Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32509 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32509 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18477-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4767/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 3080/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Contratti a termine -clausola di contingentamento
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 14/10/2025
CC
Fatti di causa
Con la sentenza impugnata, la Corte d ‘A ppello di Roma, in riforma di pronunzia del Tribunale di Civitavecchia (di rigetto delle domande), ha dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine finale apposto al contratto stipulato fra NOME COGNOME COGNOMEassistente di volo) e RAGIONE_SOCIALE il 19.9.2013; per l’effetto, ha accertato che fra di esse è sorto un contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.10.2013, ancora in corso in assenza di cause estintive; ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a reinserire in azienda la lavoratrice, nelle medesime mansioni e livello precedentemente ricoperti; ha condannato la RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALE., a corrispondere l’ indennità di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 nella misura di quattro mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre accessori.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi, illustrati da memoria; NOME COGNOME ha resistito con controricorso; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 -bis.1, secondo comma, ult. parte, c.p.c.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 3 CCNL per il personale di CAI, Sezione B RAGIONE_SOCIALE, del 30/10/2008, per non avere la Corte di merito ritenuto dimostrato da RAGIONE_SOCIALE il rispetto della percentuale di contingentamento, con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo è infondato. Si richiamano i precedenti di questa Corte in vertenze analoghe n. 1860/2019 e n. 22848/2023.
Va rilevato come la lavoratrice, nel ricorso introduttivo del giudizio, avesse eccepito la nullità dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per violazione della cd. clausola di contingentamento, sicché non era suo onere contestare le contrarie allegazioni aziendali o fornire la prova contraria alle allegazioni di controparte, avendo già espresso la propria posizione al riguardo, così fissando quello che era il thema probandum ; peraltro, nel caso in esame la lavoratrice aveva anche allegato dati sull’organico aziendale e sul numero dei contratti a termine stipulati, sulla cui scorta la clausola di contingentamento risultava violata.
Ciò detto, nell’impugnata sentenza viene evidenziato come la RAGIONE_SOCIALE si fosse limitata a inserire in memoria due dati riportati in un foglio allegato, non firmato né timbrato, con il numero dei lavoratori a tempo indeterminato e quelli indeterminato, documento giudicato con scarsa valenza probatoria e comunque non sufficiente a dimostrare il rispetto della percentuale di contingentamento; ciò in quanto la quota dei lavoratori a termine in forza a fine anno nulla dice su quale fosse la percentuale alla data di stipula del contratto di lavoro a termine tra le parti, trattandosi di comparare un numero di contratti a tempo indeterminato con un numero di contratti a termine che normalmente hanno durata infrannuale, per cui i lavoratori a termine nel mese di stipula del contratto avrebbero potuto essere più di quelli in forza a fine anno; dunque, la parte onerata non aveva dato adeguata dimostrazione del rispetto della percentuale di contingentamento richiesta dalla legge mediante rinvio alle
disposizioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro in esame.
5. Così riassunto il giudizio della Corte di merito, osserva il Collegio che, nel caso di specie, non si riscontra alcuna inversione dell’onere della prova, ma una valutazione del materiale probatorio, tipicamente spettante al merito, e congruamente e logicamente motivata secondo il criterio di vicinanza della prova.
6. Con il secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 R.D. n. 267/1942, in combinato disposto con gli artt. 409 e 433 c.p.c., e improcedibilità della domanda di condanna al risarcimento economico.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
8. Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all’accertamento e alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endo-concorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. n. 7990/2018, n.
30512/2021); salva l’ipotesi dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare (Cass. n. 16443/2018, n. 5188/2019, n. 2964/2021; cfr. anche Cass. n. 18341 -18521 -18843 – 18844/2022).
Nel caso di una domanda di condanna risarcitoria, come quello di specie, essa spetta al giudice concorsuale, con la sua conseguente improseguibilità nell’odierno giudizio.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione a tale profilo del secondo motivo, rigettato il primo, con decisione di improseguibilità della domanda del lavoratore nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, e regolazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza (essendo la lavoratrice vittoriosa in misura assolutamente prevalente, e quindi tenendo conto dell’esito complessivo della lite ) e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara improseguibile la domanda della lavoratrice di condanna risarcitoria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; condanna quest’ultima RAGIONE_SOCIALE in a.s. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese dei gradi di merito, che liquida così come dal Tribunale e dalla Corte d’ A ppello, e del giudizio di legittimità, che liquida in € 200 per esborsi ed € 5.000 per compensi professionali, oltre
rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 14 ottobre
2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME