Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18037 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27879/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: )
unitamente all’AVV_NOTAIO (p.e.c.: ), elettivamente domiciliata preso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (p.e.c.: ), in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – nonché
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 1041/2021, pubblicata in data 31 marzo 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Milano n. 1041/2021, di rigetto del gravame dalla stessa interposto, con conferma della sentenza n. 4808/19 del Tribunale di Milano.
La società RAGIONE_SOCIALE, e per essa la società RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
Davanti a quel Tribunale l’odierna ricorrente aveva evocato in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), con la quale aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile, chiedendone la condanna alla restituzione dell’importo di euro 201.000,00, in ragione dell’applicazione di tassi di interessi superiori ai tassi soglia e dell’addebito di spese forfettarie per il recupero del credito di importo
di gran lunga superiore al tasso di mora; chiedeva, in subordine, l’accertamento che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 marzo 2011, gli interessi da essa corrisposti avevano superato il tasso soglia, generando un indebito di euro 6.683,31.
Il Tribunale adito rigettava tutte le domande proposte dall’attrice.
La Corte d’appello , adita dalla soccombente, ha rigettato il gravame, osservando che la previsione della clausola n. 12 del contratto di RAGIONE_SOCIALE non potesse sortire rilievo ai fini della configurazione del tasso di interesse pattuito e che la clausola n. 13 del medesimo contratto fosse configurata in modo tale che gli interessi moratori non potessero superare il tasso soglia previsto dalla legge; con riguardo, poi, alla lamentata omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda subordinata formulata, ha rilevato una genericità della deduzione, connessa alla problematica della cd. ‹‹ usura sopravvenuta ›› , sottolineando che la perizia di parte prodotta non fosse di per sé sufficiente a supportare la doglianza.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ. e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹ violazione e errata applicazione della legge 108/1996 e dell’art. 644, comma 5, del codice penale: ai fini del calcolo T.E.G. si sarebbe dovuto tener conto di tutte le spese correlate all’erogazione del credito, con unica esclusione di imposte e tasse›› .
La ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui la Corte territoriale ha confermato l’esclusione della penale per l’estinzione anticipata ai fini della verifica della usurarietà degli interessi previsti nel contratto in oggetto; richiama l’art 2 della legge
n. 108/1996 e l’art. 644 cod. pen. al fine di evidenziare che ai fini del calcolo del T.E.G. si deve tenere conto di tutte le spese correlate all’erogazione del credito, con esclusione delle sole imposte e tasse , e sottolinea che, conteggiando le somme dov ute per l’estinzione anticipata, in caso di decadenza dal beneficio del termine, il tasso pattuito risultava superiore al tasso soglia previsto dalla legge al momento della conclusione del contratto.
1.1. La censura è infondata.
1.2. Occorre muovere dalla premessa che la disciplina primaria in tema di tasso soglia è contenuta nell’art. 2 della legge n. 108/1996, che non introduce una deroga all’art. 644 cod. pen., e che le Istruzioni di Banca d’Italia , quali norme secondarie (Cass., sez. U, 18/09/2020, n. 19597; Cass., sez. U, 20/06/2018, n. 16303), hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio.
Assume, quindi, un ruolo centrale la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall ‘art. 644 cod. pen., ed in particolare dal comma 4 della stessa disposizione, a mente del quale, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto ‹‹ delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito›› .
1.3. Attenendosi al tenore testuale della norma, il criterio destinato a dirimere in concreto la questione relativa alla considerabilità degli oneri imposti alla parte beneficiata di un finanziamento, ai fini del superamento dei limiti previsti per la valutazione dell’eventuale natura usuraria dei corrispettivi richiesti, dev’essere identificato nell’esame del concreto collegamento tra l’imposizione di tali oneri e la concessione del credito, sì che, ogni qualvolta un simile collegamento sia in concreto ravvisabile, gli oneri comunque collegati alla concessione del credito valgono a concorrere
alla verifica dell’eventuale superamento complessivo del tasso -soglia rilevante ai fini dell’usura, là dove, in caso contrario (ossia in assenza di tale concreto collegamento), l’imposizione di tali oneri rimane in ogni caso estranea a detta verifica.
1.4. Si è, in particolare, già avuto modo di osservare, con specifico riferimento alla vicenda relativa alle spese di assicurazione sostenute dal mutuatario in relazione alla conclusione di un contratto di mutuo, (cfr. Cass., sez. 6 – 1, 01/02/2022, n. 3025) che, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, cod. pen., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; con la precisazione che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.
