Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6440 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
sul ricorso 16287/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa, con procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., per il tramite della mandataria RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difesa;
-controricorrente avverso la sentenza n. 532/2019 de lla Corte d’Appello di Salerno, depositata il 17/4/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de ll’8 /01/2024 dal Cons. rel., dott. COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 2010, il Tribunale di Salerno accolse parzialmente la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e dai garanti – RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME-, e accogliendo la domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, a favore della banca, della somma di euro 3.922.672,70, quale minor somma rispetto al credito vantato di euro 6.043.623.524, e rigettando la domanda dei fideiussori.
Al riguardo, il Tribunale osservava che nel corso del giudizio era stata provata la minore consistenza del debito della RAGIONE_SOCIALE verso il RAGIONE_SOCIALE, a seguito di c.t.u., ritenendo nulle l’applicazione degli interessi ultralegali e la capitalizzazione trimestrale.
La RAGIONE_SOCIALE propose appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, fossero condannati anche i suddetti garanti.
Con sentenza del 17.4.19, la Corte territoriale accoglieva l’appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condannava i fideiussori- la RAGIONE_SOCIALE e gli eredi di NOME COGNOME– al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE MPS, della somma di euro 3.922.672,70 oltre interessi legali, osservando che: i garanti rispondevano del debito della debitrice principale sulla base dell ‘art. 7 del contratto di fideiussione, il cui tenore esprimeva una clausola di pagamento a prima richiesta, o senza eccezioni, i n deroga all’art. 1939 c.c., da intendersi come preventiva rinunzia all’eccezione d’invalidità, e non come affermazione della configurabilità di una fideiussione in assenza dell’obbligazione garantita; non erano accoglibili l’appello incidentale e l’eccezi one di compensazione in quanto non era provato che il credito vantato fosse
certo, liquido ed esigibile, considerato altresì che nella produzione di parte appellata non erano state rinvenute le dedotte cessioni di credito; al riguardo, la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore -peraltro oggetto d’impugnazione -sull’inesistenza del credito in sede fallimentare non incideva sulla causa in questione, poiché relativa alla validità del titolo esecutivo prodotto a sostegno della domanda d’ammissione al passivo; il ricorso per riassunzione, a seguito dell’interruzione del giudizio p er la morte del garante, NOME COGNOME, era stato tempestivamente depositato.
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE– per il tramite della mandataria RAGIONE_SOCIALE– quale cessionaria della RAGIONE_SOCIALE MPS, ex art. 58 TUB., resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1936, 1939, 1941, 1945, 1362, 1363, 1366, 1369, 1370, 1371, 1462, c.c., per non aver la Corte d’appello esaminato la fideiussione sottoscritta dalla RAGIONE_SOCIALE, al fine di verificare la possibilità per i fideiussori di sollevare tutte le eccezioni proponibili dal debitore principale, limitandosi ad affermare che la garanzia, di cui all’art. 7 del contratto sottoscritto, avesse carattere atipico, quale garanzia a prima richiesta.
In particolare, la ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado non aveva correttamente interpretato le varie clausole del contratto di garanzia dal cui esame, invece, si desumeva la natura di ordinaria fideiussione, in quanto l’art. 7, richiamato dalla stessa Corte territoriale, non era interpretabile nel senso che la possibilità di chiedere il pagamento al garante escludesse il diritto di opporre al creditore principale le eccezioni attinenti alla validità del contratto relativo all’obbligazione pri ncipale.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2, c. 2, lett. A, l. n. 287/90, 101 TFUE, 1957, 1418, 1419, 1421, c.c., 101 c.p.c., per non aver la Corte d’appello rilevato d’ufficio -in conformità del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della RAGIONE_SOCIALE d’Italia -l’invalidità delle clausole di cui agli artt. 2, 6, 8 del contratto, in ordine allo schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, contenente disposizioni che, applicate in maniera uniforme, erano in contrasto con il suddetto art. 2, quale espressione d i un’ intesa restrittiva della concorrenza.
Al riguardo, la ricorrente invoca la nullità dei contratti di fideiussione che costituiscono applicazione di intese anticoncorrenziali vietate dalla suddetta normativa, anche in ordine ai contratti stipulati prima del riconoscimento dell’illiceità dell’intesa da parte dell’autorità garante.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1936, 1945, 1949, 1950, 1955, 1957, c.c ., per non aver la Corte d’appello tenuto conto della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore -prodotta all’udienza di precisazione delle conclusionidi rigetto dell’opposizione allo stato passivo proposta dal RAGIONE_SOCIALE, accertando l’inesistenza di qualsiasi credito dell’opponente nei confronti della fallita RAGIONE_SOCIALE, che, escludendo dunque il debito del l’obbligato principale, elideva anche l’obbligazione del garante.
Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1282, 1283, 1284, 1418, c.c., 120 TUB, per non aver la Corte territoriale pronunciato sul motivo dell’appello incidental e relativo all’accertamento della capitalizzazione annuale degli interessi.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria, chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Il collegio ritiene che la causa sia da rimettere alla pubblica udienza.
L’art. 7 del contratto prevede la possibilità, da parte della banca, di chiedere in forza della fideiussore, a semplice richiesta scritta, l’immediato pagamento della somma dovuta per capitale, interessi e spese, anche in caso d’opposizione del debitore.
Ora, la Corte d’appello ha ritenuto che tale clausola si configuri come clausola di pagamento a prima richiesta o ‘senza eccezioni’, facendo riferimento ad un pagamento immediato, a semplice richiesta scritta, indipendentemente dall’opposizione del debitore.
Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 3947/2010) l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag ), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.
La giurisprudenza successiva di questa Corte ha poi affermato che la deroga all’art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all’interno del contratto di fideiussione, una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà,
più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall’onere di proporre l’azione giudiziaria.
Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022).
Nella specie, la suddetta clausola contempla la sola ‘prima richiesta’ di pagamento, ma non anche l’espresso riferimento alla preclusi one delle eccezioni, per cui, si pone la questione, oggetto della richiamata giurisprudenza, in ordine ai criteri dai quali desumere la sussistenza, o meno, della deroga all’art. 1957 c.c., sulla base della comune volontà delle parti, che rende opportuno il rinvio alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza. Così deciso all’udienza dell’8 gennaio 2024.