Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33850 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33850 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
Oggetto: mutuo – interessi usurari – clausola di salvaguardia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32250/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1214/2020, depositata il 20 maggio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 20 maggio 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale
che aveva respinto le sue domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo ipotecario concluso con la Credito Artigiano s.p.a., nei cui confronti la convenuta Credito Valtellinese s.p.a. era subentrata, in ragione della nullità delle clausole aventi a oggetto la determinazione degli interessi corrispettivi e moratori, e di restituzione delle somme versate a titolo di interessi;
la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado escludendo che nel caso in esame fossero stati pattuiti interessi usurari, che sussistesse la dedotta difformità tra ISC/TAEG dichiarato e quello effettivo, ritenuta peraltro inidonea a determinare l’invalidità del contratto, affermando la validità della cd. clausola floor e negando che la banca mutuante si fosse resa inottemperante all’obbligo di consegna del piano di ammortamento e, comunque, avesse violato gli obblighi di trasparenza e buona fede;
il ricorso è affidato a quattro motivi;
resiste con controricorso la Credito Valtellinese RAGIONE_SOCIALE
la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen., 1815 cod. civ., 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, e 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il tasso soglia per gli interessi corrispettivi fosse diverso da quello per gli interessi moratori e che l’accertamento dell’usurarietà d i questi ultimi andasse valutata con riferimento alla soglia prevista per i primi maggiorata del 2,1%;
censura, altresì, la decisione di appello per aver escluso, ai fini della valutazione dell’usurarietà degli interessi pattuiti, la cd. sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori;
il motivo è infondato;
questa Corte ha autorevolmente affermato con la sentenza, resa a
Sezioni Unite, del 18 settembre 2020, n. 19597, che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, non essendo di ostacolo la loro mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) individuato nei decreti ministeriali di cui all’art. 2, primo comma, l.n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
-in quest’ultimo caso il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato;
in tal modo viene preservato il principio secondo cui deve esserci simmetria tra il T.e.g.m. rilevato trimestralmente a norma dell’art. 2, primo comma, l.n. 108 del 1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione, espresso sia dal contenuto letterale delle disposizioni in rilievo, sia da intuitive esigenze logiche proprie di ogni procedimento comparativo che richiedono l’omogeneità dei termini di raffronto;
da ciò consegue che la decisione della Corte di appello, nel ricostruire il tasso soglia per gli interessi moratori applicando al t.e.g.m. la maggiorazione del 2,1% risultate dalla rilevazione statistica operata dalla Banca d’Italia, si sottrae alla doglianza articolata sul punto, risultando coerente con i richiamati principi;
la richiamata sentenza delle Sezioni Unite ha, inoltre, osservato che l’art. 1815, secondo comma, cod. civ., secondo cui «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», deve interpretarsi nel senso che alla pattuizione di interessi usurari non segue la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma solo quella della non debenza di quel tipo di interessi che ha superato la relativa soglia;
pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini dell’accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, in relazione al superamento delle soglie previste nei decreti emanati in attuazione della l.n. 108 del 1996, non è corretto procedere alla cd. sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma occorre procedere a valutazioni separate, una relativa ai primi e una relativa ai secondi;
con il secondo motivo il ricorrente deduce l ‘omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione alla errata categoria cui l’operazione economica in oggetto è stata ricondotta («altri finanziamenti» anziché «mutuo ipotecario»);
il motivo è inammissibile;
ricorrendo nella specie una ipotesi di cd. «doppia conforme» di cui all’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ., è onere del ricorrente, che impugni la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello onde dimostrare che esse sono tra loro diverse e che, dunque, non trova applicazione la regola preclusiva della censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi (cfr. Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774);
parte ricorrente non ha assolto siffatto onere, per cui opera la preclusione all’esame della censura prospettata derivante dalla richiamata disposizione normativa;
può, in ogni caso, osservarsi che la doglianza si risolve nella contestazione della valutazione del giudice di merito, il quale avrebbe erroneamente qualificato l’operazione economica posta in essere dalle parti, che investe accertamenti riservati a tale giudice;
con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 1, 2 e 4 l.n. 108 del 1996, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la pattuizione della cd. clausola di salvaguardia escludesse la possibilità di un superamento del
tasso soglia indipendentemente da alcuna verifica in ordine al rispetto della stessa;
il motivo è fondato;
l’inserimento di una clausola di salvaguardia, in forza della quale gli interessi dovuti dal mutuatario rispetteranno il limite del tasso soglia, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge, con la conseguenza che, in caso di contestazione, grava sulla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu , l ‘ onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto (cfr. Cass. 15 maggio 2023, n. 13144; Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286);
-non può, dunque, condividersi quanto affermato dalla Corte territoriale in merito alla sufficienza della mera pattuizione della clausola di salvaguardia a escludere che gli interessi applicati non abbiano superato il tasso soglia, essendo necessario che di ciò la banca mutuante offra la relativa prova;
-con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata affermato l’irrilevanza dell a eccessività dei tassi moratori laddove non concretamente applicati;
il motivo è inammissibile;
la censura non coglie la ratio dedicendi espressa sul punto dalla Corte territoriale, la quale non ha negato la rilevanza del superamento del tasso soglia per effetto dell’applicazione degli interessi moratori, né, tanto meno, la carenza di interesse del mutuatario all’accertamento della nullità della clausola avente a oggetto la pattuizione di interessi moratori usurari, ma si è limitata ad affermare, come evincibile anche attraverso il puntuale riferimento giurisprudenziale operato, che qualora il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il
superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi sono illeciti e non dovuti mentre resta ferma la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ai sensi dell’art. 1224, primo comma, cod. civ.; – la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano,
in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo e il quarto e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 29 novembre 2024.