SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 319 2026 – N. R.G. 00000441 2023 DEPOSITO MINUTA 23 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOMEPresidente
Dott.ssa NOME COGNOME -Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME -Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 441/2023 R.G. promossa da:
,
,
e
, tutti
elettivamente domiciliati presso il difensore, r appresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
attori in riassunzione
nei confronti di:
elettivamente domiciliata presso il difensore, rappresentata e difesa
dagli AVV_NOTAIO, COGNOME NOME e ACQUA BARRALIS
NOME
convenuta in riassunzione
nonché contro:
;
convenuta in riassunzione contumace
convenuta in riassunzione contumace
CONCLUSIONI
Per gli attori in riassunzione
,
,
e
: ‘Piaccia alla Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia,
-dichiarare l’estinzione del rapporto processuale tra
,
e
,
da una parte, e dall’altra;
confermare in parte qua integralmente le statuizioni cui alla sentenza n. 1135 del 20.9.2017 della Corte d’Appello di Genova e dell’ordinanza 11.11.2023 della Corte di Cassazione;
dichiarare la cessata materia del contendere sulle ulteriori domande;
in ogni caso, respingere per quanto di ragione gli avversari appelli;
in ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese e compensi del presente giudizio di rinvio, maggiorati degli accessori di legge’.
Per la convenuta in riassunzione ‘Previa separazione e successiva dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a seguito di intervenuta rinuncia, ritualmente notificata e depositata agli atti di giudizio con nota del 15 gennaio 2024, relativamente al rapporto processuale tra (anche quale RAGIONE_SOCIALE di ed , senza pronuncia in ordine alle spese del giudizio di rinvio, in quanto in tale fase non si è costituita;
– Dato atto (conformemente alle analoghe conclusioni che saranno prese dal ed i signori , , ) dell’intervenuta cessazione della materia del contendere nel rapporto processuale tra (anche in qualità di RAGIONE_SOCIALE di da una parte ed il nonché i signori , , dall’altra, rapporto processuale in merito al quale si chiede pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite; in ogni caso si prende atto e si accetta anche la rinuncia agli atti, a spese compensate, nel frattempo intervenuta; Relativamente al rapporto processuale con in accordo con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 33369/2022, in atti, dell’11.11.2022, respingere l’appello di mandando indenne (anche nella qualità di RAGIONE_SOCIALE di da ogni domanda risarcitoria; – Con vittoria delle spese e degli onorari del presente giudizio e dei pregressi gradi e fasi nei confronti di nei cui confronti dovranno anche essere poste a carico le spese della chiamata in causa della compagnia (già , (già .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da ordinanza 33369/22 in data 13/10-11/11/2002 della Corte di Cassazione: «1.1. , con atto di citazione del 25/6/2007, in qualità di proprietaria di una porzione esclusiva del sito in INDIRIZZO, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Savona, le RAGIONE_SOCIALE e per la condanna delle stesse al risarcimento dei danni cagionati all’immobile di sua proprietà in conseguenza dei lavori di realizzazione di un’autorimessa interrata nelle adiacenze dell’edificio condominiale. 1.2. Con
successivo atto di citazione del 13/11/2007, il nonché, quali proprietari di porzioni esclusive del condominio, , e hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Savona, le RAGIONE_SOCIALE e per la condanna delle stesse al risarcimento dei danni subiti dall’edificio condominiale e dalle rispettive proprietà individuali, sempre a causa dei lavori di costruzione della suddetta autorimessa. 1.3. e gli altri attori, in particolare, hanno esposto che, nel mese di marzo del 2005, nel sottosuolo del limitrofo terreno di proprietà della RAGIONE_SOCIALE venivano intrapresi lavori per la realizzazione dell’autorimessa interrata e che tali lavori, eseguiti dalle imprese e (quest’ultima limitatamente alle opere di palificazione), avevano causato già nel mese di agosto del 2005 danni ai rispettivi immobili, quali fessurazioni e cavillature. 1.4. Le RAGIONE_SOCIALE e hanno contestato la fondatezza della domanda proposta dagli attori chiedendo, in subordine: – quanto a di essere manlevata dalla committente – quanto a di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa quale garante per il danno in oggetto. 1.5. La RAGIONE_SOCIALE a sua volta, ha contestato le domande avversarie, chiedendo, in subordine, di essere manlevata dalla compagnia assicurativa .6. Le compagnie assicurative si sono costituite in giudizio sollevando “eccezioni di polizza”. 1.7. Le due cause sono state riunite. 1.8. Nel corso del processo, con atto di fusione del 30/9/2009, è stata incorporata dalla 1.9. Il tribunale, dopo l’espletamento di tre consulenze tecniche d’ufficio, con sentenza del 17/3/2015, ha accertato e dichiarato la responsabilità delle RAGIONE_SOCIALE e nella misura pari al 5 O % nei rapporti interni, nella causazione dei danni subiti dagli attori, e le ha, di conseguenza, condannate, in solido tra loro, al pagamento delle somme corrispondenti ai danni rispettivamente subiti da ciascuno di essi, oltre rivalutazione e interessi. 2.1. Il tribunale, invece, ha respinto le domande che e avevano proposto, rispettivamente, nei confronti di Par
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RAGIONE_SOCIALE di e hanno proposto appello avverso tale sentenza. 2.3. Gli attori di primo grado hanno, a loro volta, proposto appello incidentale. 3.1. Costituitisi gli appellati, la corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere tra e ha per il resto: – rigettato l’appello proposto da -parzialmente accolto l’appello incidentale proposto dal , e , stabilendo che sull’importo agli stessi dovuto a titolo di risarcimento dei danni sia dovuta nella misura prevista dalla legge; – parzialmente accolto l’appello proposto da condannando la quale RAGIONE_SOCIALE di a manlevare e tenere indenne la per le somme che la stessa deve corrispondere agli attori originari. 3.2. La corte d’appello, per quanto ancora interessa, ha, innanzitutto, rigettato il quinto motivo dell’appello proposto dalla con il quale la stessa aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione ed aveva, di conseguenza, rigettato la domanda proposta dalla nei suoi confronti.3.3. La corte, sul punto, dopo aver dato atto della cessazione della materia del contendere tra e ha rilevato che: – tale motivo aveva, in realtà, censurato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui il tribunale aveva rigettato, per intervenuta prescrizione, la domanda di garanzia che la aveva proposto nei confronti della ; – la RAGIONE_SOCIALE appellante solo in comparsa conclusionale aveva censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il tribunale aveva rigettato la domanda di garanzia svolta (dalla ) nei confronti della (poi ); – il motivo, formulato soltanto in comparsa conclusionale, era, pertanto, tardivo. 3.4. La corte d’appello, in secondo luogo, ha ritenuto la fondatezza del secondo motivo d’appello con cui la aveva lamentato l’omessa pronuncia da parte del tribunale sulla domanda con la quale la stessa aveva chiesto che la committente poi incorporata in fosse condannata, in ragione delle pattuizioni
contrattuali intercorse con la stessa, a manlevarla da qualsiasi domanda risarcitoria. 3.5. Le parti, infatti, ha osservato la corte, alla luce di quanto previsto dall’art. 4.7. del contratto d’appalto, il quale aveva stabilito: “oneri a carico committente: autorizzazioni, concessioni e licenze all’esecuzione dei lavori, ai transiti per i trasporti dei macchinari in andata e ritorno, compresi eventuali stati di consistenza ai manufatti attigui ed assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti”, avevano voluto, attraverso tale clausola, “ripartire il rischio derivante da eventuali pretese risarcitorie di terzi”, facendone carico alla committente (poi incorporata dalla , che vi doveva provvedere mediante l’intervento della propria compagnia assicuratrice, con la conseguenza che, se tale contratto non fosse stato stipulato, l’inadempimento avrebbe comportato la diretta responsabilità delle la quale, pertanto, avrebbe dovuto farsi carico delle istanze risarcitorie proposte nei confronti di manlevandola da ogni onere economico: la , cioè, “voleva essere garantita dall’assicurazione che avrebbe dovuto stipulare” per cui “un’interpretazione diversa, limitata cioè alla necessità di stipula di un’assicurazione, sarebbe priva di significato”. 3.6. Ne consegue, ha osservato la corte, che, in assenza di un contratto di assicurazione che garantisse l’operato di la RAGIONE_SOCIALE era obbligata a garantire in proprio la per i danni eventualmente cagionati dalla stessa a terzi facendosi carico delle istanze risarcitorie proposte nei confronti della stessa e manlevandola da ogni onere economico. 3.7. Il contratto di assicurazione stipulato da con la RAGIONE_SOCIALE
(poi ) tuttavia, ha proseguito la corte, copre, come si evince dall’art. 7, “solo i danni provocati dall’assicurato” e “per fatto accidentale” e non anche i danni provocati, come quelli in discussione nel caso in esame, da condotte colpose e negligenti dell’appaltatrice . La committente (e per essa la , pertanto, ha concluso la corte, deve garantire in proprio i danni cagionati dalla e dev’essere, quindi, condannata a manlevare e tenere indenne la per le somme che la stessa deve corrispondere agli attori. 3.9. La corte d’appello, infine, dopo aver rilevato che il tribunale aveva riconosciuto agli attori Con
la somma (pari ad €. 80.740,70) “necessaria per eseguire i consolidamenti strutturali prodromici alle successive riparazioni estetiche” e che tale somma era stata correttamente ridotta del 50% “in misura corrispondente al maggior valore che in tal modo l’immobile potrebbe acquistare” sul rilievo che “l’esecuzione di opere di consolidamento statico dell’edificio condominiale … potrebbe determinare un miglioramento dello stato dell’edificio stesso rispetto a quello precedente il fatto dannoso”, ha esaminato il secondo motivo dell’appello incidentale con il quale gli originari attori avevano lamentato che il tribunale aveva condannato le RAGIONE_SOCIALE convenute a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, somme non comprensive dell’IV A, senza, tuttavia, considerare che tale imposta, costituendo un onere accessorio gravante ex lege sulla spesa relativa agli interventi riparatori, avrebbe dovuto essere rimborsata a prescindere dal fatto che le riparazioni fossero state o meno effettuate: e l’ha ritenuto fondato. 3.10. La corte d’appello, sul punto, dopo aver affermato il principio per cui il risarcimento del danno patrimoniale non si limita al solo ristoro del danno diretto ma si estende anche a tutti gli oneri accessori e consequenziali, ha ritenuto che la somma dovuta dal debitore a titolo di liquidazione del danno deve, pertanto, comprendere anche “essendo l’imposta stessa qualificabile come esborso comunque dovuto e necessario al ristoro del bene danneggiato”. 4.1. La anche in qualità di RAGIONE_SOCIALE della con ricorso notificato il 7/12/2017, poi illustrato da memoria, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d’appello. 4.2. Con controricorso notificato il 16/1/2018, illustrato in seguito da memoria, ha resistito l’
),
e
pur avendo ricevuta la rituale notifica del ricorso, è rimasta intimata».
Con ordinanza n. 33369/22, depositata l’11/11/2022, la Corte di Cassazione, così statuiva: «La Corte così provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il quinto, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Genova, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio».
Con atto di citazione notificato il 2/5/2023 il in persona dell’amministratore, nonché dei condomini ,
e , riassumevano il giudizio nel rispetto del termine annuale previsto dall’art. 392 c.p.c., nel testo anteriore alla L. 69/2002, applicabile a giudizi instaurati successivamente al 4/7/2009 (art. 58 c.1 L. 69/2009). Con ordinanza del 14/5/2024 il C.I., vista la regolarità delle notifiche dichiarava la contumacia di e ‘rilevato che i difensori di hanno depositato note con le quali ‘confermano l’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a seguito di intervenuta rinuncia, limitatamente al rapporto processuale tra ed , senza pronuncia in ordine alle spese del giudizio di rinvio, in quanto in tale fase non si è costituita;danno atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere nei rapporti tra da una parte ed il nonché i signori , , , rapporto C
processuale in merito al quale, riservata ogni ulteriore istanza e/o la formalizzazione di ogni eventuale rinuncia chiedono sin d’ora pronunciarsi compensazione delle spese di lite;- danno infine atto che non hanno avuto sviluppo le ipotesi di definizione relativamente ai rapporti tra e RAGIONE_SOCIALE e che in relazione a tale rapporto processuale permane interesse di ad una pronuncia, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione’ fissava udienza in presenza al fine di verificare le condizioni per la declaratoria della pronuncia di cessazione della materia del contendere avanzata da una sola delle parti. All’udienza del 6/6/2024 ‘L’AVV_NOTAIO dà atto di essere intervenuto un accordo transattivo con in base al quale gli attori rinunciano ad ogni
domanda nei confronti di con conseguente cessazione della materia del contendere. Riserva il deposito di note scritte; l’AVV_NOTAIO si richiama alle note d’udienza dell’8/05/2024 e insiste nel provvedimento di estinzione del rapporto tra e .’. Con ordinanza 14/11/2024 il Consigliere Istruttore rinviava all’udienza del 16.07.2025 ore 09,30 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all’art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; tale udienza veniva rinviata (essendo fissata nel c.d. periodo cuscinetto) al 15.10.2025 ore 09,30 per i medesimi incombenti» All’esito di tale udienza, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall’art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata 12/12/2025 il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica nei confronti di (relativamente alla quale, peraltro, la Corte d’Appello aveva, nella sentenza 1135/17 già dichiarato la cessazione della materia del contendere nel rapporto con l’assicurata
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deve essere dichiarata la contumacia.
Sempre preliminarmente debbono essere esaminati i rapporti processuali tra i condomini costituiti e nonché tra la stessa e , stante le intervenute rinunce agli atti del giudizio.
Si premette che: Con note del 15/1/2024 i difensori di chiedevano: «a) pronunciarsi, previa separazione della lite relativamente al rapporto processuale tra ed , provvedimento di estinzione ex art. 306 c.p.c. senza pronuncia in ordine alle spese quanto ai rapporti tra (anche quale RAGIONE_SOCIALE di
ed ; b) quanto ai residui rapporti processuali, rinvio dell’udienza in pendenza di trattative …».Con note 16/1/2024 il difensore degli attori in riassunzione, lette le note di trattazione scritta depositate in data 15.1.2024 nell’interesse dell a convenuta in riassunzione si associava alle istanze ivi formulate. Con note del 3/10/2024 i difensori della convenuta in riassunzione chiedevano, oltre il resto: « Previa separazione e successiva dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a seguito di intervenuta rinuncia, ritualmente notificata e depositata agli atti di giudizio con nota del 15 gennaio 2024, relativamente al rapporto processuale tra (anche quale RAGIONE_SOCIALE di ed senza pronuncia in ordine alle spese del giudizio di rinvio, in quanto in tale fase non si è costituita; – Dato atto (conformemente alle analoghe conclusioni che saranno prese dal ed i signori , , ) dell’intervenuta cessazione della materia del contendere nel rapporto processuale tra (anche in qualità di RAGIONE_SOCIALE di da una parte ed il nonché i signori , , dall’altra, a seguito di intervenuto
accordo transattivo, rapporto processuale in merito al quale si chiede pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite».Con note del 9/10/2024 il difensore degli attori in riassunzione dichiarava « ai sensi e pe r gli effetti di cui all’art. 306 c.p.c., di rinunciare, come di fatto rinuncia agli atti del giudizio, limitatamente al rapporto processuale con » e rinunciava «alla liquidazione in proprio favore delle spese di lite a carico di e così precisava le proprie conclusioni: ‘Piaccia alla Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, dichiarare l’estinzione del rapporto processuale
tra
,
e
, da una parte, e dall’altra;
– confermare in parte qua integralmente le statuizioni cui alla sentenza n. 1135 del 20.9.2017 della Corte d’Appello di Genova e dell’ordinanza 11.11.2023 della Corte di Cassazione; – dichiarare la cessata materia del contendere sulle ulteriori domande; – in
ogni caso, respingere per quanto di ragione gli avversari appelli; – in ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese e compensi del presente giudizio di rinvio, maggiorati degli accessori di legge’. Con foglio di precisazione delle conclusioni 16/5/2025, i difensori della convenuta in riassunzione chiedevano: « Previa separazione e successiva dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a seguito di intervenuta rinuncia, ritualmente notificata e depositata agli atti di giudizio con nota del 15 gennaio 2024, relativamente al rapporto processuale tra (anche quale RAGIONE_SOCIALE di ed , senza pronuncia in ordine alle spese del giudizio di rinvio, in quanto in tale fase non si è costituita;
– Dato atto (conformemente alle analoghe conclusioni che saranno prese dal ed i signori , , ) dell’intervenuta cessazione della materia del contendere nel rapporto processuale tra (anche in qualità di RAGIONE_SOCIALE di da una parte ed il nonché i signori , , dall’altra, a seguito di intervenuto
accordo transattivo, rapporto processuale in merito al quale si chiede pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite; in ogni caso si prende atto e si accetta anche la rinuncia agli atti, a spese compensate, nel frattempo intervenuta ».
Con note del 10/10/2025, i difensori della convenuta in riassunzione «Visto il provvedimento del 3 luglio 2025 con cui è stata differita al 15 ottobre 2025 l’udienza per l’assegnazione della causa in decisione» chiedevano «che la causa sia posta in decisione» e confermavano le già precisate conclusioni».
Con note del 15/10/2025, il difensore degli attori in riassunzione «richiamate integralmente le pregresse difese e, segnatamente, quelle delle note di trattazione scritta depositate in data 9.10.2024» chiedeva «trattenersi la causa in decisione insistendo nelle conclusioni rassegnate in dette note, di seguito ritrascritte: ‘Piaccia alla Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, dichiarare l’estinzione
del rapporto processuale tra
,
e
, da una parte, e
dall’altra; – confermare in parte qua integralmente le statuizioni cui alla sentenza n. 1135 del 20.9.2017 della Corte d’Appello di Genova e dell’ordinanza 11.11.2023 della Corte di Cassazione; – dichiarare la cessata materia del contendere sulle ulteriori domande; – in ogni caso, respingere per quanto di ragione gli avversari appelli; – in ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese e compensi del presente giudizio di rinvio, maggiorati degli accessori di legge».
In conformità alle suddette conclusioni delle parti (v. note 9/10/2024 degli attori in riassunzione e foglio di precisazione delle conclusioni 16/5/2025 di , deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra
,
,
e
e
Non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio in quanto il difensore non risulta munito di procura speciale. Infatti ‘ La rinuncia all’azione, ovvero all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell’originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate ‘ . (Cass. Sez. 3, 16/05/2024, n. 13636, Rv. 671155 – 01).
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9 gennaio 2024 via pec. »
Ancora si rileva che la convenuta in riassunzione non si è costituta ed è stata dichiarata contumace. Occorre osservare che il difensore ha formulato tali conclusioni essendo munito del solo mandato ad litem; per costante Giurisprudenza ‘ La rinuncia all’azione, ovvero all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell’originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate ‘ . (Cass. Sez. 3, 16/05/2024, n. 13636, Rv. 671155 – 01) Pertanto, nel caso in esame, la dichiarazione di rinuncia è inidonea a produrre gli effetti di cui all ‘ art. 306 c.p.c., ma determina la cessazione della materia del contendere: costituisce principio consolidato che ‘ La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall’art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l’effetto dell’estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere. (Cass. Sez. 3, 28/11/2024, n. 30640, Rv. 672922 – 01).
Conseguentemente, le questioni sollevate da con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso per cassazione afferenti al rapporto tra la stessa (quale RAGIONE_SOCIALE e la propria assicurazione ora , dichiarati assorbiti dalla Corte di Cassazione a seguito dell’accoglimento del quarto motivo (si
vedano punti da 6.1.a 6.10 ordinanza di rinvio pagg. 9-12), non devono essere esaminate stante l’intervenuta cessazione della materia del contendere tra anche quale RAGIONE_SOCIALE di e .
2.
SULLA
DOMANDA
FORMULATA
DAL
CONVENUTO
IN
RIASSUNZIONE
RIASSUNZIONE
NEI CONFRONTI DELLA CONVENUTA IN
Nel presente giudizio di rinvio la a convenuta in riassunzione ha chiesto ‘ Relativamente al rapporto processuale con
in accordo con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, ordinanza
n. 33369/2022, in atti, dell’11.11.2022, respingere l’appello di
mandando indenne (anche nella qualità di RAGIONE_SOCIALE di da ogni domanda risarcitoria ‘.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I) Si riporta la motivazione della Suprema Corte in relazione al quarto motivo di ricorso: « 6.11. Con il quarto motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362- 1371 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, nell’interpretare il contratto stipulato tra in qualità di committente, e in qualità di appaltatrice, ha ritenuto che i contraenti avevano voluto ripartire il rischio derivante da eventuali pretese risarcitorie di terzi facendolo gravare sulla RAGIONE_SOCIALE
che avrebbe dovuto provvedervi attraverso una propria compagnia assicuratrice, ed, in forza di tale argomento, ha accolto la domanda con la quale la aveva chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dalla committente rispetto alle pretese risarcitorie vantate nei suoi confronti dai terzi danneggiati. 6.12. La conclusione a cui è pervenuta la corte d’appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, lì dove ha affermato la sussistenza di un obbligo in realtà mai assunto in forza del contratto d’appalto, viola i criteri d’interpretazione del contratto secondo cui la comune intenzione dei contraenti dev’essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla
luce dell’intero contesto contrattuale, nonché dei criteri d’interpretazione soggettiva, volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica e ad escludere interpretazioni cavillose che depongono per un significato in contrasto con gli interessi delle parti hanno voluto tutelare.
6.13. Il senso della clausola contrattuale che la corte d’appello non ha considerato, infatti, era esclusivamente ciò che in essa era scritto, e cioè di porre a carico del committente sclusivamente il costo e l’onere della stipula del contratto di assicurazione per le opere edilizie, costo che diversamente sarebbe rimasto a carico dell’appaltatore e non anche quello di porre su l’obbligo di garantire l’appaltatrice rispetto alle eventuali pretese risarcitorie vantate nei suoi confronti dai terzi. 6.14. Del resto, ha concluso la ricorrente, l’onere di porre a carico del committente il costo e l’onere della stipula del contratto di assicurazione è previsto esplicitamente per i contratti pubblici e tale regola viene generalmente applicata ai contratti privati. 6.15. La corte ha, quindi, violato anche i criteri d’interpretazione del contratto secondo ciò che generalmente si pratica ove ha sede l’impresa e secondo il senso più conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto. 7.1. Il quarto motivo è fondato, con assorbimento dei primi tre. 7.2. Costituisce, in effetti, principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte quello secondo cui, con riguardo all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l’invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ovvero sulla mancanza o l’apparenza o la contraddittorietà della motivazione addotta o sull’omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente dedotti nel giudizio di merito, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel testo conseguente alle modifiche addotte dall’art. 54, comma 1, lett. b), del dl. n. 83 del 2012, conv. con modif. con la I. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis (cfr.
Cass. n. 20964 del 2017). 7.3. Risponde, peraltro, ad un orientamento altrettanto consolidato il principio per il quale, in sede d’interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti dev’essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole (da verificare, però, alla luce dell’intero contesto negoziale: Cass. n. 2945 del 2021) nonché ai criteri d’interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c. e volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 7927 del 2017; (Cass. n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.; più di recente, Cass. n. 34795 del 2021) e ad escludere interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione dei contraenti e di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell’accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699 del 2021; Cass. n. 2173 del 2022). 7.4. La sentenza impugnata, come visto, ha ritenuto che le parti del contratto d’appalto (e cioè in qualità di committente, e la in qualità di appaltatrice), avendo convenuto, all’art. 4.7, quali “oneri a carico committente” (oltre alle “autorizzazioni, concessioni e licenze all’esecuzione dei lavori, ai transiti per i trasporti dei macchinari in andata e ritorno, compresi eventuali stati di consistenza ai manufatti attigui”), le “assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti”, avevano, in realtà, voluto, attraverso tale clausola, “ripartire il rischio derivante da eventuali pretese rísarcitorie di terzi”, facendone carico alla committente, che vi doveva provvedere mediante l’intervento della propria compagnia assicuratrice, e che, di conseguenza, in assenza di un contratto di assicurazione che garantisse l’operato di la RAGIONE_SOCIALE era tenuta a garantire in proprio la per i danni eventualmente cagionati dalla stessa a terzi, facendosi carico delle istanze risarcitorie proposte nei suoi confronti di 7.5. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata, così opinando, non ha, evidentemente, provveduto a ricostruire la volontà delle parti, per come fatta palese dal ricorso ai criteri di interpretazione
teleologica e sistematica, oltre che letterale, come sopra esposti, del testo al suo esame: omettendo, in particolare, di valutare se ed in quale misura, rispetto alla conclusione assunta, potessero, in concreto, rilevare il tenore letterale della clausola in esame, che pure si è limitata testualmente a prevedere quali “oneri a carico committente” le “assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati . soprastanti”, anche in relazione al suo contenuto residuo ed al tenore complessivo delle pattuizioni assunte, e lo scopo pratico realmente perseguito dalle parti che avevano stipulato il contatto d’appalto, identificato nell’intento delle stesse “ripartire il rischio derivante da eventuali pretese risarcitorie di terzi”, facendone carico alla committente, senza valutare la diversa (e, alla luce del tenore letterale della clausola, senz’altro plausibile) soluzione ermeneutica per cui la committente aveva, in realtà, assunto solo l’onere (tra gli altri) di stipulare il contratto di assicurazione (per i danni arrecati ai terzi dall’appaltatrice) ma senza accollarsi l’obbligo, in caso d’inadempimento o (come accertato nel caso in esame) d’inesatto o incompleto adempimento, di tenere l’esecutrice indenne dal peso economico corrispondente al risarcimento dalla stessa dovuto ai terzi danneggiati» . (ordinanza cassazione 33369/22 pagg. 12 – 16).
II ) Ciò premesso dalla sentenza di primo grado (sentenza del Tribunale di Savona n. 335/2015) risulta quanto segue: i) «Gli attori sono i proprietari di porzioni esclusive e l’Amministratore di un condominio denominato , sito in INDIRIZZO. Nel marzo 2005, nel sottosuolo del limitrofo terreno di proprietà della
(in seguito trasformata in e successivamente incorporata nella con sede a Finale Ligure) venivano intrapresi lavori di realizzazione di un’ampia autorimessa interrata. I lavori erano eseguiti dalla medesima nonché, su incarico della stessa, dalla con sede in Imperia …. Si costituiva in giudizio la Impresa esecutrice dei lavori de quibus … chiamava in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, garante per il danno in questione. Si costituiva la Società proprietaria del terreno per cui è causa e committente dei lavori … chiamava in giudizio l’assicurazione .. Si costituiva altresì
la eccependo in via preliminare la nullità della citazione stante la (asserita) sommarietà dell’esposizione e la mancata dimostrazione del nesso causale tra l’esecuzione delle opere e i danni lamentati. Nel merito, rimarcava l’avvenuta esec uzione delle opere a regola d’arte, la preesistenza delle fessurazioni e la rilevanza dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel fabbricato limitrofo; in subordine, dichiarava la propria volontà di essere garantita e manlevata dalla committente poi ed oggi in virtù dei propri accordi contrattuali in base ai quali l’onere assicurativo per il danno in questione sarebbe gravato sulla committente. Si costituivano indi le compagnie assicuratrici terze chiamate sollevando eccezioni di polizza » (pagg. 1 -2); ii) il Tribunale esaminava la questione della responsabilità della RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo incorporata da quale committente: «occorre stabilire se concretamente la responsabilità per danni arrecati a terzi nell’esecuzione delle opere di scavo gravi esclusivamente sulle ditte esecutrici ovvero anche sul committente» (pag. 7) pervenendo alla conclusione che «la responsabilità di non può farsi discendere dalla sua mera posizione di proprietaria del terreno teatro delle opere dannose, dovendosi invece concretamente esaminare le specifiche attività svolte dalla medesima e da onde ripartire correttamente le eventuali colpe. Occorre preliminarmente ribadire che tutti i tecnici interpellati hanno individuato sostanzialmente due cause dei danni lamentati: – le opere di scavo, dalle quali è derivata la decompressione del terreno adiacente e sottostante la nuova autorimessa, oltre che la modifica del complessivo assetto idrogeologico dei luoghi; la mancata esecuzione di opere provvisionali atte a sostenere la paratia di pali armati. Dagli atti di causa emerge con chiarezza che la si è occupata della sola palificazione, non avendo in alcun modo contribuito allo scavo. A tacer d’altro di richiama il contenuto del contratto di appalto RAGIONE_SOCIALE datato 3.3.2005 ove non si menzionano opere di scavo. E’ conseguenziale inferirne la riferibilità dell’attività di sbancamento alla sola (e prima a -unica altra impresa la cui operatività nel cantiere è risultata provata in atti – la quale non potrà esimersi dalla connessa responsabilità.».(pag. 10); iii) Da quanto esposto emerge che veniva esclusa RAGIONE_SOCIALE
la responsabilità di quale RAGIONE_SOCIALE di , e quindi quale committente, restando da esaminare la responsabilità della medesima e quella di quali esecutrici dei lavori, pervenendo alla conclusione che «la responsabilità per i danni subiti dagli attori va ripartita in egual misura tra e avendo esse contribuito in misura paritaria al loro prodursi, la prima tramite le opere di scavo e la realizzazione dei pozzetti, determinando la decompressione del terreno e la modifica dell’assetto idrogeologico de i luoghi; la seconda per aver male eseguito l’opera di palificazione. Va però precisato che nei confronti degli attori la responsabilità delle convenute è da intendersi solidale in applicazione dell’art. 2055 primo comma cc, mentre il riparto di responsabilità al 50% vale nei rapporti interni RAGIONE_SOCIALE» (pag. 12).
