Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 163 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 163 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
sul ricorso 19729/2020 proposto da:
PATIERNO MENA rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
SESSA SALVATORE, FALLIMENTO 32/2017 IDEA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 948/2020 depositata il 20/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME impugna l’epigrafata sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano a definizione del contenzioso arbitrale insorto tra lei e RAGIONE_SOCIALE in merito alla restituzione della caparra corrisposta in occasione della conclusione di un contratto avente ad oggetto la cessione dei contratti preliminari relativi all’acquisto di alcune aree immobiliari da destinarsi alla realizzazione di un insediamento abitativo, restituzione che la RAGIONE_SOCIALE, resasi cessionaria dell’originaria acquirente, aveva reclamato ingiungendone il pagamento anche alla NOME, che dell’obbligazione restitutoria si era resa garante.
Il giudizio, inizialmente introdotto dall’opposizione all’ingiunzione della COGNOME, era stato definito dal giudice ordinario con una pronuncia di incompetenza in favore degli arbitri, giusta l’eccezione sollevata in quella sede della COGNOME, la quale, tuttavia, costituendosi nel successivo giudizio arbitrale, aveva eccepito l’incompetenza degli arbitri sul rilievo dell’estraneità della RAGIONE_SOCIALE alla clausola compromissoria figurante nell’originario contratto di cessione dei contratti preliminari.
Il successivo lodo, comportante la condanna della COGNOME in solido con gli altri condebitori, era opposto da questa facendone valere la nullità per aver gli arbitri disatteso la sollevata eccezione di incompetenza, per aver statuito malgrado il procedimento fosse improcedibile per inosservanza dell’art. 816quater cod. proc. civ. e
per aver comunque immotivatamente pronunciato la condanna dell’impugnante ancorché il creditore fosse decaduto dalla garanzia per inosservanza del termine di cui all’art. 1957 cod. civ.
In replica alle sollevate eccezioni di nullità, la Corte di Appello, rigettandole integralmente, ha inteso osservare che l’impugnante era la stessa parte che aveva eccepito l’incompetenza del giudice ordinario invocando la competenza arbitrale e chiedendo che la causa fosse rimessa agli arbitri, adempimento a cui, di seguito all’incompetenza dichiarata dal giudice adito in quella sede, RAGIONE_SOCIALE aveva dato corso riassumendo la causa davanti agli arbitri; che, sebbene davanti a costoro si fosse costituita la sola COGNOME, il rapporto fra debitori principali e fideiussori non dava vita ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario; che la motivazione, circa la conclusiva doglianza di merito, non era affatto contraddittoria, né tantomeno inesistente, atteso che il collegio arbitrale aveva definito la vicenda con una pronuncia coerente rispetto all ‘iter motivazionale compiutamente esposto nella stesura del lodo.
NOME COGNOME reclama ora la cassazione della sentenza qui impugnata sulla base di tre motivi seguiti da memoria ai quali resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione delll’art . 819 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per avere il giudice dell’impugnazione ignorato l’estraneità di RAGIONE_SOCIALE alla clausola compromissoria in quanto mera cessionaria del credito derivante dal contratto contenente la clausola arbitrale -è inammissibile, poiché, fermo più in generale che il cessionario di un credito nascente da un contratto, nel quale sia inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e
non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, mentre è in facoltà di questo avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all’originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo ( ex plurimis, Cass., Sez. I, 28/12/2011, n. 29261), è insegnamento corrente nella giurisprudenza di questa Corte che ai sensi dell’art. 819ter cod. proc. civ. la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito, sicché in difetto di siffatta impugnativa resta ferma la competenza arbitrale ( ex plurimis, Cass., Sez. VI-III, 8/11/2021, n. 32528).
3. Il secondo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 809, 810, 816quater e 829 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per avere il giudice dell’impugnazione ignorato la natura plurisoggettiva della clausola compromissoria figurante nel preliminare di cessione -è infondato poiché, se è indubbio che il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, facoltativo nella fase d’introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell’art. 1944, comma 1, cod. civ., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato, dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d’impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore ( ex plurimis, Cass., Sez. III, 26/07/2019, n. 20313), nondimeno resta fermo, a confutazione della
doglianza. che il giudizio arbitrale, all’esito di riassunzione dopo la declinazione di incompetenza, non configura un giudizio di impugnazione, ma è la prosecuzione, in sede di translatio iudicii , dell’originario giudizio di primo grado, sicché anche di fronte agli arbitri il litisconsorzio è solo facoltativo.
Il terzo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 cod. proc. civ. , nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere il giudice dell’impugnazione vagliato l’assenza e/o la contraddittorietà della motivazione del lodo sulla cessazione della garanzia e sull’applicabilità dell’art. 1957 cod. civ. -è inammissibile per mancata osservanza dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., non essendo stato riprodotto nell’illustrazione del motivo lo specifico passaggio motivazionale del lodo oggetto di lagnanza e per essere la censura intrinsecamente rivalutativa dell’apprezzamento di merito declinato dal decidente nel dare conto del rigetto della corrispondente doglianza formulata avanti a sé.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte controricorrente in euro 6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 1° ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME