Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18197 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19719/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
(EMAIL), giusta procura speciale allegata al ricorso.
–
contro
ricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1194/2022 depositata il 13/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nell’anno 2007 la RAGIONE_SOCIALE , società fortemente indebitata, stipulava atto notarile di vendita in favore della RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto un opificio industriale sito in Barletta.
Quindi veniva stipulato contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto il medesimo capannone industriale, tra la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, società più giovane e finanziariamente più solida, riconducibile alla compagine familiare facente parte della RAGIONE_SOCIALE
Infine, previa autorizzazione della concedente RAGIONE_SOCIALE, veniva stipulata scrittura privata di locazione del medesimo opificio tra la RAGIONE_SOCIALE e la originaria venditrice RAGIONE_SOCIALE
A gennaio del 2012 la RAGIONE_SOCIALE veniva dichiarata fallita.
1.1. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trani la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE dei
RAGIONE_SOCIALE e gli ormai ex soci della RAGIONE_SOCIALE, al fine di accertare l’illiceità della complessiva operazione negoziale , per violazione del combinato disposto degli artt. 1418, 1344 e 2744 cod. civ. Si costituiva resistendo RAGIONE_SOCIALE, in via preliminare sollevando l’eccezione di arbitrato per la presenza di una clausola arbitrale nel contratto di leasing.
1.2. Con sentenza del 19 dicembre 2018, passata in giudicato, il Tribunale di Trani accoglieva l’eccezione di arbitrato.
RAGIONE_SOCIALE riassumeva la causa dinanzi al nominando collegio arbitrale ed in sede di arbitrato si costituiva resistendo RAGIONE_SOCIALE
2.1. In data 24 luglio 2020 il collegio arbitrale, a maggioranza, respingeva tutte le domande della RAGIONE_SOCIALE, che pertanto impugnava il lodo arbitrale dinanzi alla Corte di Appello di Firenze.
Parallelamente, la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE instaurava altro giudizio arbitrale nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, con cui chiedeva di accertare e dichiarare l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della società utilizzatrice, con condanna della stessa alla restituzione in favore della concedente dell’opificio oggetto di contratto.
3.1. In questo secondo giudizio arbitrale si costituiva RAGIONE_SOCIALE, resistendo ed in particolare deducendo: a) che il prezzo della vendita dell’opificio, ufficialmente versato dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della venditrice RAGIONE_SOCIALE, era stato impiegato in numerose operazioni contabili per cui veniva, in realtà, fatto rientrare nelle casse del medesimo gruppo RAGIONE_SOCIALE; b) che vi sarebbe dunque stato un intento simulatorio e fraudolento dei due istituti di credito, facenti parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, concretizzatosi nella complessa operazione
negoziale realizzata in frode al divieto di patto commissorio.
Pertanto, RAGIONE_SOCIALE chiedeva, in via riconvenzionale, di accertare il collegamento negoziale esistente tra il contratto di leasing, il contratto di compravendita ed il contratto di sublocazione, aventi ad oggetto l’ opificio industriale della RAGIONE_SOCIALE e di dichiarare la nullità ex artt. 1418, 1344 e 2744 cod. civ. del contratto di leasing.
3.2. In data 27 giugno 2019 il collegio emetteva il lodo arbitrale, con cui si dichiarava l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing e conseguentemente si condannava la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione immediata a Banca RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del complesso immobiliare ad uso opificio industriale oggetto di causa,
RAGIONE_SOCIALE impugnava il lodo dinanzi alla Corte di Appello, la quale, con sentenza n. 194/2022 del 13 giugno 2022 rigettava l’impugnazione.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente sue mandanti, in quanto titolari di diritti ed obblighi di cui del contratto di leasing oggetto di causa, a seguito di cessione da parte di RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 273 cod. proc.
civ.-interdipendenza tra le due cause in essere e mancata rilevazione della litispendenza e/o continenza sussistente’.
Lamenta che la corte d’appello non ha rilevato la litispendenza con l’altro giudizio pendente presso la medesima corte d’appello.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘V iolazione e falsa applicazione degli artt. 112, 102 e 103 c.p.c. e 1418, 1344 e 2744 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. ; mancato pronunciamento sulla eccezione e domanda di nullità promossa da RAGIONE_SOCIALE ‘
Lamenta che la corte territoriale non ha accolto la sua eccezione di improcedibilità del lodo arbitrale perché, erroneamente, non ha ravvisato nel caso di specie la necessarietà del litisconsorzio; in alternativa la corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare sull’operazione trilaterale di cui alla domanda riconvenzionale, nel caso di specie ricorrendo -quanto meno- un litisconsorzio facoltativo.
3. Il primo motivo è infondato.
L’identità di due cause pendenti davanti allo stesso giudice non può determinare il rapporto di litispendenza governato dall’articolo 39, comma primo, cod. proc. civ., che presuppone la contemporanea pendenza della “stessa causa” dinnanzi a “giudici diversi”, ma solo una situazione riconducibile alla fattispecie dell’articolo 274 cod. proc. civ., che, nel caso di identità di cause pendenti dinnanzi allo stesso giudice, consente e prescrive la loro riunione (Cass., 16/05/2006, n. 11357).
D’altra parte, la violazione del dovere di riunione non determina nullità della sentenza, in quanto attinente al mero ordine interno di trattazione delle cause, e non ad una fase dell’ iter formativo del convincimento del giudice (Cass., 16/05/2006, n. 11357; Cass., 22/06/2007, n. 14607).
4. Il secondo motivo è infondato.
La clausola arbitrale è contenuta nel contratto di leasing dell’opificio, stipulato tra la società concedente RAGIONE_SOCIALE e la società utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE, rispetto al quale la società RAGIONE_SOCIALE, prima venditrice e poi subconduttrice dell’immobile, è rimasta estranea.
Il terzo rispetto al contratto di leasing non è dunque vincolato dalla convenzione d’arbitrato, e non è parte necessaria del giudizio arbitrale, in cui eventualmente può intervenire alle condizioni previste dall’art. 816 -quinquies cod. proc. civ., disposizione che tuttavia non risulta essere stata invocata e pertanto non assume rilievo nel caso di specie.
I termini della questione non cambiano, a maggior ragione, anche in riferimento all’evocata sussistenza di un litisconsorzio facoltativo.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza