Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30681 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30681 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22758/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-resistente – per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Vicenza depositata il 20 luglio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di debitrice principale, e la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di fideiussore, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Vicenza l’Unicredit S.p.a., per sentir dichiarare la nullità di cinque contratti di prestito d’uso d’oro e di un contratto di conto corrente stipulati con la filiale di Vicenza, per indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni economiche e per contrasto con la legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché l’illegittimità dell’applicazione di commissioni, spese e valute, per difetto di pattuizione in forma scritta, e la nullità della fideiussione, per illiceità della causa, con la rideterminazione del saldo dei relativi rapporti e la condanna della convenuta alla restituzione degl’importi indebitamente corrisposti.
Si è costituita l’Unicredit, ed ha eccepito l’incompetenza del Giudice adìto, ai sensi di due accordi quadro sottoscritti rispettivamente nell’anno 2001 ed il 28 giugno 2016, ed in subordine l’infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con ordinanza del 20 luglio 2022, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la propria incompetenza per territorio.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che l’art. 20 dell’accordo quadro sottoscritto il 28 giugno 2016, applicabile a tutti i rapporti di prestito d’uso, prestito a breve e vendita con effetto differito aventi ad oggetto oro da investimento, prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Roma o, in via alternativa, per i rapporti intrattenuti presso filiali del Veneto, quella del Tribunale di Verona. Precisato che tale accordo era applicabile non solo ai contratti di prestito d’uso d’oro stipulati tra le parti il 3 e il 30 settembre 2021, ma anche a quelli stipulati il 21 luglio ed il 26 luglio 2000, in virtù dell’appendice sottoscritta il 28 giugno 2016, ed a quello stipulato il 25 ottobre 2001 ed estinto il 18 gennaio 2012, in assenza di una specifica esclusione, ha ritenuto che, in quanto aventi ad oggetto rapporti intrattenuti
con la filiale di Vicenza, le relative controversie spettassero alla competenza del Tribunale di Verona. Ha escluso la nullità della clausola per indeterminatezza, in quanto recante una chiara e non arbitraria individuazione dei fori alternativi esclusivi, e per abuso del diritto, osservando che le parti, nell’esercizio della libertà negoziale, potevano prevedere anche un regime differenziato per il caso in cui ad agire fosse la banca anziché il cliente, con l’unico limite dell’irragionevolezza o del grave pregiudizio al diritto di difesa, nella specie non ricorrente.
Avverso la predetta ordinanza la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, articolato in otto motivi, illustrati anche con memoria. L’Unicredit ha resistito con memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 38 e 112 cod. proc. civ., rilevando che l’ordinanza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine all’eccezione di decadenza da loro sollevata in relazione alla mancata proposizione dell’eccezione d’incompetenza con riguardo alle domande proposte dal fideiussore. Premesso infatti che la Banca non aveva dedotto alcunché in ordine al rapporto di garanzia, sostengono che ciò comportava il definitivo radicamento della competenza del Tribunale di Vicenza, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la connessione esistente tra i rapporti dedotti in giudizio, tenuto conto della diversità dei soggetti, dei petita e delle causae petendi delle domande da loro proposte.
1.1. Il motivo è infondato.
Come si evince dalle conclusioni rassegnate dalla Banca nella comparsa di costituzione, testualmente riportata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 47, quinto comma, cod. proc. civ., l’eccezione d’incompetenza territoriale non si riferiva alla sola domanda proposta dalla debitrice principale, non recando alcun elemento dal quale potesse desumersi una siffatta limitazione: nessun rilievo po’ assumere, in proposito, il richiamo, contenuto nelle medesime conclusioni, alle ragioni esposte nella narrativa dell’atto, le quali non erano riferibili esclusivamente alla COGNOME, ma anche alla RAGIONE_SOCIALE, dal mo-
mento che la lettera fideiussoria da essa sottoscritta contestualmente alla stipulazione dell’accordo quadro e prodotta a sostegno della domanda recava una clausola di deroga alla competenza territoriale identica a quella prevista dal contratto principale.
E’ parimenti infondato il secondo motivo, con cui le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 38, primo comma, e 112 cod. proc. civ., osservando che l’ordinanza impugnata ha omesso di rilevare l’inammissibilità dell’eccezione d’incompetenza proposta dalla Banca, non avendo considerato che la stessa aveva omesso di contestare la competenza del Giudice adìto in riferimento ad entrambi i fori alternativamente previsti dall’art. 20 dell’accordo sottoscritto il 28 giugno 2016.
2.1. Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, La parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (cfr. Cass., Sez. VI, 18/06/2018, n. 15958; 31/03/2017, n. 8548; Cass., Sez. II, 1/08/ 2001, n. 10449). L’onere della contestazione non è ricollegabile neppure alla circostanza che, come nella specie, la clausola di deroga alla competenza territoriale preveda più fori convenzionali alternativamente concorrenti tra loro, spettando in tal caso alla discrezionalità della parte che intenda avvalersi della deroga la scelta del giudice dinanzi al quale proporre la domanda, tra tutti quelli individuati dalla clausola, senza che essa debba spiegare le ragioni della preferenza accordata ad uno di essi, piuttosto che agli altri.
Non merita accoglimento neppure il terzo motivo, con cui le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 5, 20 e 28 cod. proc. civ. e dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., censurando l’ordinanza impugnata per aver ritenuto l’accordo del 28 giugno 2016 applicabile a tutti i rapporti dedotti in giudizio, senza considerare che l’art. 20 faceva riferimento soltanto ai contratti ancora in corso alla data della stipulazione ed a quelli successivi, mentre il rapporto
relativo al prestito d’uso d’oro del 25 ottobre 2001 era stato chiuso fin dal 18 gennaio 2012.
3.1. La natura processuale della questione di competenza, per la cui risoluzione questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, provvedendo all’individuazione del giudice competente sulla base della disciplina legale e negoziale concretamente applicabile, consente di procedere all’esame diretto dell’accordo quadro, dal quale si evince che le parti avevano inteso estenderne l’ambito applicativo a «tutti i rapporti rientranti nelle tipologie di utilizzo» in esso elencate e a «ogni altra simile operazione che sia già in essere tra le parti alla data odierna che abbia ad oggetto la messa a disposizione del cliente di oro in barre o lingotti», nonché alle «operazioni di prestito d’uso, prestito a breve e vendita con regolamento differito pendenti al momento della sottoscrizione del contratto ed i loro rinnovi, proroghe ed utilizzi anche in sconfino o non completamente rientrate secondo i termini contrattuali vigenti». La portata omnicomprensiva di tale previsione, contenuta nell’art. 2 dell’accordo, consente d’includervi anche il rapporto derivante dal prestito d’uso d’oro concesso il 25 ottobre 2001, risultando pacifico tra le parti che, nonostante l’intervenuta chiusura dello stesso in data anteriore alla stipulazione dell’accordo quadro, permaneva a carico della COGNOME una posizione debitoria, la cui pendenza induce a ravvisarvi una delle «operazioni non completamente rientrate» cui faceva riferimento la clausola in esame, con la conseguente applicabilità alla stessa della clausola di deroga della competenza territoriale contenuta nell’art. 20 del medesimo accordo.
Non può quindi ritenersi pertinente il richiamo delle ricorrenti al principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la proroga implicita dell’efficacia di un contratto oltre i limiti temporali da esso previsti, in funzione della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, non vale ad attribuire carattere di esclusività al foro convenzionale in esso designato, in deroga a quello stabilito dalla legge, dal momento che la competenza territoriale convenzionale non può desumersi per via argomentativa sulla base di un’interpretazione sistematica, ma deve risultare da un’enunciazione espressa ed univoca, tale da non lasciare dubbi sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr. Cass., Sez. VI, 219/11/2021,
n. 37159). Nella specie, infatti, non può parlarsi di proroga implicita del rapporto relativo al prestito d’uso, il quale, pur essendo stato chiuso alla data di stipulazione dell’accordo quadro, non risultava affatto estinto, residuando un debito che poteva ben costituire oggetto di nuova regolamentazione ad opera delle parti, anche ai fini dell’individuazione di un foro convenzionale, la cui applicabilità non è stata affatto desunta per via argomentativa dall’ordinanza impugnata, emergendo con chiarezza dalla lettera dell’accordo.
E’ altresì infondato il quarto motivo, con cui le ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 29 cod. proc. civ., dell’art. 1346 cod. civ. e dell’art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sostenendo che, nell’escludere la nullità della clausola contrattuale che indicava i fori alternativamente competenti in via esclusiva, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto della situazione d’incertezza esistente in ordine all’individuazione del foro competente, a causa della diversità di quello indicato dal contratto stipulato il 25 ottobre 2001, che attribuiva la competenza all’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione aveva sede la filiale che aveva effettuato l’operazione di prestito, e della libertà di scelta del foro accordata alla Banca per i giudizi da essa promossi.
4.1. E’ pur vero, infatti, che il foro convenzionale può ritenersi esclusivo soltanto in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (cfr. Cass., Sez. VI, 2/10/2020, n. 21010; Cass., Sez. I, 28/10/2005, n. 21080; Cass., Sez. III, 26/02/2002, n. 2874).
Nella specie, tuttavia, l’art. 20 dell’accordo quadro conteneva una puntuale indicazione del predetto foro, con espressa pattuizione del suo carattere esclusivo, disponendo che «per ogni controversia che dovesse sorgere tra il cliente e la Banca o in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal cliente» sarebbe stato «oltre a quello ove la Banca ha la sede legale attualmente: Roma, anche uno dei seguenti altri fori: Verona per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso filiali ubicate in Veneto». Tale pattuizione, come si è detto
applicabile a tutte le operazioni in corso tra le parti ed a quelle già chiuse dalle quali fosse derivata una posizione debitoria ancora pendente, non lasciava, nella sua chiarezza, alcun dubbio in ordine alla volontà delle parti di ritenere superata ogni precedente indicazione, in tal modo escludendo qualsiasi incertezza nell’individuazione del giudice competente a pronunciarsi in ordine alle controversie eventualmente insorte.
Benvero, la medesima clausola esonerava la Banca dall’osservanza del foro convenzionale previsto per il cliente, attribuendole un’ampia possibilità di scelta del foro dinanzi al quale agire, sostanzialmente corrispondente a quella prevista dagli artt. 18 e ss. cod. proc. civ., attraverso l’attribuzione della «facoltà di agire nei confronti del cliente, a sua scelta, oltre che presso il foro dove la Banca ha la propria sede legale attualmente: Roma, anche in uno qualunque dei fori previsti dalla legge, come pure in uno qualunque dei seguenti altri fori» specificamente indicati. Tale asimmetria non comporta tuttavia la nullità della clausola di deroga della competenza, per la cui validità non è affatto necessario che la stessa imponga ad entrambi i contraenti l’osservanza del foro indicato, né che attribuisca agli stessi la medesima facoltà di scelta tra più fori alternativi, ma è sufficiente che, come prescritto dall’art. 29, primo comma, cod. proc. civ., il patto si riferisca ad uno o più affari determinati, la cui individuazione, come ripetutamente affermato da questa Corte, può aver luogo anche con riferimento alla direzione soggettiva della pretesa azionata in giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 16/07/2020, n. 15202; 21/ 07/2016, n. 15103; Cass., Sez. III, 9/04/2008, n. 9314).
Con il quinto motivo, le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 127 del d.lgs. n. 385 del 1993, osservando che la clausola contenuta nell’accordo del 28 giugno 2016 si poneva in contrasto con gli obblighi ed i limiti previsti dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154 e ribaditi dal Testo unico bancario, aventi la funzione non solo di tutelare il cliente in qualità di contraente debole, ma anche di promuovere l’efficienza degli operatori bancari, in coerenza con i principi dettati dagli artt. 2, 41, secondo comma, e 47, primo comma, Cost.
Con il sesto motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., sostenendo che l’asimmetria
della clausola contenuta nell’art. 20 dell’accordo sottoscritto il 28 giugno 2016 si poneva in contrasto con i principi di correttezza e buona fede contrattuale, rendendo più difficoltoso per il cliente l’accesso alla giustizia, e configurandosi pertanto come un abuso del potere contrattuale da parte della Banca, sanzionabile con la dichiarazione d’inefficacia della clausola, in quanto lesivo del diritto di difesa.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono infondati.
La pattuizione di un foro convenzionale non trova infatti ostacolo nelle norme che disciplinano la prestazione dei servizi bancari, le quali, nella parte riguardante la stipulazione dei relativi contratti, non recano alcuna disposizione riferibile alla competenza territoriale, che resta quindi assoggettata alla disciplina generale: quest’ultima non prevede affatto la nullità delle clausole di deroga della competenza, limitandosi a richiederne la riferibilità a determinati affari e la stipulazione in forma scritta, con l’espressa enunciazione del carattere eventualmente esclusivo del foro indicato (art. 29 cod. proc. civ.), nonché ad includerle tra le clausole che, ove previste da condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, devono essere specificamente approvate per iscritto dell’altro contraente (art. 1341, secondo comma, cod. civ.) (cfr. Cass., Sez. VI, 21/07/2015, n. 15278; Cass., Sez. III, 9/04/1996, n. 3261; Cass., Sez. II, 23/11/1982, n. 6340). In contrario, non vale evidenziare la posizione di debolezza contrattuale del cliente, la quale comporta l’invalidità delle predette clausole soltanto nell’ipotesi in cui afferiscano ad un contratto dallo stesso stipulato in qualità di consumatore, trovando in tal caso applicazione l’art. 33, comma secondo, lett. u) , del d.lgs. 6 settembre 2006, n. 205, in virtù del quale le clausole che individuano come foro competente quello di una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore si considerano vessatorie fino a prova contraria: tale ipotesi non ricorre tuttavia nel caso in esame, essendo la deroga prevista da un contratto stipulato da società aventi ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, la cui qualità di imprenditrici (e quindi di professioniste, nel senso previsto dall’art. 3, lett. c) , del d.lgs. n. 206 del 2005), da riconoscersi indipendentemente da ogni indagine sul concreto esercizio della
predetta attività, consente di escludere l’operatività della disciplina dettata a tutela del consumatore (cfr. Cass., Sez. VI, 19/07/2017, n. 17848).
Allo stesso modo, non può determinare l’invalidità o l’inefficacia della clausola di deroga della competenza territoriale l’inosservanza dei principi di correttezza e buona fede, i quali sono previsti dal codice civile, come tali, in riferimento alla fase dello svolgimento delle trattative contrattuali (art. 1337), a quella dell’interpretazione del contratto (art. 1366) ed a quella della sua esecuzione (art. 1375), sicché la violazione dell’obbligo di attenervisi, sebbene possa costituire fonte di responsabilità risarcitoria, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte dell’inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire l’equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti (cfr. Cass., Sez. II, 27/11/2009, n. 25047; Cass., Sez. lav., 4/01/2000, n. 23; Cass., Sez. III, 30/12/1997, n. 13131).
8. E’ invece inammissibile il settimo motivo, con cui le ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 28 cod. proc. civ. e dell’art. 20 dello accordo sottoscritto il 28 giugno 2016, rilevando che, nell’individuare il foro competente nel Tribunale di Verona, il Giudice adìto si è sostituito ad esse attrici, non avendo tenuto conto dell’indicazione del Tribunale di Roma quale foro alternativo, ed avendo quindi esercitato arbitrariamente un potere di scelta riservato alla parte.
8.1. Le stesse ricorrenti, pur lamentando l’indebita sostituzione del Giudice adìto nell’esercizio della facoltà di scelta a loro spettante tra i due fori alternativamente concorrenti previsti dall’accordo quadro, hanno insistito infatti, nelle conclusioni del ricorso, per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Vicenza, in tal modo non solo contraddicendo il predetto assunto, ma rendendo evidente anche la loro volontà di optare per la proposizione della domanda dinanzi al Giudice individuato con riferimento al luogo in cui ha sede la filiale della Banca presso la quale sono stati intrattenuti i rapporti dedotti in giudizio, con la conseguenza che deve escludersi il loro interesse a censurare l’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha omesso di riconoscere,
in via alternativa, la competenza del Giudice del luogo dove la Banca ha la sua sede legale.
E’ infine inammissibile l’ottavo motivo, con cui le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui, pur avendo dato atto dell’obiettiva controvertibilità della questione esaminata, le ha condannate al pagamento della metà delle spese processuali, invece di disporne l’integrale compensazione.
9.1. In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità spettante a questa Corte è infatti limitato all’accertamento dell’eventuale violazione del principio secondo cui le stesse non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientrando invece nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunità di disporne in tutto o in parte la compensazione, in caso di soccombenza reciproca delle parti o nelle altre ipotesi previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia la determinazione della misura in cui le stesse debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti (cfr. Cass., Sez. VI, 26/05/2021, n. 14459; Cass., Sez. II, 20/12/2017, n. 30592).
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente conferma della competenza del Tribunale di Verona, dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio, anche ai fini del regolamento delle spese relative alla presente fase processuale.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5/07/2023