Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5824 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5824 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2019 , proposto da
COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, nato a Piraino il DATA_NASCITA, titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima impresa corrente in INDIRIZZO fraz. Zappardino P. l.V.A. P_IVA, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO presso e nello studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, Cod. Fisc.: CODICE_FISCALE, Fax n° NUMERO_TELEFONO, P.E.C.: EMAIL dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), con sede ivi in INDIRIZZO, in persona del coordinatore generale e legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE – pec:
EMAIL -fax NUMERO_TELEFONO, del foro di RAGIONE_SOCIALE, giusta procura speciale in foglio separato in calce al controricorso, in forza di determina dirigenziale di incarico n. 191, del 18/6/2019.
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 30 depositata il 21 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa città, che aveva dichiarato improponibile -per essere devoluta al giudizio degli arbitri -la domanda RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, diretta ad ‘ ottenere l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto ‘ stipulato il 28 maggio 1992 (avente ad oggetto la costruzione di venti alloggi in Comune di Villafranca Tirrena), nonché a procedere alla stipula RAGIONE_SOCIALE transazione e RAGIONE_SOCIALE‘atto di sottomissione approvati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con delibera n° 122 del 24 giugno 2008, e, infine, ad ottenere che la somma transattivamente definita, pari ad euro 189 mila, fosse aggiornata alla data RAGIONE_SOCIALE sentenza con applicazione degli indici Istat e degli interessi.
2 .- Osservava preliminarmente la Corte che il contratto di appalto era stato sottoscritto il 28 maggio 1992; che il capitolato speciale risaliva al 5 ottobre 1989; che l’opera pubblica oggetto RAGIONE_SOCIALE‘appalto non fu mai terminata a causa RAGIONE_SOCIALEe varianti resesi necessarie in corso d’opera e del mancato finanziamento dei lavori; che la transazione e l’atto di sottomissione approvati con delibera n° 122 del 24 giugno 2008 dall’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE altro non erano che un mero
schema di transazione che non fu mai formalizzato né stipulato tra le parti.
Nel merito, osservava che i contraenti avevano fatto riferimento all’art. 43 del capitolato generale RAGIONE_SOCIALEe opere pubbliche (d.P.R. n° 1063/1962), il cui contenuto era stato recepito nella dichiarazione negoziale formandone contenuto integrante, sicché l’estensione ed i limiti del contratto andavano individuati esclusivamente con riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALE disposizione richiamata al momento RAGIONE_SOCIALE stipula, mentre nessun rilievo potevano avere le modificazioni del testo normativo.
Tanto premesso, ‘ a prescindere dalla tardività RAGIONE_SOCIALE produzione documentale di parte appellante alla cui inammissibilità non è possibile porre rimedio con mezzi istruttori succedanei ‘ (sentenza pagina 10), le parti col contratto del 28 maggio 1992 avevano convenuto la devoluzione in arbitri RAGIONE_SOCIALEe controversie tra loro insorte e tale previsione negoziale, rinviando alla normativa statale (d.P.R. n° 1063/1962), era perfettamente legittima ed efficace, non avendo alcun rilievo le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capitolato, né gli interventi abrogativi RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale.
Tale previsione, inoltre, superava la precedente clausola contenuta nel capitolato speciale di appalto del 5 ottobre 1989.
Era, infine, infondato il motivo d’appello concernente le spese di lite, in quanto correttamente liquidate dal primo Giudice in base al d.m. n° 55 del 2014, mentre non ricorrevano i presupposti per la condanna RAGIONE_SOCIALE‘appellato per lite temeraria.
3 .- Ricorre l’appaltatore affidando l’impugnazione a sette motivi, illustrati da memoria.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l’inammissibilità e comunque per il rigetto del gravame. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e per ‘ omesso esame di un preciso motivo decisivo RAGIONE_SOCIALE causa posto in discussione tra le parti ‘ in relazione all ‘art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ.
Le controversie tra il committente e l’appaltatore erano state definite con la transazione e con l’atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa ed approvato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con delibera n° 122 del 24 giugno 2008: sicché non vi era materia da devolvere agli arbitri, atteso che la clausola arbitrale devolveva a questi ultimi solo le eventuali controversie tra le parti.
5 .- Il mezzo è inammissibile, non cogliendo l’esatta ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Come già esposto nella precedente parte narrativa, la Corte ha infatti accertato che la transazione e l’atto di sottomissione approvati con delibera n° 122 del 24 giugno 2008 dal RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE altro non erano che un mero schema di accordo transattivo che non fu mai formalizzato, né stipulato tra le parti (sentenza pagina 8).
La Corte, inoltre, ha anche escluso che potesse ritenersi sussistente un atto transattivo avente ‘ efficacia novativa ‘ (sentenza sempre pagina 8), con ciò implicitamente stabilendo che non sarebbe comunque bastato un mero accordo transattivo privo di tale efficacia a far cessare la validità RAGIONE_SOCIALE clausola di devoluzione del giudizio agli arbitri: ulteriore ratio che non risulta censurata col mezzo in esame.
Quanto, infine, al profilo secondo il quale la clausola arbitrale rimanderebbe agli arbitri le sole controversie tra appaltatore e stazione appaltante, mentre nella presente fattispecie non vi sarebbe alcuna lite tra i contraenti, esso appare a dir poco capzioso, essendo smentito (non solo dalla già menzionata inesistenza RAGIONE_SOCIALE tran-
sazione invocata dal ricorrente, ma anche) dalla stessa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘odierna controversia.
6 .- Col secondo mezzo , proposto in via subordinata, COGNOME lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 e seguenti del d.P.R. n° 1063/1962, recepiti dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge reg. Sicilia n° 21/1973, in relazione agli artt. 360 n° 1 e 3 cod. proc. civ.
In sostanza, il ricorrente assume che il richiamo (contenuto nel contratto d’appalto) alla normativa del Capitolato generale d’appalto di cui al d.P.R. n° 1063/1962, come modificato da Corte cost. n° 152/1996 (applicabile non solo per tale richiamo convenzionale, ma anche in base alla legge reg. Sicilia n° 21/1973), consentirebbe a ciascuno dei contraenti di adire l’autorità giudiziaria ordinaria.
7 .- Il motivo è fondato.
Com’è noto, l’art. 43 del d.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063 (intitolato ‘ Arbitrato ‘) prevedeva che tutte le controversie tra l ‘Amministrazione e l’appaltatore fossero sottoposte ad un giudizio di cinque arbitri, salvo quanto previsto dal successivo art. 47.
Quest’ultimo articolo, nella sua versione originaria (ossia al tempo RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.P.R. n° 1063/1962) riconosceva alla parte attrice ed a quella convenuta, in deroga alle disposizioni degli artt. 43 e seguenti, la facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, oppure notificando la propria determinazione alla controparte.
È poi noto che questo impianto normativo venne modificato dallo art. 16 RAGIONE_SOCIALE legge 10 dicembre 1981 n° 741, la quale permise la deroga alla competenza obbligatoria degli arbitri prevista dall’art. 43 del d.P.R. n° 1062/1962 ‘ solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata ‘.
Oltre alle norme (ed alle loro modificazioni) sopra descritte, occorre tener presente che nella Regione Sicilia l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge regionale 26 maggio 1973 n° 21 prevede che ‘ er tutte le opere pubbli-
che di competenza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione regionale, di enti pubblici regionali, locali e istituzionali, e dei consorzi, si applica obbligatoriamente il capitolato generale di appalto approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 ‘.
Il tessuto normativo statale è stato poi recepito dalla legge reg. Sicilia 29 aprile 1985 n° 21, che con l’art. 32, primo comma, ha disposto l’applicazione in Regione degli artt. (2, 3, 4, 6 e) 16 RAGIONE_SOCIALE legge n° 741/1981 (che, come sopra si è visto, ha modificato l’art. 47 del d.P.R. n° 1063/1962).
Venendo ad essere imposto alle parti il ricorso agli arbitri, con possibilità di esclusione del giudizio arbitrale solo tramite un atto volitivo unilaterale RAGIONE_SOCIALE PA (clausola inserita nel bando o nell’invito di gara, oppure nel contratto), la Corte costituzionale dichiarò incostituzionale l’art. 16 RAGIONE_SOCIALE legge n° 741/1981, per contrasto con gli artt. 24 e 102 Cost. (Corte cost. n° 152/2006).
È poi ovvio che tale modifica legislativa abbia avuto un impatto anche sulla normativa regionale sopra riassunta.
Ora, la sentenza qui gravata asserisce genericamente (pagina 9) che le parti avevano ‘ fatto riferimento ad una norma legislativa (nella specie, art. 47 del capitolato, generale RAGIONE_SOCIALEe opere pubbliche di cui al d.P.R. 1063/1962, in tema di arbitrato) ‘ e da tale premessa ha tratto la conclusione che il contenuto RAGIONE_SOCIALE norma sia stato ‘ recepito nella dichiarazione negoziale formandone contenuto integrante, sicché l’estensione ed i limiti del contratto vanno individuati esclusivamente con riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALE disposizione richiamata al momento RAGIONE_SOCIALE stipula ‘.
Tale conclusione non appare, tuttavia, conforme all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale nei contratti d’appalto stipulati -come nel caso di specie -a seguito di gara indetta da un ente pubblico, la volontà di devolvere ad arbitri le relative controversie deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca, non essendo sufficiente un richiamo meramente formale al capitolato
speciale che preveda eventualmente la clausola compromissoria (Cass., sez. VI-1, 31 ottobre 2018, n° 27764, con menzione di altri precedenti).
