Appalti pubblici e arbitrato: il rinvio generico non basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nei contratti di appalto pubblico: la validità della clausola compromissoria per relationem. Questa espressione tecnica indica la situazione in cui un contratto non contiene direttamente una clausola per l’arbitrato, ma la incorpora facendo riferimento a un documento esterno che la prevede. La Corte ha stabilito un principio molto chiaro: la volontà di rinunciare al giudice ordinario per affidarsi a un collegio arbitrale deve essere inequivocabile. Un semplice e generico richiamo a un corpo di norme non è sufficiente a manifestare tale intenzione, con conseguenze importanti per la validità delle decisioni arbitrali.
I fatti del caso: un contratto e un richiamo ambiguo
La vicenda nasce da un contratto di appalto per la costruzione di un edificio scolastico. Il contratto, stipulato tra un’Impresa di costruzioni e un’Amministrazione Provinciale, non conteneva una clausola arbitrale scritta nero su bianco. Tuttavia, includeva un articolo che richiamava, in modo generico, le norme del Capitolato Generale d’Appalto per le opere dello Stato. Questo Capitolato, a sua volta, prevedeva la possibilità di risolvere le controversie tramite arbitrato.
Quando è sorto un disaccordo sul pagamento dei lavori, l’Impresa ha avviato la procedura arbitrale, basandosi su quel rinvio generico. L’Amministrazione Pubblica, pur nominando un proprio arbitro per difendersi, ha sempre contestato la validità di tale procedura. Il collegio arbitrale ha dato ragione all’Impresa, condannando l’Ente pubblico al pagamento di una somma considerevole. L’Amministrazione ha però impugnato il lodo (la decisione arbitrale), sostenendo che non aveva mai prestato un valido consenso a risolvere la lite fuori dai tribunali.
La validità della clausola compromissoria per relationem
Il cuore del problema giuridico risiede nella validità della clausola compromissoria per relationem. Affidare una controversia agli arbitri è una deroga a un principio fondamentale: la giurisdizione dei giudici dello Stato. Per questo motivo, la legge richiede che la scelta dell’arbitrato sia frutto di una volontà chiara e consapevole delle parti. La Corte di Cassazione ha ribadito che, specialmente nei contratti con enti pubblici diversi dallo Stato, non si può presumere tale volontà.
Un rinvio ‘per relationem’ è valido solo se è specifico. Le parti devono richiamare in modo esplicito non solo il documento esterno, ma proprio le specifiche disposizioni relative all’arbitrato. Un richiamo generico all’intero Capitolato Generale, senza un riferimento puntuale alla clausola compromissoria, è stato ritenuto insufficiente. In pratica, il contratto deve dimostrare che le parti hanno considerato e accettato specificamente l’opzione dell’arbitrato.
Le motivazioni: la tutela della giurisdizione ordinaria
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio di stretta interpretazione delle clausole che derogano alla giurisdizione ordinaria. La clausola compromissoria per relationem è valida solo se il rinvio è ‘univoco ed espresso’. I giudici hanno spiegato che il semplice fatto che l’Amministrazione avesse nominato un proprio arbitro non poteva essere interpretato come un’accettazione tacita della procedura. Si trattava, infatti, di un atto necessario per potersi difendere nel merito ed evitare che l’arbitro venisse nominato d’ufficio dal Presidente del Tribunale. Mancava, quindi, un consenso reale e specifico dell’Ente pubblico a sottoporre la lite al giudizio degli arbitri. La decisione si basa sull’assenza di un accordo chiaro e inequivocabile, elemento essenziale per attivare una procedura arbitrale.
Le conclusioni: l’arbitrato viene annullato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Impresa costruttrice. Ha confermato la decisione della Corte d’Appello che aveva annullato il lodo arbitrale per difetto di competenza degli arbitri. In termini pratici, l’Amministrazione Pubblica ha vinto la causa. La condanna al pagamento è stata annullata perché emessa da un organo (il collegio arbitrale) che non aveva il potere di decidere. La controversia dovrà, eventualmente, essere riproposta davanti al giudice ordinario. Questa sentenza rafforza un principio fondamentale: nei contratti pubblici, la chiarezza e la specificità sono essenziali, soprattutto quando si tratta di rinunciare alla giustizia statale.
In un appalto pubblico, basta un richiamo generico alle leggi per attivare l’arbitrato?
No, la Cassazione ha chiarito che il rinvio deve essere specifico ed esplicito alla clausola arbitrale. Un richiamo generico a un intero corpo di norme non è sufficiente per derogare alla giurisdizione ordinaria.
Cosa succede se si nomina un arbitro pur contestando la validità della clausola?
Nominare un proprio arbitro per difendersi non significa accettare la competenza arbitrale. Secondo la Corte, è un atto necessario per evitare che l’arbitro venga nominato d’ufficio dal tribunale e non sana l’invalidità della clausola.
Una clausola compromissoria per relationem è sempre invalida negli appalti pubblici?
No, non è sempre invalida. La sua validità dipende dalla chiarezza del rinvio. La volontà delle parti di ricorrere all’arbitrato deve essere inequivocabile e basata su un richiamo specifico alla clausola arbitrale, non generico all’intero documento esterno.