III) Quindi il Tribunale di Savona con la sentenza 335/2015 così decideva: «A ) accerta e dichiara la responsabilità paritaria al 50% della e della RAGIONE_SOCIALE nella causazione dei danni subiti dagli attori; conseguentemente nei rapporti interni tra le stesse ciascuna sarà tenuta al pagamento delle somme di seguito indicate ai punti B) e E) nella misura del 50%; B ) condanna e in solido tra loro, a pagare le somme di seguito indicate: 1. a favore di € 14.361,40 oltre rivalutazione monetaria dal 2013 ad oggi ed oltre interessi legali fino al saldo effettivo; 2. a favore di € 22.684,38 oltre rivalutazione monetaria dal 2013 ad oggi ed oltre interessi legali fino al saldo effettivo 3. a favore di € 8.018,41 oltre rivalutazione monetaria dal 2013 ad oggi ed oltre interessi legali fino al saldo effettivo 4. a favore di € 20.131,45 oltre rivalutazione monetaria dal 2013 ad oggi ed oltre interessi legali fino al saldo effettivo; 5. a favore del € 88.195,80 oltre rivalutazione monetaria dal 2013 ad oggi ed oltre interessi legali fino al saldo effettivo C ) respinge la domanda di nei confronti di ; D ) respinge la domanda di nei confronti di ; E ) condanna e in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida complessivamente: 1. in € 25.920,00 oltre spese generali IVA e CPA nelle misure di legge per la fase di merito;
2. in € 11.327,00 oltre spese generali IVA e CPA nelle misure di legge per la fase di ATP; oltre refusione delle spese del CTU , del CTU e del CTU F ) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida complessivamente: 1. in € 21.800,00 oltre spese generali IVA e CPA nelle misure di legge per la fase di merito; 2. in € 11.327,00 oltre spese generali IVA e CPA nelle misure di legge per la fase di ATP; oltre refusione delle spese del CTU , del CTU e del CTU G ) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida complessivamente: 1. in € 21.800,00 oltre spese generali IVA e CPA nelle misure di legge per la fase di merito; 2. in € 11.327,00 oltre spese generali IVA e CPA nelle misure di legge per la fase di ATP; oltre refusione delle spese del CTU , del CTU e del CTU .
IV) Dalla sentenza della Corte di Appello n. 1135/17 emerge: i) che venivano rigettati tutti i motivi di appello svolti da tranne il quinto, in relazione al quale veniva dato atto della «cessazione della materia del contendere tra e la compagnia assicuratrice evocata in giudizio quale sua assicuratrice», precisando «che tale motivo in atto di appello era diretto a censurare unicamente la pronuncia di rigetto della domanda svolta da nei confronti di per prescrizione; invece, in comparsa conclusionale ha censurato la pronuncia anche relativamente al rigetto della domanda di garanzia svolta nei confronti di (oggi RAGIONE_SOCIALE
: tale motivo appare però tardivo perché formulato soltanto in comparsa conclusionale» (pag. 23); ii) che veniva rigettato il primo motivo di appello proposto da . (pagg. 23 -25)
V) Con riferimento alla questione oggetto del quarto motivo di ricorso per Cassazione, il secondo motivo dell’appello proposto da (concernente la domanda di manleva di nei confronti di viene così riassunto a pag. 16 della sentenza 1135/2017: «Col secondo motivo, osservava che, in primo grado, aveva richiesto che la propria committente in ragione delle pattuizioni RAGIONE_SOCIALE
contrattuali intercorse tra le parti, fosse condannata a manlevarla da qualsiasi domanda risarcitoria. Il contratto prevedeva espressamente l’obbligo di di provvedere alla conclusione di contratti assicurativi ‘per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti’. Appariva pertanto evidente che le parti, attraverso tale pattuizione contrattuale, avevano inteso ripartire il rischio derivante da eventuali pretese risarcitorie di terzi, facendone carico a che vi avrebbe dovuto provvedere mediante l’intervento della propria compagnia assicuratrice. Ove il contratto non fosse stato stipulato, ovvero ove non avesse diligentemente coltivato la richiesta in confronto della compagnia assicuratrice, l’inadempimento comportava la dire tta responsabilità di che avrebbe dovuto farsi carico delle istanze risarcitorie di manlevandola da ogni onere economico. La domanda svolta da
nei confronti di era stata rigettata poiché prescrittisi i diritti derivanti dal contratto di assicurazione: ciò avrebbe dovuto condurre il Tribunale alla condanna di (e per essa di a mantenere esente da qualsiasi conseguenza derivante dalle opere commissionate. Il Tribunale, sul punto, ometteva ogni pronuncia, nulla statuendo in ordine alla proposta domanda di manleva formulata da .
VI ) In relazione al secondo motivo di appello svolto da , si legge nella sentenza della Corte d’Appello n. 1135/2017 , (che riporta per esteso la clausola contrattuale oggetto del motivo di appello):
« L’art. 4.7 del contratto in oggetto stabilisce: ‘Oneri a carico committente: autorizzazioni, concessioni e licenze all’esecuzione dei lavori, ai transiti per i trasporti dei macchinari in andata e ritorno, compresi eventuali stati di consistenza ai manufatti attigui ed assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti ‘. (sottolineature dell’estensore). È evidente che le parti, attraverso tale pattuizione contrattuale, hanno voluto ripartire il rischio derivante da eventuali pretese risarcitorie di terzi, facendone carico a che vi doveva provvedere mediante l’intervento della propria compagnia assicuratrice. Se il contratto non fosse stato stipulato, l’inadempimento
comportava la diretta responsabilità di che avrebbe dovuto farsi carico delle istanze risarcitorie di manlevandola da ogni onere economico. Un’interpretazione diversa, limitata cioè alla necessità di stipula di un’assicurazione, sarebbe priva di significato: è chiaro che voleva essere garantita dall’assicurazione che avrebbe dovuto stipulare. Ne discende che, in assenza di un contratto di assicurazione che garantisse l’operato di avrebbe dovuto rispondere in prima persona di eventuali danni cagionati da Ora, nel caso di specie ha stipulato con
(oggi il contratto di assicurazione prodotto (cfr. prod. n. 1 di parte ) nel quale, all’art. 7, si legge: ‘La compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di qua nto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e -ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza- per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell’assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti’. L’assicurazione in oggetto copriva dunque solo i danni cagionati dall’assicurato, mentre nel caso in esame essi sono stati provocati dalla condotta di appaltatrice; inoltre, i danni assicurati erano solo quelli per fatto accidentale, mentre qui si discute di condotte colpose e negligenti di L’assicurazione in questione non copriva quindi i danni cagionati da con la conseguenza che ed oggi per essa deve garantirla in proprio. Sul punto la sentenza deve essere riformata». (sentenza 1135/2017 pagg. 25 -26).
VII ) Conseguentemente la Corte così decideva: «1 . respinge l’appello proposto da
2.
in parziale
accoglimento dell’appello
incidentale proposto
dal
nonché da
,
,
,
stabilisce che sull’importo risarcitorio di cui al capo B) della se ntenza appellata sia dovuta anche l’IVA nella misura prevista dalla legge, e che la condanna delle RAGIONE_SOCIALE
e
al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 8.018,41 in
favore del solo sia estesa anche in favore di
, con gli
accessori come stabiliti nella sentenza impugnata; 3. condanna
e
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore degli appellati
in
,
,
, che liquida, quanto al primo grado, in
euro 16.116,00 per compensi ed euro 1.000,00 per esborsi e, quanto al presente grado, in euro 11.418,00 per compensi oltre, per ambedue i gradi, accessori di legge; 4. pone
definitivamente le spese di c.t.u., come già liquidate con separati provvedimenti, a carico di
e
5. in parziale
accoglimento dell’appello proposto da
condanna quale RAGIONE_SOCIALE di
indenne
corrispondere agli appellati
,
a manlevare e tenere delle somme che essa deve
in
, ivi comprese spese legali e di c.t.u.;6. condanna
,
alla
rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore di
che liquida, quanto al primo grado, in euro 13.430,00 per compensi e, quanto al presente grado, in euro 9.515,00 per compensi ed euro 600,00 per esborsi oltre, per ambedue i gradi, accessori di legge; 7. dichiara cessata la materia del contendere tra e 8. dichiara compensate le spese di lite, relativamente a ognuno dei due gradi del giudizio, nel rapporto processuale tra e 9. dichiara compensate le spese del presente grado del giudizio nel rapporto processuale tra e (già ».
VIII ) Occorre rilevare che non è stato prodotto da il contratto esaminato dal Tribunale e dalla Corte di Appello prodotto nelle precedenti fasi di giudizio. Sul punto si rileva, peraltro, che, come statuito dalle Sezioni Unite: ‘ In materia di prova
documentale nel processo civile, il giudice d’appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado ‘ . (Cass. Sez. U., 16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 – 04). Nel caso in esame la clausola controversa è stata integralmente trascritta dalla Corte d’Appello nella citata sentenza 1135/22, come sopra riportat a e se ne può pertanto apprezzare il contenuto, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione.
Occorre ancora rammentare che nella sentenza di primo grado (n. 330/2025 del Tribunale di Savona) era stata affermata la responsabilità paritaria di
e nella qualità di esecutrici delle opere «In conclusione sul punto la responsabilità per i danni subiti dagli attori va ripartita in egual misura tra e avendo esse contribuito in misura paritaria al loro prodursi, la prima tramite le opere di scavo e la realizzazione dei pozzetti, determinando la decompressione del te rreno e la modifica dell’assetto idrogeologico dei luoghi; la seconda per aver male eseguito l’opera di palificazione. Va però precisato che nei confronti degli attori la responsabilità delle convenute è da intendersi solidale in applicazione dell’art. 2055 primo comma cc, mentre il riparto di responsabilità al 50% vale nei rapporti interni RAGIONE_SOCIALE» (pag. 12.).
Conseguentemente il Tribunale aveva così deciso: « A ) accerta e dichiara la responsabilità paritaria al 50% della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE nella causazione dei danni subiti dagli attori; conseguentemente nei rapporti interni tra le stesse ciascuna sarà tenuta al pagamento delle somme di seguito indicate ai punti B) e E) nella misura del 50%; B ) condanna e in solido tra loro, a pagare le somme di seguito indicate: … », senza pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta da nei confronti di quale RAGIONE_SOCIALE della committente .
IX) La Corte d’Appello con la sentenza 1135/2017 , pertanto, al punto 5 del dispositivo
,
, ivi comprese spese legali e di c.t.u.;».
Tale capo del dispositivo riguardava esclusivamente la posizione di quale RAGIONE_SOCIALE la committente Il quarto motivo del ricorso per cassazione proposto da investiva esclusivamente tale statuizione, che è quindi l’unica a essere stata travolta dall’accoglimento del motivo.
XII) A riguardo, come visto, la Corte di Cassazione, in riferimento all’art. 4.7 del contratto di appalto sopra riportato (‘Oneri a carico committente: autorizzazioni, concessioni e licenze all’esecuzione dei lavori, ai transiti per i trasporti dei macchinari in andata e ritorno, compresi eventuali stati di consistenza ai manufatti attigui ed assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti’) ha ritenuto «che la sentenza impugnata, così opinando, non ha, evidentemente, provveduto a ricostruire la volontà delle parti, per come fatta palese dal ricorso ai criteri di interpretazione teleologica e sistematica, oltre che letterale, come sopra esposti, del testo al suo esame: omettendo, in particolare, di valutare se ed in quale misura, rispetto alla conclusione assunta, potessero, in concreto, rilevare il tenore letterale della clausola in esame, che pure si è limitata testualmente a prevedere quali “oneri a carico committente” le “assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti”, anche in relazione al suo contenuto residuo ed al tenore complessivo delle pattuizioni assunte, e lo scopo pratico realmente perseguito dalle parti che avevano stipulato il contatto d’appalto, identificato nell’intento delle stesse “ripartire il rischio derivante da eventuali pretese risarcitorie di terzi”, facendone carico alla committente, senza valutare la diversa (e, alla luce del tenore letterale della clausola, senz’altro plausibile) soluzione ermeneutica per cui la committente aveva, in realtà, assunto solo l’onere (tra gli altri) di stipulare il contratto
di assicurazione (per i danni arrecati ai terzi dall’appaltatrice) ma senza accollarsi l’obbligo, in caso d’inadempimento o (come accertato nel caso in esame) d’inesatto o incompleto adempimento, di tenere l’esecutrice indenne dal peso economico corrispondente al risarcimento dalla stessa dovuto ai terzi danneggiati».
Adeguandosi ai principi enunciati dalla Cassazione, occorre esaminare la clausola contrattuale alla luce dei constanti principi interpretativi richiamai dall’ordinanza di rinvio. Orbene alla luce del tenore letterale della pattuizione contrattuale emerge che gli unici oneri previsti in capo alla committente concernessero da un lato quello di munirsi di autorizzazioni, concessioni e licenze e, dall’altro, quello di munirsi di ‘ assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti ‘, non emergendo in alcuna parte alcun riferimento ad un obbligo di garanzia di (ora ) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Di conseguenza questa Corte, quale giudice di rinvio, deve rigettare sul punto l’appello proposto da nella causa n. 547/2015 R.G. e quindi conseguentemente rigettare la domanda, proposta da detta RAGIONE_SOCIALE, ‘ di essere garantita e manlevata da ed oggi da quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di in forza delle pattuizioni contrattuali inter partes in ordine alle domande svolte dagli attori oggi appellati e conseguentemente condannare al pagamento ed alla rifusione in favore di
di ogni somma, ivi comprese spese legali, di ctu e comunque di causa tutte, nessuna esclusa, che essa dovesse essere tenuta a corrispondere, in denegata ipotesi, agli attori/appellati in dipendenza della domanda proposta dagli stessi in confronto di e comunque dei fatti dedotti ad oggetto della presente controversia ‘ RAGIONE_SOCIALE
3. Sulle spese di giudizio
a) Per quanto attiene al rapporto processuale tra gli attori in riassunzione
così come richiesto concordemente ed espressamente da tutte parti, le spese del
giudizio vanno integralmente compensate tra le parti. Infatti ‘la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese’. (Cass. Sez. 2, 31/10/2023, n. 30251, Rv. 669310 – 01); poiché nella fattispecie entrambe le parti hanno dato atto di non avere più interesse alla definizione del giudizio mediante una pronuncia in ordine alle pretese fatte valere, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in applicazione del principio sopra esposto con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di appello conformemente a quanto richiesto dalle parti.
b) Per quanto attiene al rapporto processuale tra nulla in punto spese non essendosi costituita l’appellata (cfr. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 5756 del 10/03/2011, Cass.,Sez. 6^, Ordinanza n. 23620 del 09/10/2017).
3.c) Per quanto attiene al rapporto processuale tra anche quale RAGIONE_SOCIALE di e
, i l rigetto dell’appello di comporta che si debba procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte
le spese di tutti i gradi
di giudizio per compensi di avvocato, in favore della parte
, liquidate,
secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente:
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 5.670,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 4.253,00
e quindi € 14.103,00
appello:
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 4.326,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 5.103,00
e quindi € 14.317,00
cassazione:
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 3.402,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 2.478,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 1.775,00
e quindi € 7.655,00
presente grado giudizio appello:
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 4.326,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 5.103,00
e quindi € 14.317,00
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per tutti i gradi di giudizio.
3. d) Per quanto attiene il rapporto processuale tra gli attori in riassunzione
,
,
e
e
, le spese del solo presente grado di giudizio come richiesto dagli attori in riassunzione, seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di . Peraltro, si osserva sul punto che l’attività difensiva degli attori in riassunzione si è esplicata in misura paritaria sia nei confronti di sia in quelli di Esse sono liquidate, pertanto, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 nei limiti dell’attività espletata , ovvero nella misura del 50%, e precisamente: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 5.103,00
aumentate ad € 18.612,10 ex art. 4 co. 2 per la presenza i più parti aventi stessa posizione processuale e quindi complessivamente € 9.306,05 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza 33369/22, che ha Cassato la sentenza n. 1135/17 di questa Corte in relazione alla sentenza n. 330/2015 del Tribunale di Savona:
Genova, 4/03/2026 .
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NOME COGNOME
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME