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Clausola compromissoria fideiussione: quando non si applica

In un caso riguardante un contratto di associazione in partecipazione, un tribunale ha stabilito una netta distinzione tra la posizione della società e quella del suo fideiussore. La corte ha affermato che la clausola compromissoria per l’arbitrato, presente nel contratto principale, vincola la società ma non si estende al garante. Di conseguenza, la domanda contro la società è stata dichiarata improponibile in sede giudiziaria, mentre quella contro il fideiussore è stata deferita al tribunale ordinario competente, essendo stata esclusa la competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

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Clausola compromissoria e fideiussione: una guida alla sentenza

Quando si stipula un contratto che prevede una clausola compromissoria e una fideiussione a garanzia, sorge una domanda cruciale: il garante è vincolato dalla clausola di arbitrato presente nel contratto principale? Una recente sentenza del Tribunale di Venezia fa luce su questo punto, tracciando una linea netta tra gli obblighi dell’azienda debitrice e quelli del suo garante personale. Questo caso offre spunti fondamentali per creditori, debitori e garanti sulla portata e i limiti delle clausole arbitrali.

I Fatti del Caso: Un Investimento e una Garanzia Personale

La vicenda ha origine da un contratto di “associazione in partecipazione” per un’operazione immobiliare. Un investitore (l’associato) aveva versato 140.000,00 euro a una società (l’associante). Il contratto prevedeva un’opzione di acquisto su un immobile che, se non esercitata entro una certa data, avrebbe comportato la risoluzione del contratto e la restituzione della somma versata.

L’investitore non ha esercitato l’opzione e ha quindi richiesto la restituzione del capitale. A garanzia di tale restituzione, l’amministratore della società si era personalmente costituito fideiussore.

Di fronte al mancato pagamento, l’investitore ha citato in giudizio sia la società che l’amministratore-garante, chiedendo la condanna in solido al pagamento della somma dovuta.

L’Eccezione di Clausola Compromissoria e la Fideiussione

I convenuti (società e garante) si sono difesi sollevando due questioni principali:

1. Eccezione di compromesso: Hanno sostenuto che la controversia dovesse essere risolta tramite arbitrato, come previsto da una specifica clausola (l’art. 6) del contratto di associazione in partecipazione. Tale clausola demandava qualsiasi disputa su validità, interpretazione ed esecuzione del contratto a un collegio arbitrale.
2. Eccezione di incompetenza: Hanno contestato la competenza del Tribunale specializzato in materia di impresa adito, indicando come competente il Tribunale ordinario.

La Decisione del Tribunale: Una Netta Separazione dei Contratti

Il Tribunale ha accolto parzialmente le argomentazioni dei convenuti, ma operando una distinzione fondamentale tra la posizione della società e quella del garante.

* Nei confronti della società: La domanda è stata dichiarata improponibile. Il giudice ha riconosciuto la validità della clausola compromissoria. Poiché la controversia derivava direttamente dal contratto di associazione, doveva essere decisa dagli arbitri come pattuito.
* Nei confronti del garante: La clausola compromissoria non è stata ritenuta applicabile. Il Tribunale ha poi dichiarato la propria incompetenza per materia, rimettendo la causa al Tribunale ordinario competente per territorio.

Le Motivazioni della Sentenza

La decisione si fonda su due pilastri giuridici chiari e distinti.

Perché la Clausola Compromissoria non si estende al Garante?

Il punto centrale della sentenza è che la fideiussione, sebbene accessoria all’obbligazione principale, è un contratto giuridicamente autonomo. Il garante è un soggetto terzo rispetto al contratto principale (l’associazione in partecipazione) in cui era inserita la clausola arbitrale.

Il Tribunale ha specificato che l’operatività della clausola compromissoria non può estendersi al garante, a meno che questi non l’abbia espressamente accettata nel contratto di fideiussione o tramite un richiamo esplicito. Il semplice fatto che l’amministratore della società fosse anche il garante non è sufficiente a creare un’identità di posizioni. L’amministratore agiva in nome e per conto della società nel contratto principale, mentre ha prestato la fideiussione a titolo personale.

Incompetenza del Tribunale Specializzato delle Imprese

Una volta stabilito che la causa contro il garante poteva procedere in sede giudiziaria, il Tribunale ha dovuto valutare la propria competenza. Ha concluso di non essere competente per le seguenti ragioni:

1. Il contratto di associazione in partecipazione non rientra nelle materie specificamente attribuite alla Sezione specializzata in materia di impresa.
2. Di conseguenza, anche la causa accessoria di fideiussione non poteva essere attratta dalla competenza specializzata. Anzi, una volta esclusa la causa principale (deferita ad arbitri), venivano meno anche le ragioni di connessione che avrebbero potuto giustificare la trattazione della causa contro il garante.

Il Tribunale ha quindi dichiarato la propria incompetenza per materia, indicando il Tribunale ordinario come giudice competente per la causa contro il fideiussore.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Garanti e Creditori

Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: le clausole che derogano alla giurisdizione ordinaria, come la clausola compromissoria fideiussione, hanno un’interpretazione restrittiva. Per i garanti, significa che non si è automaticamente vincolati a tutte le clausole del contratto principale che non si sono firmate. Per i creditori, emerge la necessità di una redazione attenta dei contratti: se si vuole che anche il garante sia soggetto ad arbitrato, è indispensabile inserire una clausola esplicita nel contratto di fideiussione. Infine, la decisione evidenzia l’importanza di adire fin da subito il giudice corretto per evitare rallentamenti e declaratorie di incompetenza che complicano il recupero del credito.

Una clausola compromissoria inserita in un contratto principale si applica automaticamente al fideiussore che garantisce quel contratto?
No. Secondo la sentenza, la clausola compromissoria non si estende al fideiussore a meno che non sia stata specificamente prevista o richiamata nel contratto di fideiussione stesso. La fideiussione è un contratto distinto e il garante è considerato un terzo rispetto al contratto principale.

Cosa succede se viene presentata una domanda in tribunale nonostante la presenza di una clausola di arbitrato irrituale?
Il giudice dichiara la domanda ‘improponibile’. Ciò significa che la pretesa non può essere decisa da quel tribunale e deve essere devoluta al collegio arbitrale come stabilito nel contratto. Non si tratta di un’incompetenza del giudice, ma di una questione sulla possibilità stessa di proporre la domanda in quella sede.

La causa contro un fideiussore rientra sempre nella competenza del Tribunale specializzato in materia di impresa?
No. La sentenza chiarisce che il contratto di fideiussione, essendo accessorio, non rientra di per sé tra le materie di competenza della Sezione specializzata. La competenza del tribunale specializzato non viene attratta se la controversia principale non rientra tra quelle previste dalla legge o, come in questo caso, è stata deferita ad arbitri.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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