Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4269 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
sul ricorso 24720/2020 proposto da:
COGNOME NOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, presso il cui studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliato;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in personale del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME NOME, ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4953/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 da COGNOME NOME;
Ritenuto che
1.-La società RAGIONE_SOCIALE ha stipulato con RAGIONE_SOCIALE un leasing su immobile da costruire, il cui adempimento è stato garantito da NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE, atteso l’omesso versamento di alcuni canoni del leasing, ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano, cui hanno proposto opposizione i due ingiunti, l’RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME, i quali hanno eccepito la nullità del contratto per la mancanza dell’Indicatore Sintetico di Costo ed il superamento del tasso soglia, sia del TEG che degli interessi di mora.
2.Il Tribunale ha rigettato l’opposizione negando rilevanza di elemento essenziale all’Indicatore, ed escludendo nullità per usura: ha osservato precisamente che il, sia pur minimo, superamento del tasso di mora era neutralizzato dalla clausola di salvaguardia.
3.-La decisione ha trovato conferma in Corte di Appello
4.-Propongono ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE e il garante NOME COGNOME con cinque motivi, di cui chiede il rigetto RAGIONE_SOCIALE, costituitasi con controricorso.
Considerato che
5.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’articolo 117 TU bancario.
La questione attiene alla necessaria indicazione nel contratto dell’Indicatore sintetico di costo: i ricorrenti hanno sostenuto sin dall’inizio la tesi secondo cui la sua omessa menzione nel contratto era ragione di nullità. Ma questo argomento è stato rigettato dai giudici di merito.
I ricorrenti contestano ai giudici di appello una sbrigativa ed apodittica motivazione sul punto, e ribadiscono l’essenzialità della menzione dell’indicatore.
Il motivo è infondato.
E’ principio di diritto che <> (Cass. 4597/ 2023; Cass. 39169/ 2021).
6.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano vizio di motivazione, e dunque violazione dell’art. 132 c.p.c. quanto alla questione del conteggio dei canoni di prelocazione.
Sostengono di avere posto la questione dell’illegittimo conteggio dei canoni di prelocazione nel calcolo degli interessi, e di avere avuto laconica ed insufficiente risposta da parte dei giudici di merito.
Ribadiscono l’illegittimità di quel modo di calcolo.
Il motivo è inammissibile.
Intanto, la questione del conteggio dei canoni di prelocazione è affrontata dai giudici di merito nel momento in cui valutano il complessivo superamento del tasso soglia, e, sulla scorta della CTU esperita in primo grado, lo escludono.
In secondo luogo, quanto alla circostanza che la Corte di Appello ha ritenuto non sufficientemente censurata la decisione di primo grado proprio su questo aspetto, i ricorrenti non adducono a loro volta una contestazione specifica: dal passo riportato in ricorso (p.9) emerge in realtà che la censura mossa al primo grado è generica e risolvibile nella seguente affermazione: <>, ciò a fronte di una argomentazione del giudice di primo grado di critica della consulenza tecnica.
Ad ogni modo, l’ influenza di tale calcolo sull’ammontare degli interessi è tenuto in conto nella sentenza impugnata nella complessiva valutazione del tasso soglia che la medesima sentenza effettua alle pagine 7-12.
7.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’articolo 1815 c.c. e 644 c.p.
Lamentano che i giudici di merito hanno svolto richiami inconferenti alla questione dell’ arrotondamento, come esposta dal CTU, e dunque alla tesi secondo cui il superamento del tasso soglia sarebbe escluso da una sorta di arrotondamento al numero decimale anziché al terzo.
Il motivo è inammissibile.
Lo è per espressa ammissione degli stessi ricorrenti, che osservano come le affermazioni dei giudici di appello, qui censurate, ‘ non possono assurgere a rango di statuizioni suscettibili di impugnazione ‘.
Ed in effetti si tratta di meri argomenti, con cui, aderendo a talune valutazioni del CTU, si supporta la ratio decidendi del non superamento del tasso soglia.
Resta ovviamente aperta, e non è affrontata dal motivo di censura, la questione di come questo sistema di arrotondamento ha avuto influenza sulla ratio , ossia sulla conclusione di escludere il superamento del tasso soglia, nel senso cioè che manca l’ indicazione di come, se diversamente effettuato il calcolo, anche il risultato sarebbe cambiato.
8.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 1815 c.c. e 644 c.p.
Censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la clausola di salvaguardia vale a fissare un tetto agli interessi moratori, e dunque a scongiurare l’usura.
Lamentano che, in realtà, tenuto conto del tasso a cui inizialmente sono stati fissati gli interessi di mora, la clausola di salvaguardia non può essere ritenuta legittima.
Il motivo è infondato.
E’ principio di diritto che <> (Cass. 26286/ 2019; 13144/ 2023).
Va comunque osservato che i ricorrenti non riportano il contenuto di tale clausola, e dunque, a voler aggiungere altro, non è neanche provato che si tratti di una clausola di salvaguardia, anziché di una pattuizione dal diverso contenuto. 9.- Il quinto motivo è solo apparentemente tale: in realtà i ricorrenti si limitano ad auspicare che, in caso di accoglimento dei motivi precedenti, vi sia riforma della sentenza impugnata.
Il ricorso va dunque rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma 9.11.2023
Il Presidente