanziamento, ha posto in rilievo come i due motivi in discorso non si confrontassero con questi argomenti giustificativi, ‘ ancora una volta prendendo in considerazione, quale oggetto della garanzia stessa, l’obbligazione contrattuale originaria e non l’obbligazione di restituzione dell’indebito derivante dalla nullità della prima ‘ pag. 10).
Il che è esattamente quanto tenta di fare l’odierno ricorrente pure con il mezzo in esame, che da una parte non si cura in alcun modo del vizio di mancanza di riferibilità dei motivi di ricorso al contenuto della decisione impugnata rilevato nell’ordinanza n. 16300/2023, dall’altra si duole in questa sede di una mancata risposta a questioni di diritto che rimanevano precluse da un simile vizio intrinseco dei motivi B e C, come a pretendere ora un esame delle stesse al di là e a prescindere dall’inammissibil ità delle doglianze con cui erano state presentate.
In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 25 ottobre 2024.