È stato inoltre deciso che, nei contratti pubblici di appalto stipulati da enti pubblici RAGIONE_SOCIALE Regione Sicilia è la legge stessa che costituisce fonte diretta RAGIONE_SOCIALE relatio e RAGIONE_SOCIALE‘arbitrato in essa compreso, mentre la clausola contrattuale che faccia riferimento al capitolato generale non è idonea a sostituirsi come fonte negoziale alla legge medesima, rivestendo carattere soltanto ricognitivo di questa.
Ne deriva che la fonte RAGIONE_SOCIALE‘arbitrato, anche per gli appalti degli RAGIONE_SOCIALE, è da rinvenirsi nelle leggi regionali citate (artt. 9 Legge reg. n° 21/1973 e 32, primo comma, legge reg. n° 21/1985, che richiamano il d.P.R. n° 1063/1962 e la legge n° 741/1981, quest’ultima come modificata da Corte cost. n° 152/2006) e non già nel contratto d’appalto inter partes , dato che quest’ultimo, pur richiamando il capitolato generale di cui al d.P.R. n° 1063 del 1962, non è idoneo a sostituirsi come fonte negoziale alle leggi regionali medesime (Cass., sez. I, 10 giugno 2021, n° 16411, anch’essa con menzione di altri precedenti).
In conclusione, il richiamo al capitolato generale contenuto nel contratto implicava l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di legge regionale e statale, comprese tutte le modifiche e le integrazioni intervenute nel tempo, comprese quelle di Corte cost. n° 152/2006: la competenza arbitrale era, dunque, derogabile dall’attore COGNOME mediante il promuovimento RAGIONE_SOCIALE‘azione dinanzi all’organo giurisdizionale competente, come avvenuto nella presente fattispecie.
8 .- Col terzo mezzo il ricorrente, ‘ in via ancora più subordinata e senza rinuncia ai superiori motivi e senza che quanto segue possa essere considerata acquiescenza ‘, lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 112 cod. proc. civ., per l’inapplicabilità al caso di specie RAGIONE_SOCIALE disciplina prevista dagli artt. 43 e seguenti del d.P.R. n° 1063/1962 in relazione all’art. 360, n° 3 e 4 cod. proc. civ.
In sostanza, COGNOME ribadisce quanto già affermato nel primo mezzo, ossia l’inesistenza di qualsivoglia controversia tra Ente pubblico ed impresa, tanto che la lite avrebbe ad oggetto l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto e la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto di sottomissione.
Col quarto motivo , sempre ‘ senza che quanto segue possa essere intesa rinuncia al superiore motivo di cassazione proposto in via subordinata e senza che possa essere considerata acquiescenza ‘, il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE falsa interpretazione di fatti documentalmente provati, RAGIONE_SOCIALE decisione contraddittoria, nonché resa ultra petita , sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n° 4 cod. proc. civ.
La Corte avrebbe contraddittoriamente dapprima affermato, con l’ordinanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecutività RAGIONE_SOCIALE sentenza, la sussistenza di una transazione e poi l’avrebbe negata con la sentenza impugnata, mentre tale accordo, avente efficacia novativa, risulterebbe dalla stessa delibera RAGIONE_SOCIALE‘I.A.C.P. e, comunque, non sarebbe stato negato in giudizio nemmeno dalla controparte: donde la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 del codice di rito.
Col quinto mezzo , ancora ‘ in via ancora più gradata e senza rinuncia o acquiescenza ‘, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1366-1370 cod. civ., in relazione all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., e in subordine la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1341, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, in relazione all’art. 360 n° 3 del codice di rito.
Il ricorrente rimprovera alla Corte di aver male interpretato il testo contrattuale, nel quale il richiamo al capitolato generale d’appalto ex d.P.R. n° 1063/1962 era stato fatto senza specificare che si sarebbero dovute tenere presenti anche le successive modificazioni di esso: ragion per cui era il testo originario RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 del predetto d.P.R. che doveva essere applicato, con conseguente possibilità per la parte privata di adire l’autorità giudiziaria al posto degli arbitri.
Con la sesta doglianza COGNOME si duole RAGIONE_SOCIALE violazione degli artt. 233 e 345, terzo comma, del codice di rito, in relazione all’art. 360
n° 3, nonché RAGIONE_SOCIALE‘omessa o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ.
In sostanza, il ricorrente lamenta che la Corte abbia dichiarato inammissibile sia la produzione documentale del Capitolato Speciale d’Appalto, effettuata dal COGNOME in appello, sia l’istanza istruttoria diretta ad ottenere l’ammissione di giuramento decisorio, da deferire al legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE convenuto, diretto a confermare o negare che a pagina 8 capo IV° del predetto Capitolato Speciale d’Appalto allegato al contratto, risulti pattuita la clausola del Capitolato speciale di appalto di esclusione RAGIONE_SOCIALE competenza arbitrale.
Col settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
9 .- Tutti questi mezzi sono assorbiti dall’accoglimento del secondo.
10 .- In conclusione, il ricorso va accolto e la causa, posto che il rapporto tra arbitri e giudice ordinario è di competenza, va rinviata alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
p.q.m.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbiti i rimanenti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione.
Il presidente NOME COGNOME