Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33901 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33901 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 193-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e
Oggetto
R.G.N. 193/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/11/2025
CC
difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 307/2022 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 17/10/2022 R.G.N. 169/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza del giorno 17.10.2022 n. 307, la Corte d’appello di Ancona rigettava gli appelli riuniti proposti dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Ascoli Piceno che aveva respinto sia l’opposizione di quest’ultima società (esercente servizi di noleggio autobus con autista) avverso l’avviso di addebito, avente ad oggetto contributi pretesi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il periodo da agosto 2010 a giugno 2015, sia la domanda della medesima società di accertamento negativo della pretesa di premi assicurativi da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, fondata sui medesimi presupposti ed oggetto di un separato procedimento successivamente riunito alla precedente opposizione.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, nel confermare la sentenza di rigetto di primo grado, ha ritenuto che i requisiti dimensionali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con conducente, per essere iscritte all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dovessero rispettare la soglia prevista dalla normativa generale fissata dalla legge quadro sull’artigianato (legge n. 443/ 1985), che prevede un numero massimo di dipendenti di otto unità, mentre invece la società appellante superava tale soglia, né sussiste alcun rapporto di specialità tra la legge n. 21/1992 (‘Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) che consenta alla società di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
di derogare alla normativa generale, fissata dalla legge quadro sull’Artigianato. Inoltre, l’erroneo inquadramento iniziale della società quale RAGIONE_SOCIALE artigiana era frutto di una dichiarazione inesatta della stessa, la quale, pur non ricorrendo i requisiti dimensionali per poter essere iscritta nell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aveva operato una inesatta comunicazione alla CCIIA e agli Enti previdenziali circa la sua natura artigiana, in realtà insussistente, visto l’elevato numero di dipendenti impiegati, così che il provvedimento di variazione della classificazione da RAGIONE_SOCIALE artigiana a RAGIONE_SOCIALE industriale doveva avere effetto retroattivo, ai fini della corresponsione dei contributi omessi.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe prima affermato che la società ricorrente, pe r poter essere iscritta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avrebbe fornito una inesatta comunicazione alla CCIIA e agli enti previdenziali circa la sua natura artigiana, ma successivamente la medesima Corte territoriale avrebbe aggiunto che, per effetto del l’aumento del numero di lavoratori impiegati, l’attività svolta dall’azienda avrebbe assunto caratteristiche tali da comportare una diversa classificazione ai fini previdenziali, avendo conseguentemente omesso di comunicare il superamento dei limiti dimens ionali, di cui all’art. 4 lett. d) della legge n. 443/85.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione dell’art. 49 della legge n. 88/89, dell’art. 3 comma 8 della legge n. 335/95, dell’art. 4 della legge n. 443/85, in connessione con l’art. 2 del d.l. n. 352/78 come convertito dalla legge n. 467/78, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che incombesse sul datore di lavoro l’ulteriore obbligo di specifica dichiarazione, ai sensi de ll’art. 2 comma 1 del DL n. 362/78, di superamento del numero massimo di dipendenti consentito alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE artigiana.
In via preliminare e dirimente, va rilevato come il ricorrente abbia rinunciato al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., per carenza d’interesse sopravvenuta alla prosecuzione della controversia (nella memoria del 29.10.2025, non vi è altra specificazione).
Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME