Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 21663 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 21663 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 20839/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo STUDIO LEGALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti –
Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 828/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale chiede che la Corte devolva la controversia al giudice tedesco.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME NOME (in qualità di agenti) avevano convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Bergamo, giudice del lavoro, la società tedesca RAGIONE_SOCIALE (preponente) per l’accertamento di una serie di violazioni del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti in data 7 aprile 2014.
In particolare, era richiesto l’accertamento del rapporto di agenzia intercorso, dell’inadempimento da parte della società degli obblighi relativi al diritto di esclusiva, degli obblighi informativi e degli obblighi di corresponsione delle provvigioni dirette e/o indirette riferite all’anno 2014.
I ricorrenti avevano adito il tribunale di Bergamo rilevando che la clausola di proroga della competenza contenuta nel contratto sottoscritto, di fissazione del foro esclusivo nel domicilio della parte convenuta (Germania), fosse nulla in ragione del disposto inderogabile dell’art. 413 c.p.c., norma, quest’ultima che fissa la competenza innanzi al giudice della circoscrizione in cui ha domicilio l’agente.
Il tribunale di Bergamo, a fronte della specifica eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla società, con ordinanza del 1° agosto 2024, ritenuta la propria competenza, disponeva il prosieguo della trattazione con lo svolgimento di attività istruttorie.
La società ha proposto regolamento preventivo della giurisdizione per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Assume a fondamento della domanda che, in base al Regolamento Bruxelles-bis, art. 25, le parti contraenti sono libere di convenire contrattualmente la competenza di una autorità giudiziaria per la soluzione delle controversie , anche prescindendo dal proprio domicilio, e che tale competenza è esclusiva se l ‘accordo sia a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato’.
La normativa comunitaria così indicata, dotata di carattere di supremazia rispetto al diritto interno (richiama Corte Giustizia sentenza 16 luglio 1964-Costa /Enel, causa 6/64), è tale, a giudizio della società, da sostenere la validità della clausola inserita nel contratto, e, dunque da far escludere la giurisdizione italiana.
A sostegno di tale conclusione, la società ricorrente richiama anche la decisione della Corte di Giustizia 9 novembre 1978 causa 23/78 che, interpretando l’art. 17 co.1 della convenzione Bruxelles 1969 (di eguale contenuto), afferma la correttezza della indicazione di un unico giudice o di giudici di un solo Stato membro, al fine di garantire e rispettare l’autonomia contrattuale.
Ulteriore supporto alla tesi proposta è individuato nella pronuncia di queste Sezioni Unite n. 3624/2012, affermativa della validità della clausola di proroga ‘asimmetrica’ che vincola solo una parte alla giurisdizione dei giudici di uno stato membro, lasciando libera l’altra parte, e nella pronuncia n. 3841/2007 che individua la nullità della clausola di proroga della giurisdizione solo nel caso di mancanza di chiarezza della stessa nella indicazione del giudice fornito di giurisdizione.
Costituendosi con controricorso, COGNOME NOME e COGNOME NOME, opponendosi a quanto richiesto, hanno richiamato l’esatto contenuto della clausola in esame (art. 9 Legge applicabile e Foro competente. 9.1 Questo contratto e le appendici, nonché i rapporti giuridici tra le parti vengono regolati esclusivamente dalla Legge della repubblica italiana. Le parti si accordano espressamente che il Foro esclusivo è quello del domicilio della Parte convenuta ) evidenziando che il richiamo alla legge italiana impone l’osservanza di quanto disposto dagli artt. 18 e 19 c.p.c circa la regola del foro competente per le persone fisiche e giuridiche, con le eccezioni dell’art. 28 c.p.c., che prevede la possibilità di deroga della competenza per espressa volontà delle parti, con le sole eccezioni in cui l’inderogabilità è prevista per legge , come nel caso dell’art. 413 c.p.c, per le controversie in materia di agenzia.
La lettura complessiva dell’art. 9 e l’assoggettamento alla legge italiana, come voluta dalle parti, ad avviso dei controricorrenti, rende parzialmente nulla la seconda parte della clausola in esame in quanto in contrasto con le disposizioni processuali indicate e la posizione processuale dell’agente tutelata dal legislatore come parte ‘debole’ del rapporto.
Quanto alle ulteriori argomentazioni offerte dalla società, i COGNOME hanno replicato che la disposizione contrattuale aveva chiaramente optato per l’applicazione della legge italiana, nel suo complesso, e che il riferimento al domicilio della parte convenuta costituiva solo una esplicitazione della generale regola degli artt. 18 e 19 c.p.c., ma che questi ultimi dovevano essere letti con contestale considerazione dell’art. 28 c.p.c e della inderogabilità prevista dall’art. 413 c.p.c.
Sostenevano inoltre che nessun contrasto era presente tra legge italiana e legislazione comunitaria, vertendosi soltanto in un caso di interpretazione contrattuale, in cui ciò
che deve essere valutata è l’esatta volontà delle parti, peraltro in presenza di una clausola che, se interpretata nel senso voluto dalla società, avrebbe mostrato il suo chiaro carattere di vessatorietà nei confronti dell’agente.
Da ultimo è stata invocata l’applicazione della sentenza Sez. U. n. 3841/2007 (già richiamata dalla società), per evidenziare come, in caso di assenza di chiarezza della clausola contrattuale in tema di giudice competente, la stessa clausola sia da considerarsi nulla. Tale è da considerarsi la clausola in esame, attesa la contraddizione dell’art. 9 che, pur richiamando la legge italiana, ha fissato la competenza in base a principi generali non aderenti alla specifica ed inderogabile previsione dell’art. 413 c.p.c. La Procura Generale, con memoria scritta, ha concluso per la declaratoria di giurisdizione del giudice tedesco, sostenendo che le disposizioni contenute negli artt. 409 e segg. (compreso l’art. 413 cpc), non possano incidere sul profilo della giurisdizione, che va individuata nel rispetto della legislazione europea, come anche indicato da orientamento di queste SU (Cass.n. 6190/1982; Cass.n.2242/1985; Cass.n. 3373/1990; Cass.n.17209/2003) secondo cui <>.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha chiesto accertarsi la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco, in applicazione della clausola di proroga della competenza contenuta nel contratto sottoscritto con gli attuali controricorrenti in data 7 aprile 2014. La clausola in questione prevede che:
(art. 9 Legge applicabile e Foro competente. 9.1 Questo contratto e le appendici, nonché i rapporti giuridici tra le parti vengono regolati esclusivamente dalla Legge della repubblica italiana. Le parti si accordano espressamente che il Foro esclusivo è quello del domicilio della Parte convenuta )
La tesi prospettata da parte ricorrente assume la violazione della clausola in questione e la conseguente violazione del Regolamento Bruxelles-bis 1, art. 25, secondo cui le
parti contraenti sono libere di convenire contrattualmente la competenza di una autorità giudiziaria per la soluzione delle controversie.
In ragione della supremazia del diritto comunitario su quello dello Stato membro, la parte ricorrente ritiene doversi individuare la giurisdizione sulla base del disposto della seconda parte della clausola che individua il Foro esclusivo delle controversie nel domicilio della parte convenuta.
Nel costituirsi in giudizio i due controricorrenti non hanno contestato l’assunto della società ricorrente quanto alla supremazia del diritto comunitario e della clausola contrattuale in questione, ma hanno attribuito una differente interpretazione alla stessa clausola, assegnando al richiamo della applicazione della legge italiana valore dirimente, rispetto al quale l’indicazione del Foro esclusivo coincidente con il domicilio della parte convenuta , risulta essere solo una esplicitazione del criterio generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c, con nessuna influenza, (o comunque in contraddizione), sul regime particolare per le controversie relative ai contratti di agenzia, rispetto ai quali l’art. 413 c.p.c. prevede, inderogabilmente, il Foro competente coincidente con il domicilio dell’agente.
Le due posizioni così contrapposte risultano essere concordi nel confluire sulla applicazione della clausola di proroga della giurisdizione, non messa in discussione, solo divergendo su quello che sembra essere un contrasto interno alla disposizione conve nzionale , ove è richiamata , al tempo stesso, l’applicazione della legge italiana , quanto ai rapporti giuridici tra le parti, e la indicazione di un Foro per le controversie che non coincide con quello previsto, dalla stessa legge italiana, inderogabilmente, nell’art. 413 cp.c. per i rapporti di agenzia.
Partendo dalla affermazione, pacifica tra le parti, della supremazia del diritto comunitario e dall’applicazione del Regolamento Bruxelles -bis 1-art. 25, (quanto alla primazia si veda in proposito Cass.Sez.U. n. 12585/2019), ugualmente non in discussione, e, quindi, della libertà per le parti di convenire contrattualmente la competenza ( giurisdizione) esclusiva di una autorità giudiziaria per la soluzione delle controversie , anche prescindendo dal proprio domicilio, è da ritenersi che la clausola , per come è impostata anche nella suddivisione interna, per un verso stabilisce che il contratto e tutti i rapporti giuridici ( sostanziali) sono regolati dalla legge italiana, e, per altro verso, con specifica disposizione solo processuale, quale espressione della volontà delle parti, indica la giurisdizione regolata dal criterio del domicilio del convenuto.
Tale opzione, effetto del principio di libertà stabilito dall’art. 25 sopra richiamato, non collide con la inderogabilità di quanto stabilito nell’art. 413 c.p.c, anche per quanto già affermato, con riferimento ai differenti piani di azione della competenz a di cui all’art. 413 rispetto alle regole sulla giurisdizione, da questa Corte con le decisioni Sez.U. Cass.n. 6190/1982; Cass.n.2242/1985; Cass.n. 3373/1990; Cass.n.17209/2003.
Non è invece ipotizzabile una differente soluzione, basata sulla prospettazione della non chiarezza della clausola, in quanto, sul requisito della chiarezza è stato affermato (Cass. Sez. U. n. 3841/2007) che << La nullità di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione può essere postulata solo nel caso in cui la denunciata mancanza di chiarezza e precisione renda oggettivamente problematica la sicura individuazione del giudice cui le parti hanno inteso affidare la risoluzione delle loro eventuali vertenze. Non è pertanto sufficiente a determinare la nullità di detta clausola il solo fatto che la sua formulazione richieda un'attività interpretativa ad opera del lettore e che al riguardo si sia profilato un dissenso tra le parti circa l'esito di questa attività ermeneutica (dissenso in presenza del quale il giudice adito dovrà indicare quale sia l'interpretazione corretta, alla luce delle norme a tal fine applicabili, ma non certo porre la clausola nel nulla) (…). La prospettata nullità della clausola, peraltro, non considera l'autonoma valenza della pattuizione di individuazione del giudice che prescinde da altri accordi, pure inseriti nel contratto e vive, dunque, di propria autonomia quale espressione del principio di libertà contrattuale di cui al richiamato art. 25.
Si osserva ancora che il requisito della chiarezza deve essere riferito al contenuto della clausola e, sul punto, in sede di rinvio pregiudiziale , la sentenza della Corte di Giustizia, con decisione del 25 febbraio 2025 C-537-23 ha stabilito che ai fini della validità della clausola attributiva della competenza ad un determinato giudice<>.
Nella clausola in esame la scarsa chiarezza lamentata non riguarda la difficoltà di individuazione del giudice competente ma la presunta contraddizione interna alla disposizione e non è, pertanto, suscettibile di nullità alla luce dei principi richiamati.
La soluzione adottata, rispettosa del disposto del richiamato art. 25, non risulta confliggere neppure con quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento del 2012 secondo cui ‘ Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un
accordo: 1) posteriore al sorgere della controversia; o 2) che consenta al lavoratore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione.
Tale ultima norma risulta essere destinata a regolare il rapporto di lavoro tradizionalmente definito come subordinato e a non riguardare il rapporto agenziale, considerato nel nostro ordinamento quale parasubordinato, e dunque privo delle caratteristiche di assoggettamento tipiche del lavoro subordinato cui l’ordinamento comunitario assegna una particolare tutela.
In conclusione, deve affermarsi la giurisdizione del giudice tedesco.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice tedesco. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in E.4.300,00 per compensi e 200,00 per spese.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025.