Nello stesso solco si pongono altre pronunce di questa Corte (Cass., sez. 1, 05/04/2017, n. 8806; Cass., sez. 3, 17/05/2023, n. 13536) in tema di locazione finanziaria, che, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, hanno puntualizzato che devono essere conteggiati sia il prezzo per l’esercizio dell’opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell’assicurazione (si veda anche in materia di factoring , Cass., sez. 3, 23/11/2023, n. 32538).
1.5. In forza di tali presupposti, la Corte d’appello ha , correttamente, ritenuto che gli oneri previsti dalla clausola n. 12 del contratto di RAGIONE_SOCIALE , intitolata ‹‹ Effetti della risoluzione del
contratto ›› , che stabiliva che nel caso in cui il concedente si fosse avvalso della clausola risolutiva espressa a causa del mancato pagamento, da parte dell’utilizzatore, dei canoni, quest’ultimo fosse tenuto al versamento dello ‹‹ scaduto ›› e di quanto ‹‹ a scadere ›› , escludendo al contempo ogni indebita locupletazione del concedente in virtù della detrazione dalla debenza del valore del bene oggetto di RAGIONE_SOCIALE , non potessero assumere rilievo ai fini del calcolo del T.E.G., perché, essendo destinati ad assolvere a una funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori (aventi lo scopo di risarcire il danno derivante dal ritardo n ell’adempimento dell’obbligazione di pagamento del canone) , dovevano ritenersi esclusi dal computo del tasso-soglia, in quanto in nessun modo collegati alla concessione del credito.
Diversamente, infatti, da quanto si sostiene da parte ricorrente, la verifica dell’usurarietà non può, invero, comprendere anche i costi contrattualmente pattuiti per il caso di inadempimento, come le penali a carico dell’utilizzatore previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, trattandosi di costi solo potenziali ed eventuali, che esulano dalla fisiologia del rapporto perché non strettamente collegati al finanziamento.
Peraltro, anche le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale, elaborate dalla Banca d’Italia, nell’indicare gli oneri e le spese rilevati a tale fine, precisano che sono esclusi, oltre alle imposte ed alla tasse, ‹‹ gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo ›› , tra i quali le penali a carico del cliente previste per il caso di estinzione anticipata del rapporto, che, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.
La sentenza impugnata sfugge, pertanto, alla censura in esame.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹Violazione ed errata applicazione dell’art. 1815 del codice civile, della legge 108/96 e dell’art. 644, comma 5, codice penale: ai fini del calcolo del T.E.G. si sarebbe dovuto tenere conto di tutte le spese correlate all’erogazione del credito, con unica esclusione di imposte e tasse – Con riferimento alla usurarietà degli interessi moratori››.
Sostiene la ricorrente che la sentenza è da censurare anche in relazione alla valutazione della usurarietà degli interessi moratori, in quanto, seppure la clausola n. 13 del contratto di RAGIONE_SOCIALE prevede che gli interessi di mora siano conteggiati con riferimento al tasso medio rilevato trimestralmente ai fini della legge n. 108/96, i giudici d’appello non avevano considerato che il contratto de quo prevedeva l’addebito di spese forfettarie per il recupero del credito, indipendenti dallo svolgimento di qualunque attività e, pertanto, del tutto arbitrarie nel loro ammontare, somme che erano state richieste al cliente e che, cumulandosi al tasso di interesse già previsto, provocavano lo sforamento del tasso soglia. Precisa, inoltre, che aveva allegato la fattura richiamata a pag. 4 della motivazione della sentenza proprio a dimostrazione della circostanza che dette spese, oltre ad essere state contrattualmente pattuite, erano state di fatto applicate dalla concedente.
2.1. La doglianza è fondata nei termini che di seguito si espongono.
2.2. Come già osservato da Cass. n. 26286 del 2019 (resa con riferimento ad un contratto di mutuo fondiario, ma i cui principi sono agevolmente applicabili al contratto di RAGIONE_SOCIALE immobiliare, posto che a q uest’ultimo, nelle varie forme, sono coessenziali finalità di finanziamento, espressamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto; Cass., sez. 3,
12/06/2018, n. 15200; Cass., sez. 3, 22/11/2019, n. 30520), la clausola cd. ‹‹ di salvaguardia ›› giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Dal punto di vista pratico, tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente. Infatti, ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ. ‹‹ se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ›› . La clausola ‹‹ di salvaguardia ›› , dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell’usura cd. “oggettiva”, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca. Nondimeno, la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l’effettiva applicazione del precetto d’ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la ‹‹ clausola di salvaguardia ›› ponga le banche al riparo dall’applicazione della sanzione prevista dall’art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d’ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto ».
Si è rilevato che da tanto discende che, con la ‹‹ clausola di salvaguardia ›› , la società RAGIONE_SOCIALE si obbliga contrattualmente ad assicurare che, per tutta la durata del rapporto, non vengano mai applicati interessi che oltrepassino il tasso soglia, ma che la ‹‹ contrattualizzazione ›› di quello che è un divieto di legge non è priva di conseguenze sul piano del riparto dell’onere della prova. Infatti, come osservato dalla già citata Cass. n. 26286 del 2019, «se l’osservanza del “tasso soglia” diviene oggetto di una specifica
obbligazione contrattuale, alla logica della violazione della norma imperativa si sovrappone quella dell’inadempimento contrattuale, con conseguente traslazione dell’onere della prova in capo all’obbligato, ossia alla banca» (nella vicenda in esame, quindi, alla società di RAGIONE_SOCIALE ) (in senso conforme, Cass., sez. 1, 15/05/2023, n. 13144).
La Corte di appello, nella specie, si è limitata a constatare la presenza della ‹‹ clausola di salvaguardia ›› , ritenendo – in sostanza che l’inserimento della stessa nelle condizioni generali integranti il regolamento contrattuale fosse sufficiente ad escludere in radice l’usurarietà degli interessi moratori percepiti dalla società di RAGIONE_SOCIALE, ma, per quanto già detto, tanto non è sufficiente a far ritenere provato il mancato sforamento del tasso soglia, spettando, in caso di contestazione, alla società concedente, secondo le regole della responsabilità ex contractu , l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto.
La decisione gravata è, dunque, incorsa nella denunciata violazione.
Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹violazione ed errata applicazione dell’art. 112 del codice di procedura civile: sulla omessa pronuncia del Giudice di primo grado sulla domanda subordinata›› e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‹‹Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per essere la motivazione sul punto in esame apparente, carente delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione e per non avere preso in considerazione la documentazione prodotta dalla contro parte e contestata solo genericamente dalla controparte››.
Lamenta che i giudici di appello, come il Tribunale, non abbiano preso in considerazione la domanda subordinata, con la quale era stato richiesto l’accertamento e la condanna della concedente alla
restituzione delle somme incamerate in conseguenza della cd. usura sopravvenuta, e che, sul punto, la motivazione resa non consente di ricostruire l’iter logico seguito per addivenire alla decisione, che ha, peraltro, omesso la valutazione di elementi di prova allegati.
La censura non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità, in quanto non si correla con la ratio decidendi della pronuncia, che ha rilevato, in modo dirimente, ‹‹ la genericità della deduzione ›› svolta con il terzo motivo di appello -concernente l’‹‹ omessa pronuncia del Giudice di primo grado sulla domanda subordinata ›› -ponendo in rilievo che dalla sua formulazione non era dato comprendere se alla conclusione della sussistenza della usura sopravvenuta (recisamente negata dall’odierna appellata) nella perizia di parte pro dotta ‹‹ nel periodo compreso tra il 1/01/2010 ed il 31/03/2010 ›› avessero o meno concorso i criteri esclusi.
Tale statuizione non è stata idoneamente attinta dalla ricorrente che, anche in questa sede, si limita a ribadire che la Corte d’appello sarebbe incorsa in un vizio di omessa pronuncia o, comunque, in un vizio di motivazione, non preoccupandosi di contrastare la ritenuta assenza di specificità del motivo di gravame, mediante la precisazione delle ragioni per cui sarebbe erronea tale statuizione e sufficientemente specifico il motivo dì gravame sottoposto al giudice d’ap pello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziare la specificità, essendo insufficiente il mero rinvio all’atto d’appello (Cass., sez. 1, 06/09/2021, n. 24048).
Va, dunque, accolto il secondo motivo, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il terzo, con conseguente cassazione in relazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’ Appello Milano, in diversa composizione, per nuovo esame in relazione alla censura accolta, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara inammissibile il terzo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità , alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione