Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32654 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32654 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza, iscritto al n. 3591/2024 R.G., proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE ; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-resistente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LATINA n. 80/2024, depositata il 12/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto alla Corte di accogliere l’istanza di regolamento di competenza e di dichiarare la competenza del Tribunale di Latina.
PREMESSO CHE
La società cooperativa agricola NOME COGNOME ha proposto opposizione contro il decreto con il quale il Tribunale di Latina le ha ingiunto il pagamento di euro 103.968,25 in favore della società cooperativa agricola RAGIONE_SOCIALE per il conferimento di prodotti ortofrutticoli. L’opponente ha preliminarmente eccepito il difetto di competenza del Tribunale di Latina, trattandosi di controversia devoluta alla competenza di un collegio arbitrale in base alla clausola compromissoria prevista dall’art. 41 dello statuto della società cooperativa.
Il Tribunale ha osservato che il credito della società cooperativa agricola RAGIONE_SOCIALE di cui alla domanda monitoria è sorto in ragione della qualità di socio dell’opponente, dato che ai sensi dell’art. 4 dello statuto la cooperativa RAGIONE_SOCIALE svolge quale attività principale la commercializzazione dei prodotti dei suoi aderenti e che, in forza dell’art. 8 dello statuto, ‘con l’iscrizione il socio assume altresì l’obbligo di vendere, per il tramite della cooperativa, anche mediante società all’uopo costituite dalla stessa, tutta la produzione ortofrutticola disponibile per la quale la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento di organizzazione di produttori’. Ad avviso del Tribunale il rapporto di cui è causa trova la propria fonte negoziale nelle previsioni statutarie che costituiscono la causa petendi del credito dedotto in monitorio, con la conseguenza che la controversia in esame involge ‘rapporti sociali in senso ampio tra l’opposta e l’opponente’. Il Tribunale ha quindi revocato il decreto
ingiuntivo opposto e dichiarato l’improponibilità della domanda, dovendo la controversia essere rimessa al giudizio degli arbitri.
Avverso la sentenza ricorre per regolamento di competenza la società cooperativa RAGIONE_SOCIALE
La società cooperativa agricola NOME COGNOME ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47, ultimo comma c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memoria prima dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è basato su un motivo rubricato ‘sulla competenza del giudice ordinario a decidere sulla domanda di pagamento spiegata in via monitoria’: la clausola compromissoria contenuta nell’art. 41 dello statuto non è applicabile alla domanda di pagamento della cooperativa Fondana nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in quanto, nel caso di specie, la pretesa di pagamento non ha titolo nello statuto, ma trova fondamento in altro schema negoziale atipico ed extrastatutario posto in essere tra la società e il socio avente causa assimilabile a quella della compravendita; nelle società cooperative coesistono rapporti sociali, regolanti lo status socii , e rapporti economici, di natura corrispettiva, inerenti al vantaggio economico derivante al socio dalla partecipazione alla società.
Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha ritenuto che la controversia in esame, attinente il pagamento di conferimenti dalla socia della società cooperativa Cristoforo Colombo alla società stessa rientri nella sfera applicativa della clausola arbitrale di cui all’art. 41 dello statuto. Tale clausola prevede che ‘tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto’ prima di un tentavo preliminare
di conciliazione e poi, ove non risolte, dovranno essere affidate a un collegio arbitrale.
Si tratta quindi di interpretare la clausola. Tale clausola, nel parlare di rapporti sociali, esemplificando tali rapporti sociali nelle controversie relative alla validità delle delibere assembleari e ai rapporti con gli organi sociali, chiaramente delimita il suo ambito di applicazione alla vita della società. Occorre pertanto determinare se la controversia in esame vada considerata come attinente al rapporto associativo.
La natura dell’obbligo di conferimento incombente sul socio di una cooperativa agricola è stato oggetto di pronunzie di questa Corte, che si è appunto chiesta se si tratti di un separato e autonomo contratto di scambio intercorrente tra il socio conferitario e la società cooperativa o se piuttosto esso trovi titolo direttamente nel contratto sociale. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo il quale l’obbligo di conferimento caratterizza il rapporto economico come relazione di tipo contrattuale e di natura corrispettiva, sia pure originata all’interno di un rapporto di natura associativa, così che ciò che rileva non è il rapporto associativo volto allo scopo comune in quanto prevale il rapporto di scambio che determina l’insorgere a capo del socio dell’obbligo di provvedere al conferimento e in capo alla società dell’obbligo di pagamento del suddetto conferimento, prestazione che rappresenta il corrispettivo del conferimento, la cui causa risulta del tutto omogenea a quella della compravendita (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 23606/2023). Si è sottolineato che, applicando un principio da tempo invalso nella giurisprudenza relativa alle società cooperative edilizie, cioè che tecnicamente viene definito dallo statuto come conferimento del prodotto agricolo da pare del socio rappresenta invece l’adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario, sebbene originata all’interno di una relazione di natura associativa e in base ad accordi negoziali aventi
come fonte anche il contratto sociale, statuto e atto costitutivo (così Cass. n. 14850/2024).
La clausola compromissoria, nel parlare di controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, non trova pertanto applicazione rispetto alla controversia in esame, che ha ad oggetto il pagamento dell’adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario.
Va infine sottolineato che non entra in gioco l’art. 808 -quater c.p.c richiamato dal Tribunale, in quanto il favor nei confronti dell’arbitrato presente nella disposizione (secondo la quale ‘la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce’) entra in gioco ‘nel dubbio’. Nell’ipotesi in esame la lettera della clausola arbitrale non dà luogo a dubbi essendo chiara la delimitazione del suo ambito di applicabilità ai ‘rapporti sociali’.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Latina, davanti al quale dovrà essere riassunta la causa nei termini di legge e che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Latina, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; il giudice di merito provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione