Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2333 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2333 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13383/2024 R.G. proposto da:
CURATELA RAGIONE_SOCIALE N.20/2018, elettivamente domiciliata in LIVORNO INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in LIVORNO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LIVORNO n. 618/2024 depositata il 02/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria del P.M., la Sostituta P.G. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Fallimento dell’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE conv iene dinanzi al Tribunale di Livorno la committente Cooper Livorno per corrispettivi di prestazioni. La convenuta eccepisce la potestas iudicandi degli arbitri in virtù di una clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale per tutte le domande promosse dalla Curatela, ritenendo che la clausola compromissoria del contratto di appalto non perde efficacia con la dichiarazione di fallimento. Il giudice ha fatto riferimento agli artt. 299, 300, 816 sexies c.p.c. e all’art. 83 bi s l. fall. (« Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito »), richiamando l’interpretazione di questa Corte secondo cui la clausola compromissoria rimane efficace anche dopo la dichiarazione di fallimento, quando il curatore fa valere crediti maturati in virtù di prestazioni già eseguite in esecuzione del contratto stesso. Ha altresì dichiarato inammissibili, in virtù dell’art. 52 l. fall., le domande riconvenzionali della Cooper, relative a crediti vantati contro il fallimento, poiché queste devono essere trattate nel rito fallimentare.
Ricorre per regolamento di competenza l’attore con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la convenuta con memoria difensiva, nonché memoria in prossimità di adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Preliminarmente si rileva l’ammissibilità del regolamento di competenza proposto, poiché la sentenza ha dichiarato il difetto di potestas iudicandi del Tribunale in favore del collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria prevista all’art. 10 del contratto di appalto e ha inoltre dichiarato inammissibili, ex art. 52 l. fall., le domande riconvenzionali della Cooper. Essendo stata decisa solo la
questione di competenza, l’unico mezzo impugnatorio esperibile è il regolamento di competenza.
– Il primo motivo, p. 13, denuncia la violazione degli artt. 83 bis, 24, 52 e 93 l. fall., nonché dell’art. 1372 c.c. e fa valere essenzialmente che l’art. 83 bis l. fall. è norma di carattere eccezionale nel senso che esso autorizza la prosecuzione dell’arbitrato solo in caso di subentro del curatore nel contratto pendente, mentre la clausola arbitrale è inopponibile al Fallimento in tutte le altre ipotesi, compreso il caso attuale, ove entra in gioco l’esclusività del foro fallimentare di cui all’art. 52 l. fall., che preclude la prosecuzione di un arbitrato su crediti nei confronti del Fallimento (nel caso attuale oggetto della domanda riconvenzionale). La scissione della cognizione sulle domande proposte da e contro il Fallimento (la prima affidata agli arbitri, la seconda al rito fallimentare) viola il carattere unitario del mandato collettivo conferito agli arbitri, nel senso che la clausola compromissoria o è opponibile a entrambe le parti o non è opponibile a nessuna.
Il secondo motivo, p. 20, denuncia la violazione dell’art. 83 bis cit. sotto un profilo distinto dal primo motivo per avere il Tribunale argomentato che, all’apertura del fallimento, il contratto di appalto aveva già esaurito i suoi effetti e non residuavano obbligazioni a carico della società RAGIONE_SOCIALE Si sottolinea invece che non era intervenuto il collaudo e la committente aveva anzi contestato la presenza di difformità e si argomenta che il contratto poteva considerarsi comunque sciolto ex art. 81 l. fall. con perdita di efficacia della clausola compromissoria.
-I due motivi -suscettibili di esame contestuale – sono infondati.
Quanto al primo motivo, le Sezioni Unite hanno chiarito che, in caso di clausola compromissoria stipulata prima del fallimento di una parte, il mandato conferito agli arbitri non si scioglie ai sensi dell’art. 78 l. fall. La clausola arbitrale conserva efficacia se il curatore
subentra nel rapporto contrattuale, non potendo recedere selettivamente dalle clausole del contratto di cui chiede l’adempimento (Cass. SU 10800/15). Nel caso attuale, il curatore ha agito per far valere diritti spettanti all’impresa fallita, senza sciogliersi dal contratto, che è già stato eseguito parzialmente. Di conseguenza, la clausola compromissoria è opponibile. La sentenza Cass. SU 5694/2023 citata dal ricorrente ribadisce il principio dettato dalla precedente sentenza del 2015 citata, facendo salve le controversie relative a crediti del fallito appresi alla massa e «perseguiti (e non meramente eccepiti) dal suo organo esponenziale».
La soluzione non cambia per la presenza di una domanda riconvenzionale con cui si fa valere un controcredito. La giurisprudenza costante afferma che la domanda riconvenzionale, soggetta al rito speciale per l’accertamento del passivo fallimentare, è inammissibile nel giudizio ordinario. Tuttavia, la domanda principale del curatore rimane davanti al giudice ordinario, poiché non opera il principio di vis attractiva del tribunale fallimentare (Cass. 24847/2011, 9787/2022). Pertanto, le due domande possono essere trattate secondo riti diversi: la prima, oggetto di clausola compromissoria, davanti agli arbitri; la seconda, relativa al controcredito, davanti al giudice fallimentare, nel rispetto della competenza esclusiva prevista per l’accertamento del passivo.
Quanto al secondo motivo, esso è parimenti infondato. Il Tribunale di Livorno ha stabilito che, all’apertura del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, il contratto di appalto aveva già esaurito i suoi effetti e non residuavano obbligazioni a carico della società. In particolare, il giudice ha rilevato che le domande presentate dal curatore del fallimento riguardavano crediti derivanti da lavori edili eseguiti in adempimento del contratto di appalto, i quali erano sorti quando la società era ancora in bonis. Pertanto, essendo già stata eseguita la prestazione a carico dell’appaltatrice, il fallimento non poteva subentrare nel contratto di appalto. Alla data di apertura della procedura
concorsuale, il contratto era già stato completamente eseguito o, comunque, erano state eseguite le prestazioni per le quali l’appaltatrice chiedeva il pagamento. Il Tribunale ha quindi correttamente concluso -in linea con la giurisprudenza di questa Corte, cui si dà seguito – che la clausola compromissoria contenuta nel contratto rimane efficace nei confronti del curatore fallimentare, poiché quest’ultimo agisce per ottenere il pagamento di somme dovute per prestazioni già eseguite dalla società fallita (cfr. Cass. 28533/2018).
– La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del collegio arbitrale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del collegio arbitrale; condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024.