Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31693 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31693 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16506/2022 R.G. proposto da: NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in TERNI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- ARCHIVIO NOTARILE DI TERNI
-intimato- avverso la ORDINANZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 995/2021 depositata il 05/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udite la Procura Generale che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTI DELLA CAUSA
1.Il notaio NOME COGNOME veniva sanzionato dalla Commissione Regionale di Disciplina delle Marche e dell’Umbria con pena pecuniaria, irrogata in riferimento all’art. 28 della legge notarile, per avere il notaio autenticato una scrittura privata avente ad oggetto la locazione ultranovennale di un immobile sito in Terni, nella quale era stata inserita la clausola per cui ogni controversia che fosse insorta riguardo alla locazione sarebbe stata attratta alla competenza esclusiva del foro di Roma. La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza n. 3 del 2022, ha respinto il reclamo del notaio avallando il provvedimento sanzionatorio per essere la clausola in questione nulla ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 21 dello stesso codice.
Il notaio ricorre con cinque motivi per la cassazione della suddetta ordinanza.
Non si è tempestivamente costituito con controricorso L’Archivio notarile di Terni, unità organica incardinata nel Ministero della Giustizia, parte necessaria di questo giudizio perché ha avviato il procedimento disciplinare. L’Archivio ha depositato atto di costituzione tardiva ‘al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione’.
La Procura Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 132 c.p.c. per essere l’ordinanza impugnata priva di una effettiva motivazione.
Il motivo è infondato.
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). ‘Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture’ (così, in motivazione Cass. 2767/2023, la quale richiama Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145)
Nel caso di specie la motivazione è tutt’altro che apparente. E’ effettiva e chiarissima. La Corte di Appello ha richiamato il quadro normativo costituito dall’art. 21 del codice di procedura civile (che prevede che per le cause in materia di locazione è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile), dall’art. 447 bis dello stesso codice (che prevede che per le controversie in materia di locazione di immobili urbani ‘sono nulle le clausole di deroga alla
competenza’), dall’art. 28 della l.89 del 1913 (che vieta al notaio di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge). La Corte di Appello ha altresì richiamato la sentenza n.24867 del 2010 per cui il divieto dell’art.28 l. not., si riferisce sia all’ipotesi in cui la nullità investe l’intero atto sia all’ipotesi -come quella di specie- in cui la nullità investe una singola clausola. Ha affermato che il quadro è di immediata evidenza nel giustificare la sanzione irrogata. Ha altresì precisato trattarsi di nullità assoluta e non relativa, cioè rilevabile solo da chi vi abbia interesse e non di ufficio (in adesione, anche sul punto, alla giurisprudenza di legittimità per cui, tra altre, vedasi Cass. 24867 del 2010 cit.; Cass. n.21493 del 2005; n. 3526 del 2008 che esclude la sanzionabilità delle nullità relative).
3.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 1322, 1362 c.c. e agli artt. 21, 28 e 447 bis c.p.c., per avere la Corte di Appello presupposto che il contratto fosse qualificabile come locazione, comodato di immobili urbani e affitto di azienda ed avere invece omesso di qualificarlo come atipico-misto e, in relazione agli artt. 1418-1421 c.c. e agli artt. 21, 28, 38, 447 bis e agli artt. 28 e 138 della l. notarile per avere la Corte di Appello qualificato la clausola di deroga alla competenza territoriale affetta da nullità assoluta in quanto rilevabile ex officio’. 4.Il motivo è inammissibile. Esso consiste in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., e inammissibile in quanto non è consentita ‘la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di
isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse’ (Cass. Sez. L – , ordinanza n.3397 del 06/02/2024).
5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 1322-1362 c.c. e degli artt. 21, 28 e 447 bis c.p.c. per avere la Corte di Appello presupposto che il contratto fosse qualificabile come locazione, comodato di immobili urbani e affitto di azienda ed avere invece omesso di qualificarlo come atipico-misto e per non avere di conseguenza ritenuto derogabile pattiziamente la competenza territoriale’.
6. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non produce il contratto. Non deduce che una questione di interpretazione del contratto o di qualificazione del contratto sia mai stata sollevata davanti alla Corte di Appello. Narra confusamente di rapporti tra tre società collegate tra loro che, nell’ambito di una complessa operazione di trasferimento di una azienda da una società ad un’altra, avrebbero deciso di ‘anticipare gli effetti del trasferimento’ consentendo alla società destinata ad acquisire l’azienda di immettersi ‘nel godimento dell’immobile’ appartenente alla terza società. Il ricorrente assume che si sarebbe trattato di un ‘contratto atipico misto’ senza dare neppure spiegazioni dell’assunto. Sebbene, a differenza dell’interpretazione che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, la qualificazione di un contratto, ‘che è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie’ mediante sussunzione in un certo modello, sia ‘suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che
attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti’ ( Sez. 3, sentenza n.15603 del 04/06/2021), in tanto la richiesta della verifica è ammissibile in quanto la questione sia prospettata in termini tali da consentire alla Corte di eseguirla.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 1418-1421 c.c. e degli artt. 21, 28, 38 e 447 bis c.p.c. e degli artt. 28 e 138 della legge notarile per avere la Corte di Appello qualificato la clausola di deroga alla competenza affetta da nullità assoluta e non invece relativa’.
Il motivo è infondato. L’art. 447 bis c.p.c. prevede una espressa comminatoria di nullità della clausola di deroga alla competenza per controversie relative alla locazione di immobili urbani. Il primo comma dell’art.1418 c.c. sanziona con la nullità ogni atto contrario a norma imperativa. Per norma imperativa si intende la norma posta a difesa di interessi generali, sottratti alla disponibilità delle parti. Le norme sulla competenza territoriale sono finalizzate ad una ripartizione territoriale delle cause tra uffici omogenei. La previsione dell’inderogabilità della competenza territoriale sottende la valutazione legislativa della sussistenza di un interesse che trascende quello delle parti a che una data tipologia di controversie sia trattata da un ufficio localizzato in un determinato luogo. Per costante giurisprudenza della Corte, ‘in tema di locazioni, il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al locus rei sitae, sancito dall’art. 21 c.p.c., ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità, rilevabile anche ex officio in sede di regolamento di competenza, di una clausola difforme inserita nel regolamento negoziale ed irrilevanza dell’adesione di una parte all’eccezione di incompetenza territoriale ex adverso
sollevata’(Cass. ordinanza n.25138 del 19/09/2024; Cass. ordinanza n.12404 del 24/06/2020).
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 1419 c.c. e 28 della l. notarile per avere la Corte di Appello ritenuto che la clausola fosse nulla e che nonostante la sostituzione di diritto determinasse la violazione dell’art. 28 l. notarile’.
Il motivo è infondato.
Ciò che rileva ai fini della punibilità disciplinare è la redazione di atto nullo o di una clausola nulla o l’autenticazione di un atto nullo o con clausola nulla. L’una e l’altra segnano il momento consumativo dell’illecito. E’ stato affermato che una volta perfezionatosi l’illecito ‘non possono spiegare efficacia estintiva della punibilità rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini privatistici l’atto” (Cass. 21828/2019).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l’Archivio notarile di Terni non si è tempestivamente costituito con controricorso.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.